1C_758/2021 02.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_758/2021  
 
 
Sentenza del 2 settembre 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Weber, Giudice supplente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Olivier Corda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Gambarogno, 
Municipio, via Cantonale 138, 6573 Magadino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, patrocinato dal Dipartimento del territorio del 
Cantone Ticino, Sezione amministrativa immobiliare, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Progetto stradale concernente la realizzazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 novembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 52.2019.536). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è proprietario dei fondi contigui part. n. 569 e 2072 di Gambarogno, sezione di Magadino. Essi sono situati all'interno del perimetro protetto dall'Ordinanza ticinese per la protezione delle Bolle di Magadino, del 30 marzo 1979 (OrBM; RL 484.150) e sono attribuiti dal piano regolatore comunale alla zona agricola. Sono inoltre compresi, in particolare, nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e nell'inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e importanza nazionale. Confinano a sud con la strada cantonale, che li sovrasta, a monte della quale è a sua volta ubicata la linea ferroviaria. Sulla particella n. 569 sorge una casa d'abitazione. 
 
B.  
La Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha pubblicato nel novembre del 2018 il progetto stradale e gli atti espropriativi per la realizzazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale nel tratto Quartino-Magadino Zona Lischede-Zona Campiscioni nel Comune di Gambarogno. Il progetto mira a mettere in sicurezza il collegamento tra Quartino e Magadino ed a favorire la mobilità lenta, segnatamente allargando la carreggiata di 2.50 m verso i fondi part. n. 569 e 2072 tramite la posa di una mensola a sbalzo in cemento armato sorretta da pilastri, destinata alla nuova pista ciclopedonale. Il relativo piano di espropriazione prevede che i fondi siano gravati da un diritto di sporgenza di 25 m2 per il fondo part. n. 569, rispettivamente di 90 m2 per il fondo part. n. 2072. 
 
C.  
A.________ ha presentato un'opposizione al progetto stradale. Con risoluzione del 17 settembre 2019, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il progetto stradale con alcune modifiche, segnatamente riguardo alle misure di compensazione. Il Governo ha contestualmente respinto l'opposizione dell'interessato. 
 
D.  
Contro la risoluzione governativa, il proprietario ha adito il Tribunale cantonale amministrativo. Dopo avere esperito un sopralluogo e concluso l'istruttoria, la Corte cantonale ha respinto il ricorso con sentenza del 4 novembre 2021. 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 9 dicembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato, affinché modifichi il progetto in corrispondenza dei suoi fondi nel senso di spostare il tracciato ciclopedonale verso l'area ferroviaria, riducendo la larghezza della pista e formando un adeguato muro di sostegno a monte, sul lato stradale opposto, in modo da non invadere la sua proprietà. In via subordinata, chiede che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente sulla causa dopo avere esperito una perizia. Il ricorrente fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio, del diritto di essere sentito e del diritto federale in materia di protezione della natura e del paesaggio. 
 
F.  
Non è stato ordinato uno scambio di scritti sul merito del gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
Con decreto presidenziale del 13 gennaio 2022, al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo limitatamente alla tratta di strada in corrispondenza dei fondi part. n. 569 e 2072. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito di progetto stradale, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La legittimazione del ricorrente, proprietario di fondi confinanti con la strada oggetto degli interventi edilizi, è data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente critica in modo generale la decisione impugnata senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il divieto dell'arbitrio o determinate disposizioni legali, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. Il Tribunale federale non è un'autorità superiore in materia di progettazione stradale e deve limitarsi ad esaminare se la decisione impugnata è conforme al diritto, rispettivamente, trattandosi dell'accertamento dei fatti, se la stessa è arbitraria o meno. Non deve sostituirsi all'autorità cantonale e stabilire nel dettaglio le caratteristiche concrete dell'impianto stradale. Il ricorso è inoltre inammissibile laddove il ricorrente rinvia ad allegati di causa della sede cantonale, la motivazione del gravame al Tribunale federale dovendo essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 141 V 509 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene che la precedente istanza non avrebbe potuto prendere in considerazione la presa di posizione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), del 24 giugno 2020. Adduce che tale atto non tiene conto delle sue osservazioni sulla prospettata variante alternativa, la cui esistenza non era verosimilmente nemmeno nota all'UFAM.  
 
3.2. La citata presa di posizione dell'UFAM è stata prodotta, con il consenso delle parti, dalla rappresentante del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino durante l'udienza di sopralluogo dell'11 febbraio 2021. Il ricorrente ha ottenuto una copia di tale scritto ed ha potuto esprimersi al riguardo in sede di conclusioni dinanzi alla Corte cantonale. Premesso ch'egli non fa esplicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentito con una motivazione conforme alle suddette esigenze, nelle esposte circostanze questa garanzia non è stata disattesa dai giudici cantonali.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento del Consiglio di Stato, confermato dalla Corte cantonale, secondo cui "il progetto tocca i margini della riserva nei punti in cui è impossibile raggirarla". Adduce inoltre che le fotografie agli atti permetterebbero di rilevare l'arbitrarietà delle considerazioni della precedente istanza, secondo cui gli interventi previsti sui suoi fondi non inciderebbero significativamente sui valori paesaggistici esistenti e non comprometterebbero gli elementi di protezione. Sostiene altresì che, contrariamente a quanto accertato dalla Corte cantonale, lo stagno esistente sul fondo part. n. 569 costituirebbe un habitat per gli anfibi alimentato da una sorgente naturale.  
 
4.2. Con queste argomentazioni, il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio una sua opinione, ma non si confronta con gli specifici accertamenti della Corte cantonale e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La precedente istanza ha rilevato che i fondi part. n. 569 e 2072 sono situati all'interno del perimetro dell'oggetto n. 1802 dell'IFP nonché all'interno del perimetro dell'oggetto n. 260 dell'inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e importanza nazionale. Ha parimenti accertato che il luogo in cui è previsto il marciapiede ciclopedonale è posto ai margini della zona di protezione ed è antropizzato, siccome vi sorge, parallelamente al muro di sostegno della strada cantonale, la casa d'abitazione del ricorrente con la relativa scala di accesso e il giardino. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione puntuale e sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Dalla documentazione fotografica risulta inoltre che lo "stagno" indicato dal ricorrente costituisce chiaramente un manufatto, sicché l'accertamento dei giudici cantonali secondo cui si tratta di un'opera artificiale e non di un habitat naturale non è inficiato d'arbitrio.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere esaminato seriamente se non fosse preferibile eseguire l'allargamento della strada verso l'area ferroviaria. Adduce che questa alternativa, di cui ribadisce la fattibilità sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello finanziario, consentirebbe di evitare un'ingerenza nella zona naturale protetta e nella sua proprietà. Sostiene in particolare che i costi supplementari dovuti alle maggiori escavazioni sarebbero compensati dalla mancata edificazione dei pilastri e della piattaforma in corrispondenza dei suoi fondi. Secondo il ricorrente, gli inconvenienti della variante non sarebbero stati dimostrati dall'autorità cantonale ed avrebbero dovuto essere maggiormente approfonditi, segnatamente ordinando una perizia. Rimprovera a questo proposito alla Corte cantonale di avere violato l'art. 25 della legge ticinese sulle strade, del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100), siccome si sarebbe limitata a confermare acriticamente le argomentazioni del Consiglio di Stato senza verificarne la fondatezza.  
 
5.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LStr, il progetto stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali. La Corte cantonale ha al proposito rilevato che il progetto stradale presenta contestualmente natura pianificatoria e di autorizzazione a costruire. Esso è approvato dal Consiglio di Stato, che decide simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani (art. 23 cpv. 1 LStr). L'art. 25 LStr prevede che la decisione di approvazione del progetto stradale può essere impugnata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che decide con piena cognizione.  
 
5.3. La pianificazione stradale presuppone una ponderazione completa degli interessi, nell'ambito della quale sia altresì esaminato quali alternative e varianti entrano in considerazione (art. 2 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 [OPT; RL 700.1]). Questa esigenza risulta inoltre dall'art. 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 137 II 266 consid. 4 pag. 275), come pure dal requisito dell'ubicazione vincolata dell'opera per gli interventi tecnici nei biotopi degni di protezione (art. 18 cpv. 1ter LPN in relazione con l'art. 14 cpv. 6 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, del 16 gennaio 1991 [OPN; RS 451.1]). Al riguardo occorre in particolare esaminare se entrano in linea di conto altre ubicazioni, rispettivamente altri tracciati, che preservano il paesaggio, i biotopi, il bosco e gli insediamenti. L'autorità è tuttavia tenuta ad approfondire solo le varianti che entrano seriamente in considerazione: le varianti che presentano svantaggi importanti o che non presentano vantaggi rilevanti possono essere scartate già sulla base di una valutazione sommaria (DTF 139 II 499 consid. 7.3.1; sentenze 1C_528/2018 del 17 ottobre 2019 consid. 4.1, in: URP 2020 pag. 190 segg.; 1C_648/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 4.1, in: URP 2014 pag. 309 segg.).  
 
5.4. La Corte cantonale ha premesso che il progettato marciapiede ciclopedonale si estende su una lunghezza di 1.20 km tra Quartino e Magadino e, salvo i primi 160 m, si affianca alla strada cantonale esistente, di cui è previsto l'ampliamento di 2.50 m della carreggiata sul lato nord (verso il lago). Ha quindi rilevato che, data la situazione già presente in loco, la questione di eventuali varianti di tracciato, rispettivamente dell'ubicazione vincolata, in termini generali non si pone. L'alternativa addotta dal ricorrente è riferita unicamente al percorso stradale in corrispondenza della sua proprietà. La precedente istanza ha accertato che la mensola, posata a sbalzo sul muro di sostegno che delimita i fondi del ricorrente dalla strada cantonale, presenta una sporgenza massima di 2.40 m verso gli stessi in soli due punti, a partire dai quali la sporgenza si riduce. Ha rilevato che il luogo oggetto dell'intervento è antropizzato, giacché sulla porzione meridionale dei fondi in questione sorge, parallelamente al muro di sostegno della strada cantonale, la casa d'abitazione del ricorrente con la relativa scala di accesso e il giardino. La Corte cantonale ha considerato che la progettata mensola influisce in modo marginale sugli ambiti protetti e comporta un pregiudizio soltanto lieve. Essa non compromette significativamente gli obiettivi di protezione e comporta unicamente un'alterazione puntuale riconducibile alla sporgenza di un elemento tecnico. Assicura inoltre la linearità del tracciato stradale. La precedente istanza ha rilevato che, dal profilo naturalistico, l'intervento edilizio tocca direttamente soltanto il muro di sostegno e la scarpata ricoperta di pietra naturale a confine con la strada cantonale, che costituisce un habitat della natrice tassellata. Ha constatato che il progetto non consente di conservare integralmente tutta la superficie del muro e della scarpata e prevede pertanto la formazione di tre nuove pietraie che fungeranno da rifugio invernale supplementare per questi rettili.  
La Corte cantonale ha preso in considerazione la variante prospettata dal ricorrente, volta a spostare il marciapiede ciclopedonale verso la linea ferroviaria adiacente alla strada. Richiamando la decisione governativa, ha rilevato che, in considerazione dei contenuti naturalistici e paesaggistici della zona, il tracciato della pista ciclopedonale era già stato previsto il più possibile a monte e che un ulteriore spostamento verso la montagna sarebbe incompatibile con la necessità di garantire la sicurezza e la stabilità del sedime ferroviario nonché la sicurezza di tutti gli utenti sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. Uno spostamento del tracciato verso monte necessiterebbe inoltre di maggiori opere di sostegno, comportando costi e tempi di realizzazione sproporzionati rispetto al vantaggio ottenuto, privando altresì le FFS della possibilità di beneficiare di un certo margine progettuale nel contesto dell'adattamento della linea ferroviaria. La Corte cantonale ha concluso che, pur causando un minore impatto visivo sulla proprietà del ricorrente, la soluzione da lui prospettata non presenta pregi particolari, tali da preferirla a quella approvata dal Consiglio di Stato. 
 
5.5. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, la Corte cantonale non ha di per sé messo in dubbio la fattibilità della variante da lui prospettata, volta a spostare, in corrispondenza dei suoi fondi, il tracciato stradale verso la ferrovia. I giudici cantonali hanno infatti riconosciuto che la variante è di principio attuabile dal profilo tecnico e che il costo stimato (fr. 245'000.--) risulta dalla relazione tecnica prodotta dal ricorrente. Questa variante mira ad evitare che l'allargamento del campo stradale sconfini verso i suoi fondi. Secondo quanto accertato in modo vincolante dalla Corte cantonale, la sporgenza della piattaforma progettata raggiunge al massimo 2.40 m in due punti del tracciato, a partire dai quali va diminuendo. Essa non invade quindi in uguale misura l'intera lunghezza dei fondi in contiguità con la strada cantonale e l'entità della sporgenza risulta nel complesso limitata. L'intervento edilizio tocca soltanto marginalmente la zona protetta. L'edificazione in forma di mensola a sbalzo, sorretta trasversalmente da lame in calcestruzzo armato distanziate di 8 m, evita la costruzione di manufatti più invasivi e permette di preservare parzialmente il muro di sostegno in pietra naturale esistente. Questa soluzione consente di mantenere l'habitat naturale dei rettili ed è stata valutata in modo positivo dall'UFAM nella citata presa di posizione del 24 giugno 2020. In considerazione della ristrettezza del campo stradale e delle caratteristiche del pendio a monte, la variante prospettata dal ricorrente comporta per contro lavori di escavazione ed opere di sostegno rilevanti. Presuppone di eseguire interventi edilizi importanti sul sedime della linea ferroviaria immediatamente vicina ed implica maggiori oneri di costruzione. La variante ha essenzialmente il vantaggio di ridurre l'incidenza, comunque limitata, della sporgenza sulla proprietà del ricorrente e rappresenterebbe per lui un miglioramento. A fronte della necessità di eseguire opere più complesse ed onerose, non presenta tuttavia vantaggi di rilievo sotto il profilo della tutela del paesaggio. Nelle esposte circostanze, la prospettata variante non comporta pregi significativi rispetto al progetto approvato, sicché la Corte cantonale poteva legittimamente ritenere ch'essa potesse essere scartata senza eseguire gli ulteriori approfondimenti richiesti dal ricorrente. I giudici cantonali hanno d'altra parte statuito sul gravame con pieno potere cognitivo e non hanno quindi violato l'art. 25 LStr. La piena cognizione di cui gode un'autorità di ricorso non le vieta infatti di dare prova di riserbo nell'esame di questioni tecniche e specialistiche (DTF 133 II 35 consid. 3 e rinvii). Né i giudici cantonali hanno violato il diritto di essere sentito del ricorrente, siccome hanno sufficientemente motivato la loro sentenza, pronunciandosi sui punti rilevanti per il giudizio. La portata della stessa è stata del resto compresa dal ricorrente, che l'ha contestata in questa sede con cognizione di causa (cfr. DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3).  
 
5.6. Il ricorrente accenna genericamente ad una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), ribadendo succintamente che esisterebbero altre soluzioni per allargare la strada senza limitare il suo diritto di proprietà. La censura, relativa alla pretesa lesione di un diritto fondamentale, non adempie le accresciute esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e deve pertanto essere dichiarata inammissibile (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente disattende che, come è stato esposto, la variante volta a spostare il tracciato verso la linea ferroviaria comporta lavori di escavazione ed opere di sostegno onerose senza presentare vantaggi rilevanti in contropartita.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente sostiene che il marciapiede ciclopedonale potrebbe essere realizzato con una larghezza ridotta a 1.40 m, come previsto dalla scheda INF 4 del programma d'agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc 2) nei punti in cui la strada non può essere allargata maggiormente. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere esaminato la corrispondente censura, da lui sollevata nella procedura ricorsuale cantonale.  
 
6.2. La Corte cantonale si è pronunciata sulla censura relativa al calibro stradale al considerando n. 6.2 della sentenza impugnata, ove ha in particolare precisato che, per la tratta in discussione, la scheda INF 4 del PALoc 2 contempla l'applicazione della tipologia d'intervento n. 1, che prevede la realizzazione della corsia pedonale ciclabile larga 2.50 m mediante la posa della mensola a sbalzo. La sentenza impugnata è sufficientemente motivata al riguardo e non viola quindi il diritto di essere sentito del ricorrente. Egli contesta l'idoneità della larghezza di 2.50 m, prospettandone la riduzione a 1.40 m. Ora, il Tribunale federale si impone un certo riserbo nell'apprezzamento di circostanze locali, meglio conosciute dalle autorità cantonali, e nella valutazione di questioni tecniche (DTF 147 I 433 consid. 4.2; 146 I 36 consid. 3.2; 125 II 643 consid. 4a). Il ricorrente prospetta l'applicazione anche al tratto stradale contiguo ai suoi fondi della tipologia d'intervento n. 3 della scheda INF 4 del PALoc 2, che prevede una corsia pedonale ciclabile larga 1.40 m. Tuttavia, le singole tipologie d'intervento sono diverse in funzione delle configurazioni e delle peculiarità degli specifici tratti stradali interessati e la tipologia n. 3 è limitata ad un breve tratto in cui non può essere realizzata una pista larga 2.50 m. Si tratta al proposito di una questione di natura tecnica e relativa alla situazione locale. Il ricorrente disattende che, nel tratto in corrispondenza dei suoi fondi, il marciapiede è destinato sia al transito dei pedoni sia a quello delle biciclette e che la circolazione è bidirezionale. La larghezza della pista deve tenere conto dell'estensione di questo utilizzo come pure delle prescrizioni in materia di costruzione di simili impianti. Limitandosi a prospettare una riduzione a 1.40 m (oppure a 1-1.50 m) della larghezza della pista ciclopedonale, il ricorrente non sostiene ch'essa sarebbe sovradimensionata e non rispetterebbe le prescrizioni costruttive. Non vi sono pertanto ragioni per ritenere che la Corte cantonale ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento confermando il calibro stradale previsto dal progetto stradale.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente richiama l'inserimento della zona delle Bolle di Magadino nell'IFP, nell'inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e importanza nazionale, nell'inventario federale delle paludi d'importanza nazionale nonché nell'inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale. Accenna al riguardo ad una violazione degli art. 78 cpv. 4 e 5 Cost., 6, 18, 18a LPN, sostenendo che l'intervento litigioso comporterebbe la distruzione di un biotopo, che avrebbe potuto essere evitata adottando la soluzione alternativa di spostare il tracciato verso la linea ferroviaria. Adduce inoltre che la mensola in calcestruzzo armato e i pilastri dello stesso materiale che la sorreggono costituirebbero elementi estranei al paesaggio.  
 
7.2.  
 
7.2.1. L'art. 78 cpv. 4 Cost. incarica la Confederazione di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. La incarica inoltre di proteggere le specie minacciate di estinzione. L'art. 78 cpv. 5 Cost. prevede che le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.  
La protezione dei biotopi d'importanza nazionale inventariati ai sensi dell'art. 18a LPN risulta dalle specifiche ordinanze del Consiglio federale, che riprendono prevalentemente il principio della conservazione intatta dell'oggetto previsto dall'art. 6 LPN (sentenza 1C_528/2018, citata, consid. 4.2). In virtù dell'art. 6 cpv. 1 LPN, l'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. Questa disposizione non impone un divieto assoluto di modificare un oggetto iscritto in un inventario; un'ingerenza in un bene protetto è possibile nella misura in cui non ne alteri l'identità o non contrasti con gli obiettivi della sua protezione (sentenza 1C_116/2020 del 21 aprile 2021 consid. 4.2.1). Per determinare nella fattispecie la portata dell'obbligo di "conservare intatto" un oggetto protetto, occorre riferirsi alla descrizione nell'inventario del contenuto della protezione (DTF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a). 
 
7.2.2. Nell'adempimento di un compito della Confederazione, un danno grave e irreversibile a uno degli obiettivi di protezione esposti nell'inventario è di principio inammissibile. In tal caso, il principio secondo cui un oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite dall'inventario non soffre deroghe, sempreché un interesse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza nazionale, non s'opponga a questa conservazione (art. 6 cpv. 2 LPN). Questa disposizione attribuisce un peso preponderante alla conservazione degli oggetti d'importanza nazionale inventariati. Ciò non significa tuttavia che non sia necessaria una ponderazione degli interessi, ma soltanto che degli interessi, equivalenti o maggiori, d'importanza nazionale possono entrare in considerazione per giustificare una deroga all'art. 6 cpv. 1 LPN. Al contrario, quando l'oggetto protetto non è toccato in modo sensibile o grave, è sufficiente procedere a una ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT, prestando comunque attenzione a salvaguardare per quanto possibile l'oggetto inventariato (sentenza 1C_116/2020, citata, consid. 4.2.2 e riferimenti).  
 
7.2.3. In concreto, come rilevato dalla Corte cantonale, il progetto stradale in questione, seppure adottato nella procedura cantonale, rientra nell'adempimento di un compito della Confederazione, essendo realizzato con i contributi della Confederazione (art. 2 cpv. 2 LPN; DTF 138 II 281 consid. 4.4; sentenza 1C_648/2013, citata, consid. 4).  
 
7.3. Invocando in modo generico la violazione delle citate disposizioni, il ricorrente non considera il contenuto e gli obiettivi di protezione degli inventari richiamati e non si confronta con la loro descrizione. Egli parte erroneamente dal presupposto che la realizzazione del marciapiede ciclopedonale danneggerebbe gravemente un biotopo d'importanza nazionale. In realtà, la Corte cantonale ha rilevato che l'unico ambiente naturale toccato dall'intervento litigioso è costituito dal muro di sostegno e dalla scarpata rivestita in pietra naturale sottostante la strada, che costituisce l'habitat della natrice tassellata, una specie di rettile minacciata (cfr. IFP, oggetto n. 1802). L'intervento edilizio litigioso non tocca per contro la zona palustre e le paludi delle Bolle di Magadino quali oggetti iscritti nei relativi inventari. Queste considerazioni non sono di per sé contestate dal ricorrente, che si limita a ribadire la possibilità di spostare il tracciato stradale verso monte e di mantenere intatta la situazione esistente. Come è stato esposto, l'art. 6 LPN non vieta tuttavia in modo assoluto ogni intervento su un oggetto iscritto nell'IFP. Anche l'UFAM, nella citata presa di posizione del 24 giugno 2020, ha del resto rilevato che, nella misura in cui i lavori non interessano la fascia boschiva ripariale, il progetto non influisce sulla zona palustre ed ha un effetto minimo sugli obiettivi di protezione dell'IFP. La Corte cantonale ha esaminato le caratteristiche del progetto alla luce delle esigenze di protezione dei rettili, segnatamente della natrice tassellata, rilevando in particolare che il muro di sostegno e la scarpata in pietra naturale saranno in gran parte preservati e che saranno contestualmente realizzate tre nuove pietraie di 15 m2 ciascuna su un fondo contiguo, destinate ad un rifugio supplementare per i rettili. Il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato e non fa quindi valere una violazione del diritto federale conformemente alle esposte esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Egli non sostiene in particolare, né rende minimamente verosimile, che la misura di sostituzione adottata sarebbe insufficiente per garantire la protezione dei rettili. Il gravame è inoltre infondato laddove il ricorrente sostiene genericamente che la Corte cantonale avrebbe dovuto rilevare la necessità di eseguire una perizia della commissione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LPN. Egli si fonda infatti a torto sul presupposto che l'intervento costituirebbe un'ingerenza grave nella zona oggetto di protezione (cfr. DTF 138 II 281 consid. 4.3).  
 
7.4. Il ricorso è poi inammissibile laddove il ricorrente invoca in modo generico una violazione dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori, del 21 gennaio 1991 (ORUAM; RS 922.32). Egli si limita infatti a richiamare l'iscrizione del comprensorio delle Bolle di Magadino nell'inventario delle riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori (oggetto n. 119). Non sostiene, né rende seriamente ravvisabile, che l'intervento edilizio, previsto lungo la strada cantonale esistente, adiacente alla linea ferroviaria, esplicherebbe effetti sulla zona protetta, in particolare siccome pregiudicherebbe lo scopo di protezione della stessa quale luogo di sosta per gli uccelli di palude e sito di nidificazione per gli uccelli acquatici e altre specie (cfr. DTF 115 Ib 311 consid. 5e pag. 322; 145 II 70 consid. 3.4.1). Non sostanzia quindi alcuna violazione del diritto federale.  
 
8.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie della sede federale seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Comune di Gambarogno, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Gadoni