1C_287/2022 26.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_287/2022  
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Merz, Mecca, Giudice supplente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
patrocinati dall'avv. Piero Colombo, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Damiano Brusa, 
 
Comune di Collina d'Oro, piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. dott. Lorenzo Anastasi, casella postale 1215, 6901 Lugano, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Varianti del piano regolatore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2022 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (90.2020.66). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il piano particolareggiato (PP) del nucleo di Gentilino, approvato dal Consiglio di Stato il 19 settembre 1995, indica i "muri da proteggere o da ricostruire", tra i quali figurano quelli che costeggiano il vicolo storico di via www. Il piano del paesaggio, approvato anch'esso nel 1995, menziona tale vicolo quale "viottolo protetto pedonale", mentre il piano del traffico lo assegna alla categoria "percorsi pedonali di quartiere". In precedenza, il divieto di demolizione dei muri protetti e la loro manutenzione erano disciplinati dall'art. 4.3.3.4 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). In una sentenza del 12 ottobre 2010 (52.2010.172), il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una licenza edilizia per la realizzazione di uno stabile d'appartamenti sulla particella vvv, ritenendo che l'accesso da via www era sufficiente di fatto, ma non in diritto. 
 
B.  
Il 21 settembre 2015 il Consiglio comunale di Collina d'Oro ha adottato le varianti concernenti il piano del traffico e delle attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) delle sezioni di Gentilino, Agra e Montagnola e le relative modifiche del piano delle zone e del paesaggio, nonché del PP del nucleo di Viglio e delle costruzioni di Agra. Allo scopo di garantire l'accesso veicolare al fondo vvv, situato in zona residenziale R, di proprietà della C.________ SA e limitrofo a via www, quest'ultima è stata riclassificata nella sua parte terminale, a partire dall'accesso esistente al fondo xxx di proprietà di A.A.________ e B.A.________, quale "strada di servizio invariata SS3". Per permettere la formazione di un varco nel muro protetto allo scopo di realizzare l'accesso al fondo vvv, l'art. 42 cpv. 5 NAPR è stato riformulato nel senso che il Municipio, sulla base di un progetto generale di sistemazione, può concedere eccezioni al divieto di demolizione dei muri protetti limitate all'accesso carrabile e pedonale. 
 
C.  
Con risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2133), il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso le varianti, tra cui quella appena menzionata, apportandovi alcune modifiche e sospendendo alcune decisioni. Ha inoltre respinto un ricorso presentato da A.A.________ e B.A.________ contro il vincolo "strada di servizio invariata SS3" e contro l'art. 42 cpv. 5 NAPR. Con sentenza del 5 novembre 2019 (90.2018.15), il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente un ricorso di A.A.________ e B.A.________, e annullato la risoluzione governativa nella misura in cui approvava l'art. 42 cpv. 5 NAPR. Ha quindi rinviato gli atti al Consiglio di Stato affinché procedesse, per il tramite di una modifica d'ufficio, a porre il testo della norma in sintonia con gli obiettivi della variante, ossia di permettere la formazione di un accesso solo al fondo vvv. Adito da A.A.________ e B.A.________, con sentenza 1C_652/2019 del 28 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro questa decisione di rinvio. 
 
D.  
Con risoluzione del 7 ottobre 2020 (n. 5146) il Consiglio di Stato ha approvato il cambio di destinazione di via www così come adottato dal Consiglio comunale, come pure la modifica dell'art. 42 cpv. 5 NAPR con le relative modifiche d'ufficio, norma che ora prevede tra l'altro che: " È proibita la demolizione dei muri protetti. (...) Il Municipio può concedere una deroga al divieto di demolizione unicamente per la formazione di un accesso veicolare e pedonale al fondo particella vvv Gentilino sulla base di un progetto generale di sistemazione. (...)." 
Il ricorso di A.A.________ e B.A.________ è stato deciso ai sensi dei considerandi. Questi ultimi hanno adito il Tribunale cantonale amministrativo adducendo che il Governo cantonale si sarebbe ritenuto a torto vincolato dalla sentenza del 5 novembre 2019, omettendo quindi di riesaminare nel merito la decisione del 21 settembre 2015 del Consiglio comunale. Con sentenza del 13 aprile 2022 la Corte cantonale ha respinto il gravame. 
 
E.  
Avverso questa decisione A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso l'effetto sospensivo al rimedio esperito, di annullarla unitamente a quella governativa e a quella municipale, nonché di rinviare la causa al Comune. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1).  
 
1.2. Le conclusioni dei ricorrenti di annullare anche la decisione governativa e quella municipale sono inammissibili. A causa del carattere devolutivo del ricorso, tali atti sono infatti sostituiti dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, di modo che solo quest'ultima pronuncia può essere oggetto di litigio (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate e non quelle meramente appellatorie (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.4. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2). Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
1.5. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, gli interessati possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2), condizione non adempiuta in concreto.  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha richiamato l'art. 86 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), secondo cui essa può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura; i motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione (cpv. 3). Ne ha dedotto che il giudizio di rinvio vincola l'istanza alla quale la causa è trasmessa che, al pari di quella che l'ha reso, è tenuta a conformarsi alle istruzioni impartite. Ha quindi ritenuto che il Consiglio di Stato si è correttamente limitato a confermare l'approvazione della riclassificazione del tratto terminale di via www in strada di servizio invariata SS3. Non ha pertanto esaminato le critiche ricorsuali, già addotte e respinte con la sentenza del 5 novembre 2019.  
 
2.2. I ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di questa conclusione. Anche nel ricorso in esame essi ribadiscono in sostanza le critiche mosse alla sentenza del 5 novembre 2019. Certo, se, come nella fattispecie (vedi sentenza 1C_652/2019, citata), il ricorso al Tribunale federale non era ammissibile in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Il Tribunale federale deve nondimeno esaminare di massima solo la soluzione ritenuta nella decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza.  
 
3.  
 
3.1. Gli insorgenti adducono, manifestamente a torto, una lesione del diritto d'essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.). Ciò poiché la sentenza del 5 novembre 2019 e la modifica d'ufficio governativa non sarebbero mai state proposte a livello pianificatorio.  
 
3.2. Con la decisione del 5 novembre 2019 la Corte cantonale aveva rinviato la causa al Consiglio di Stato affinché, tramite una modifica d'ufficio, ponesse il testo dell'art. 42 cpv. 5 NAPR in sintonia con gli obiettivi della variante, che consiste in sostanza nel risolvere il quesito dell'urbanizzazione del fondo vvv, garantendone l'accesso. Essa ha respinto la censura di violazione del diritto d'essere sentito poiché i ricorrenti hanno potuto esprimersi compiutamente dinanzi ad essa; in caso di modifiche d'ufficio essa dispone infatti di pieno potere cognitivo (RAFFAELLO BALERNA, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).  
 
3.3. Il diritto d'essere sentito si riferisce principalmente all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti d'essere interpellate su questioni giuridiche è riconosciuto solo in misura limitata, ossia quando l'autorità interessata intende fondarsi su norme giuridiche la cui presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle stesse, quando la situazione giuridica si è modificata o quando sussiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio. Il diritto d'essere sentito non si riferisce di massima al prospettato giudizio. L'autorità non è quindi tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento ch'essa intende porre a fondamento della sua decisione affinché presentino le loro osservazioni al riguardo, eccezione fatta quand'essa intenda fondarla su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna parte si è prevalsa della sua rilevanza e non poteva aspettarsene la pertinenza (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1). Nella fattispecie i ricorrenti e i cittadini erano a conoscenza della modifica dell'art. 42 cpv. 5 NAPR, motivo per cui il Consiglio di Stato e la Corte cantonale non erano tenuti a sottoporre loro previamente l'argomentazione giuridica posta poi a fondamento delle loro decisioni, né le hanno fondate su nuovi mezzi di prova, sui quali i ricorrenti non avrebbero potuto esprimersi e che avrebbero avuto un'influenza sulla procedura (DTF 143 IV 380 consid. 1.1 e consid. 1.4.1).  
 
3.4. Giova ricordare inoltre che, allo scopo di coinvolgere nella procedura concernente la modifica dell'art. 42 cpv. 5 NAPR derivante dal gravame dei ricorrenti i proprietari dei fondi interessati dai muri protetti, il Giudice delegato della Corte cantonale li aveva informati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale 73/2019 del 10 settembre 2019 (pag. 8520 seg.). Anche il diritto d'essere sentito di terzi, che non hanno poi partecipato alla procedura, è quindi stato rispettato.  
 
4.  
 
4.1. I ricorrenti adducono, in maniera del tutto generica, che con il criticato rinvio e l'imposizione di una modifica d'ufficio, sarebbe stata usurpata una competenza del legislativo comunale, inserendo una norma "ad hoc" per il solo fondo vvv, che il Comune non avrebbe inteso emanare. Fanno valere in sostanza una violazione dell'autonomia comunale, garanzia da loro non invocata.  
 
4.2. Ora, in un ricorso fondato sull'autonomia comunale questa garanzia, che può essere fatta valere anche dai cittadini quand'essa ha un influsso sulla loro situazione giuridica o di fatto (DTF 143 II 120 consid. 7.1; 141 I 36 consid. 1.2.4), dev'essere invocata in maniera sufficientemente motivata, ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 I 81 consid. 4.3 e rinvii; 140 I 90 consid. 1.1; sentenza 1C_10/2022 del 28 gennaio 2022 consid. 1.5; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 86 ad art. 89). La censura è quindi inammissibile per carenza di motivazione. D'altra parte, nelle osservazioni al gravame presentato dai ricorrenti dinanzi alla Corte cantonale, il Comune ha chiesto di respingerlo, ciò che sconfessa la citata tesi ricorsuale.  
 
5.  
 
5.1. Nella sentenza del 12 ottobre 2010 il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una licenza edilizia per la realizzazione di uno stabile d'appartamenti sulla particella vvv. Aveva ritenuto infatti che l'accesso era sufficiente di fatto, ma non di diritto. Per questo motivo il Municipio ha stralciato il percorso pedonale e inserito il tratto in discussione quale strada di servizio, per un'estensione pari a 164 m2, autorizzando la demolizione parziale del muro per consentire l'accesso veicolare, altrimenti irrealizzabile, al citato fondo. Nella sentenza del 5 novembre 2019, la Corte cantonale ha tuttavia ritenuto che la precedente versione dell'art. 42 cpv. 5 NAPR non apportava alcun elemento giustificativo atto a consentire, in modo generalizzato, la creazione di accessi pedonali e carrabili nei muri protetti. Ha quindi stabilito ch'essa non era sorretta da un sufficiente interesse pubblico, visto che l'unica finalità della norma è di permettere la formazione di un accesso al fondo vvv, per renderlo effettivamente edificabile.  
 
5.2. Nella decisione del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2020 si rileva che la criticata variante prevede il cambio di destinazione del tratto finale di via www, in particolare del segmento che svolge prioritariamente la funzione di urbanizzazione dei fondi ubicati in zona edificabile, da "percorso pedonale di quartiere" a "strada di servizio SS3", nonché la modifica dell'art. 42 cpv. 5 NAPR in relazione alla possibilità o meno di demolire muri protetti. Ha osservato che questa soluzione è stata ritenuta l'unica ragionevolmente praticabile per poter garantire un accesso sufficiente ai fondi che ne sono ancora sprovvisti, possibilità che tuttavia, come precedentemente già ritenuto dalla Corte cantonale nella sentenza del 5 novembre 2019, non può essere estesa indiscriminatamente a tutti i muri protetti. Dal rapporto di pianificazione del 25 giugno 2015 risulta infatti che tale modifica è intesa esclusivamente a risolvere la questione dell'urbanizzazione del fondo vvv. Ha quindi stabilito che la nuova formulazione della citata norma, oltre che allinearne il testo all'incontestata finalità della variante, conferma l'idoneità del viottolo quale accesso sufficiente.  
 
5.3. Nel giudizio del 13 aprile 2022 la Corte cantonale ha accertato che il Consiglio di Stato, effettuando la criticata modifica, non ha disatteso alcuna sua istruzione. Con la nuova formulazione dell'art. 42 cpv. 5 NAPR il Governo cantonale ha limitato la possibilità di formare varchi nei muri al solo accesso veicolare e pedonale al fondo vvv, subordinandola alla concessione di una deroga al divieto di demolizione del muro protetto, che può essere ammessa dal Municipio solo sulla base di un progetto generale di sistemazione. Ha stabilito che la norma, così riformulata, si limita a creare la base legale necessaria per concedere la necessaria deroga puntuale al divieto di demolizione, lasciando al Municipio un certo margine di apprezzamento da esercitare sulla base di un progetto generale di sistemazione, che garantisca una soluzione confacente al valore storico e paesaggistico del muro in cui verrà praticato il varco e al contesto in cui esso si inserisce. Ha ritenuto che questa soluzione risulta pienamente soddisfacente poiché, per garantire il rispetto della sostanza storica, la norma non concede alla proprietaria del fondo vvv un diritto incondizionato a formarlo. Ha aggiunto che il concetto di "progetto generale di sistemazione", già previsto nella precedente versione della norma, è sufficientemente chiaro e determinato, motivo per cui non necessita di ulteriori precisazioni. Ha sottolineato che già nel precedente giudizio essa aveva accertato l'esigenza di una deroga limitata al fondo vvv, l'unico edificabile lungo via www a non disporre di un accesso.  
I giudici cantonali ne hanno concluso che la disparità di trattamento invocata dai ricorrenti, considerato che il loro fondo è urbanizzato poiché dispone già di un accesso da detta via, è pretestuosa. Hanno respinto anche l'assunto secondo cui, con la modifica litigiosa, essi verrebbero privati della possibilità di eseguire varchi nel muro, qualora in futuro intendessero sfruttare appieno il potenziale edificatorio della loro proprietà, visto che tale necessità non risulta per nulla comprovata. Ciò a maggior ragione ritenuto ch'essi, nelle precedenti procedure, si erano opposti tenacemente alla possibilità di formare varchi nei muri che costeggiano la strada in discussione. 
 
5.4. I ricorrenti adducono che la contestata variante di piano regolatore violerebbe non meglio precisati principi pianificatori dell'art. 3 LPT (RS 700) nonché l'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), poiché non sarebbero stati valutati correttamente gli interessi in gioco. Sostengono che da un'urbanizzazione dimenticata si giungerebbe a una sbagliata. La soluzione scelta sarebbe la peggiore, perché manometterebbe una via antica di collegamento e peggiorerebbe la situazione d'accesso al loro fondo aumentando il traffico su tale strada. Essa partirebbe da un'asserita interpretazione arbitraria del grado di protezione del viottolo, visto che al loro dire la tutela non si limiterebbe soltanto ai muri, ma si estenderebbe all'intera opera.  
 
5.5. Nella sentenza del 5 novembre 2019, criticata dai ricorrenti, si rileva che l'art. 105 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) dispone che paesaggi con contenuti e valori importanti sono oggetto di tutela; essi sono classificati in oggetti d'importanza nazionale, cantonale o locale (cpv. 1); i Comuni rilevano i paesaggi d'importanza locale nella procedura di pianificazione dell'utilizzazione (cpv. 3), ossia attraverso il piano regolatore (art. 102 cpv. 2 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110). Si osserva che il piano di protezione dei muri antichi, approvato dal Consiglio di Stato il 19 settembre 1995, indica i muri da proteggere o da ricostruire (art. 4.3.3.4 NAPR, attualmente art. 42 cpv. 5 NAPR), che comprende tutti i muri di via www. Ha aggiunto che il piano del paesaggio del piano regolatore dell'allora Comune di Gentilino, approvato anch'esso il 19 settembre 1995, indica via www quale "viottolo protetto pedonale". Si precisa che il rapporto di pianificazione non contiene riferimenti specifici alla tematica dei muri degni di protezione, mentre l'art. 3.4.2.3 NAPR si limita a indicare che il viottolo "oltre ad essere uno dei pochi documenti del mondo rurale, è un ambiente molto gradevole per il pedone". La Corte cantonale ha sottolineato che anche attualmente il viottolo non risulta inserito fra i beni culturali d'interesse locale di cui all'art. 37 NAPR. Solo l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) lo segnala come collegamento d'importanza locale, unitamente ad altri due. Ne ha concluso che, in assenza di ulteriori prescrizioni vincolanti rispetto a quanto asserito a titolo descrittivo all'art. 4.3.3.4 NAPR e ora all'art. 42 cpv. 5 NAPR, dal contenuto vago e indeterminato, alla protezione del viottolo non perviene un significato particolare. Ha quindi respinto la tesi ricorsuale secondo cui l'opera intera sarebbe protetta dal piano regolatore, sia nella sua esistenza che nella sua fruizione esclusivamente pedonale, ipotesi che non trova alcun sostegno nei citati documenti e si rivela quale semplice congettura.  
 
5.6. I ricorrenti, limitandosi a contrapporre ai citati argomenti, fondati sui menzionati documenti ufficiali, semplici supposizioni, non dimostrano che questi accertamenti fattuali sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari (DTF 147 I 73 consid. 2.2). D'altra parte, anche in tale ambito la decisione impugnata, e quella precedente, sono motivate in maniera sufficiente (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 145 IV 99 consid. 3.1).  
Essi si limitano a richiamare, in maniera del tutto generica, l'IVS, senza confrontarsi con la sua portata nel caso in esame; non contestano infatti che si è in presenza di un oggetto d'importanza locale (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera del 14 aprile 2010; OIVS; RS 451.13), disciplinato a livello comunale e che, come visto, non fruisce di una protezione accresciuta. Né fanno valere che si sarebbe in presenza di un tracciato storico con molta o perlomeno con sostanza per quanto concerne il tratto litigioso (art. 3 e 6 OIVS; sentenza 1C_556/2013 del 21 settembre 2016 consid. 7.3.1). La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono infatti tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art. 3 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966; LPN; RS 451). Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 LPN), tra i quali rientra anche l'IVS, conformemente alla relativa ordinanza. 
La norma di protezione dell'art. 6 LPN si applica direttamente tuttavia solo all'adempimento di compiti federali. Se, come nella fattispecie, non si tratta di un compito federale, la protezione delle vie di comunicazione storiche è garantita in primo luogo dal diritto cantonale e comunale (cfr. art. 78 cpv. 1 Cost.), ciò che è avvenuto in concreto. Nella fattispecie si tratta infatti dell'urbanizzazione di un fondo, per la quale è competente il Comune (art. 19 LPT), responsabile della pianificazione locale e obbligato dal diritto federale a urbanizzare le zone edificabili e a disciplinarne gli accessi, quale requisito per il rilascio della licenza edilizia ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT. Riguardo all'urbanizzazione, le norme cantonali e comunali sono quindi in relazione con quelle federali. In questo contesto, gli inventari federali, come l'IVS, devono essere presi in considerazione e devono pertanto essere integrati nella pianificazione territoriale (art. 14 e segg. LPT). L'obbligo per i Cantoni di tenere conto dell'IVS nell'allestimento dei piani direttori e nell'elaborazione dei piani di utilizzazione è sancito espressamente dall'art. 9 OIVS (sentenza 1C_124/2020 del 25 novembre 2020 consid. 3.1). I ricorrenti non spiegano perché queste norme sarebbero state violate. Come visto, le loro generiche critiche a una pretesa, ma non dimostrata protezione accresciuta del viottolo in questione non sono infatti sorrette da riscontri oggettivi. 
 
6.  
 
6.1. Sempre nella sentenza del 5 novembre 2019 è stata respinta anche la tesi dei ricorrenti, secondo cui l'accesso alla particella vvv potrebbe essere realizzato a monte della proprietà, attraverso il fondo yyy, attribuito alla zona agricola. Hanno ritenuto che, oltre alle considerazioni governative riguardo alla sottrazione ingiustificata di territorio agricolo, a questa soluzione osta anche l'alterazione di un comparto agricolo intatto, la separazione tra zona edificabile e non, come pure l'art. 38a LPT, secondo cui ai Cantoni non è consentito di massima di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili.  
 
6.2. Queste considerazioni sono corrette. Contrariamente all'assunto ricorsuale, anche in quest'ambito le autorità cantonali hanno valutato compiutamente i contrapposti interessi in gioco, conformemente ai principi pianificatori di cui degli art. 3 LPT, ponderandoli in applicazione dell'art. 3 OPT. Al riguardo i ricorrenti osservano infatti semplicemente che si tratterrebbe di un lieve prolungamento di una strada in zona agricola, che non aumenterebbe tuttavia minimamente la zona edificabile, visto ch'essa servirebbe ad allacciare il fondo vvv. Ora, ritenuta l'importanza del principio fondamentale della separazione fra comprensorio edificabile e non edificabile, la Corte cantonale ha ritenuto a ragione che le circostanze che l'opera litigiosa non avrebbe un impatto notevole sulla riduzione della zona agricola e che si trova nelle vicinanze della zona edificabile non sono decisive (cfr. sentenza 1C_300/2021 dell'8 febbraio 2023 consid. 3.1 e 3.2).  
 
6.3. I ricorrenti sottolineano che il prolungamento della strada nella zona agricola, soluzione da loro favorita, perseguirebbe anche lo scopo di "creare le premesse per un futuro accesso anche al fondo xxx dei signori A.________". Insistono sul fatto che con la contestata scelta essi sarebbero "condannati" a mantenere l'attuale accesso al loro fondo, progettato per la villetta esistente, anche in futuro, ciò che comporterebbe una disparità di trattamento rispetto alla proprietaria del fondo vvv. Con quest'argomentazione, più volte ribadita, essi attestano che scopo del gravame non è tanto l'asserita protezione del viottolo, ma bensì la creazione delle condizioni volte a realizzare un eventuale, futuro nuovo accesso al loro fondo. Tale quesito sul quale è in sostanza incentrato il ricorso, esula tuttavia dall'oggetto del litigio, come rettamente sottolineato dal Comune. Per di più la soluzione proposta dai ricorrenti sarebbe contraria al diritto federale.  
 
6.4. La Corte cantonale ha respinto anche l'argomento, ritenendolo per nulla comprovato, secondo cui la criticata urbanizzazione del fondo vvv renderebbe insufficiente o più difficoltoso l'accesso alla proprietà dei ricorrenti e che l'adozione dell'art. 42 cpv. 5 NAPR li priverebbe della possibilità di eseguire varchi nel muro, qualora intendessero sfruttare appieno il potenziale edificatorio della loro particella, necessità questa che non risulta peraltro minimamente dimostrata. Ha infatti accertato che l'urbanizzazione della particella vvv comporterebbe comunque un traffico limitato e scarso. Ne ha concluso che anche l'ipotizzato, eventuale futuro ampliamento della costruzione realizzata sul fondo dei ricorrenti, che al loro dire fruirebbe di una superficie utile lorda residua pari soltanto a 443 m2, non si oppone alla criticata scelta. L'istanza precedente ha ritenuto poi che l'assunto ricorsuale, peraltro non documentato, secondo cui l'asserito traffico abusivo lungo il viottolo litigioso renderebbe "precario" l'accesso alla loro proprietà, attiene al rispetto della disciplina della circolazione stradale, considerato il divieto di transito. I ricorrenti, limitandosi a proporre mere congetture, non dimostrano che questi accertamenti, peraltro condivisibili, sarebbero stati effettuati in maniera arbitraria, né la decisione impugnata è arbitraria nel risultato.  
 
7.  
 
7.1. La Corte cantonale non ha condiviso neppure la tesi ricorsuale secondo cui le caratteristiche di via www non permetterebbero, in caso di necessità, ai mezzi di soccorso e d'intervento di raggiungere il fondo vvv. Al riguardo essa si è compiutamente espressa, richiamando la giurisprudenza con la quale i ricorrenti non si confrontano, sull'urbanizzazione sufficiente dei fondi secondo l'art. 19 LPT. Ha osservato che via www è una strada asfaltata, larga poco più di due metri, con un divieto di transito. L'unico accesso carrabile autorizzato è quello al fondo dei ricorrenti, sul quale sorge una casa unifamiliare, motivo per cui eventuali, sporadici disagi all'accesso non sono decisivi. Riguardo all'accesso ai mezzi di soccorso ha rinviato alla sua sentenza del 12 ottobre 2010 concernente un progetto edilizio che prevedeva un'autorimessa con 15 veicoli, ritenendo l'accesso sufficiente sotto il profilo fattuale. Ha rilevato che, nel frattempo, non sono emersi ulteriori elementi per discostarsi da tali accertamenti.  
 
7.2. I ricorrenti non contestano quest'ultima conclusione, né i citati accertamenti e non si confrontano, se non in maniera generica, con i citati argomenti. Certo, vista la larghezza della strada, l'accesso alla stessa, comunque per un tratto limitato e sul quale vige un divieto di transito, non è agevole, circostanza comunque notoriamente non rara all'interno dei nuclei. D'altra parte non risulta arbitrio dal semplice fatto che la soluzione proposta dai ricorrenti potrebbe entrare in linea di conto; non spetta infatti al Tribunale federale valutare quale sarebbe la scelta pianificatoria più corretta, dovendo soltanto stabilire se quella ritenuta è sostenibile (DTF 144 III 145 consid. 2). La circostanza che le conclusioni poste a fondamento del giudizio impugnato, peraltro fondate su valutazioni condivisibili, non concordino con quelle ricorsuali non ne dimostra l'arbitrarietà (DTF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
Il Tribunale federale si impone inoltre un certo riserbo nell'apprezzamento di circostanze locali, meglio conosciute dalle autorità cantonali (DTF 147 I 433 consid. 4.2; 146 I 36 consid. 3.2). In questo campo, queste ultime dispongono infatti di un ampio potere di apprezzamento, non esercitato in maniera abusiva nella fattispecie, segnatamente laddove devono valutare se una costruzione o un impianto possano compromettere l'aspetto o il carattere di un sito, di una località, di un quartiere o di una strada (DTF 146 II 367 consid. 3.1.4 e rinvii; 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; sentenza 1C_39/2022 del 28 febbraio 2022 consid. 3.2). 
 
8.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Visto che non è stato ordinato uno scambio di scritti, alla C.________ SA non vengono attribuite ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). La stessa conclusione vale per il Comune, che non ne avrebbe comunque diritto perché ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e all'Ufficio federale dell'ambiente. 
 
 
Losanna, 26 ottobre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri