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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; CEAG, AIMP.
1. Prestazione d'assistenza che richiede l'adozione di misure coercitive; immunità del diritto internazionale pubblico.
a) Non godono in Svizzera di immunità né gli amministratori di un istituto di uno Stato terzo che non hanno in Svizzera statuto diplomatico, né i beni depositati da codesto Stato presso banche svizzere che non sono destinati direttamente all'attuazione di compiti statali: questi beni possono quindi esser oggetto di misure coercitive in vista della concessione dell'assistenza alla Parte richiedente (consid. 3).
b) La questione di sapere se le persone perseguite (art. 11 AIMP) godano di immunità diplomatica nello Stato richiedente e non soggiacciano quindi alla giurisdizione di questo Stato non deve essere risolta dal giudice svizzero dell'assistenza, ma da quello estero del merito (consid. 3).
2. Preteso difetto di giurisdizione dello Stato richiedente nei confronti di società con sede in Stati terzi.
Se, secondo la domanda di assistenza, società con sede in Stati terzi sono collegate con quella oggetto del procedimento nello Stato richiedente, il giudice svizzero dell'assistenza non ha da esaminare di regola se sussiste giurisdizione di questo Stato: la CEAG non contiene infatti disposizione analoga a quella dell'art. 7 par. 2 CEEstr e l'art. 64 AIMP esime di principio l'autorità svizzera dall'obbligo di controllare la punibilità secondo il diritto della Parte richiedente (consid. 4).
3. Art. 1 par. 1, 2 lett. b, 3 par 1. CEAG; art. 63 e 10 AIMP; art. 47 LBCR. Principio della proporzionalità.
La Svizzera non può, invocando il principio di proporzionalità, rifiutare l'assistenza impostale dalla CEAG per il motivo che la Parte richiedente potrebbe ottenere le informazioni da Stati terzi, aderenti o meno alla Convenzione, né - di regola - perché la stessa Parte richiedente già disporrebbe di mezzi di prova sufficienti. Portata dell'art. 10 cpv. 1 AIMP in caso di reati economici di eccezionale gravità e particolarmente complessi, e degli art. 2 lett. b CEAG e 10 cpv. 2 AIMP nel caso di indagini sulle relazioni bancarie di uno o più clienti (consid. 5).
4. Perquisizione di conti e relazioni bancarie sequestrati a titolo conservativo; diritti della banca e dei titolari.
Tanto gli organi della banca presso la quale conti e relazioni bancarie sono stati sequestrati, quanto i rispettivi titolari possono assistere alla perquisizione (art. 79 cpv. 3 e 9 frase 2 AIMP; art. 6, 26 e 27 PA; art. 69 PP). Cautele particolari quando il titolare della relazione bancaria è uno Stato (consid. 6).
5. Audizione testimoniale di funzionari bancari; art. 9, 12 frase 2 e 79 cpv. 3 AIMP, art. 47 LBCR, art. 75 segg. CPP/TI.
Salvo contraria disposizione della legislazione cantonale, i funzionari di banca sono tenuti a deporre; da quest'obbligo discende per la banca anche quello di mettere a disposizione i necessari documenti. L'interrogatorio deve però limitarsi a fatti che appaiono in relazione diretta o indiretta con quelli descritti nella domanda d'assistenza (consid. 7a-b).
6. Art. 4 CEAG; art. 26 cpv. 1 OAIMP.
La presenza di magistrati e organi di polizia dello Stato richiedente all'esecuzione della rogatoria ed in particolare all'interrogatorio dei testi può essere ammessa: deve però trattarsi di una presenza passiva. La loro estromissione deve tuttavia essere ordinata appena sorga il dubbio che determinate informazioni dovranno essere escluse dalla trasmissione (art. 82 e 83 AIMP) (consid. 7c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 47 LBCR, art. 11 AIMP, art. 7 par. 2 CEEstr, art. 64 AIMP suite...