2D_5/2022 13.02.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_5/2022  
 
 
Sentenza del 13 febbraio 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Flavio Canonica, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
opponente, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dell'ambiente, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Appalti pubblici (fornitura di due natanti ai corpi pompieri di Locarno e Lugano), 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.228). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 10 novembre 2020 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici (CIAP; RL/TI 730.500) e impostato secondo la procedura libera, concernente la fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti, occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno. Tra i diversi criteri di idoneità veniva chiesto il possesso di una referenza relativa ad una commessa di fornitura conclusa di almeno un natante in alluminio di dimensioni e capacità simili a quelli oggetto di concorso, consegnato a corpi pompieri nel periodo 2000 - 2020 (capitolato, punto 13.1) nonché l'idoneità tecnica del modello del natante offerto (cioè il rispetto di parametri tecnici obbligatori nonché facoltativi, punto 13.2 a 13.5). Nel capitolato d'appalto (punto 15) i criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione da adempiere ai fini dell'attribuzione della commessa erano elencati nel seguente modo:  
 
 
Criterio  
Punti max.  
%  
15.1. Prezzo  
30  
30%  
15.2. Valutazione tecnica  
30  
30%  
suddiviso nei seguenti sottocriteri:  
15  
15%  
15.2.a) Rispetto delle prescrizioni facoltative  
3  
3  
15.2.b) Layout cabina  
3  
3  
15.2.c) Aperture laterali  
3  
3  
15.2.d) Impianto di spegnimento e lotta contro gli idrocarburi  
3  
3  
15.2.e) Manovrabilità  
3  
3  
15.2.f) Traino  
3  
3  
 
 
 
15.3. Garanzie  
10  
10%  
 
 
 
15.4. Manutenzione ordinaria e assistenza post-vendita  
10  
10%  
suddiviso nei seguenti sottocriteri:  
 
 
15.4.a) Tempistiche  
8  
8%  
15.4.b) Capacità di trasporto su strada  
2  
2%  
 
 
 
15.5. Durata lavori  
15  
15%  
 
 
 
15.6. Team di progetto /qualifiche  
5  
5%  
TOTALE  
100  
100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.b. Entro il termine fissato al committente sono giunte le offerte della C.________ AG (fr. 1'295'868.--), della B.________ AG (fr. 1'298'999.90) e della A.________ Sagl (fr. 1'299'000.--).  
 
A.c. Il 12 maggio 2021 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha escluso la A.________ Sagl dal concorso: le referenze presentate non adempivano i requisti posti e l'offerta risultava inidonea dal profilo tecnico. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.  
 
A.d. Lo stesso giorno il Consiglio di Stato ha deliberato l'appalto alla C.________ AG giunta prima in graduatoria con 85.10 punti, la B.________ AG avendo ottenuto 69.02 punti.  
 
B.  
Il 27 maggio 2021 la A.________ Sagl ha impugnato quest'ultima decisione dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, chiedendo l'esclusione delle due offerte rimanenti, l'invalidazione della gara e l'organizzazione di un nuovo concorso al quale avrebbe potuto partecipare. 
Accogliendo parzialmente il gravame della A.________ Sagl, il Tribunale cantonale amministrativo ha, con sentenza del 23 dicembre 2021, annullato l'aggiudicazione del 12 maggio 2021 a favore della C.________ AG e direttamente attribuito la commessa alla B.________ AG. La C.________ AG non ha impugnato la sentenza cantonale, la quale è pertanto cresciuta in giudicato nei suoi confronti per quanto riguarda l'annullamento della delibera. 
 
C.  
Il 3 febbraio 2022 la A.________ Sagl ha presentato al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale. In via principale chiede l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione di aggiudicazione del 12 maggio 2021. In via subordinata domanda che, annullato il giudizio querelato, gli atti siano rinviati alla Corte cantonale affinché completi l'istruttoria. In via ancora più subordinata chiede la constatazione dell'illiceità dell'aggiudicazione alla B.________ AG. 
Chiamato ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo si è riferito alle motivazioni e alle conclusioni della propria sentenza. La B.________ AG e il Consiglio di Stato hanno chiesto, quest'ultimo nella misura in cui era ammissibile, la reiezione del gravame. 
 
Con decreto presidenziale del 2 marzo 2022 è stata respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 IV 9 consid. 2; 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. In ambito di commesse pubbliche, il ricorso in materia di diritto pubblico, salvo eccezioni che qui non ricorrono, è ammissibile solo se, cumulativamente (DTF 146 II 276 consid. 1.2), si pone una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 1 LTF) e se il valore stimato della commessa raggiunge il valore soglia determinante secondo la cifra 2 del medesimo disposto. Incombe alla parte ricorrente dimostrare che questi due requisiti sono adempiuti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 I 252 consid. 2.3; sentenza 2C_544/2023 del 14 novembre 2023 consid. 1.1).  
Nella fattispecie, la ricorrente riconosce che la causa non verte su una questione giuridica d'importanza fondamentale, la quale non appare inoltre evidente (cfr. sentenze 2D_2/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 1.1 e 2D_25/2018 del 2 luglio 2019 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 145 II 249; 141 II 113 consid. 1.4.1). Infatti oggetto di disamina è il quesito di sapere se tutti i concorrenti avrebbero dovuto essere esclusi poiché le loro offerte non adempivano i criteri di idoneità. Ora trattasi di una questione che attiene all'apprezzamento di detti criteri, non di una questione giuridica d'importanza fondamentale. A prescindere dal raggiungimento o meno del valore soglia richiesto dall'art. 83 lett. f cifra 2 LTF, è dunque a ragion veduta che l'interessata ha formato un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; DTF 141 II 113 consid. 1.2; 140 I 252 consid. 2.3). 
 
1.2.  
 
1.2.1. Secondo l'art. 115 LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale chiunque ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non gliene è stata data la possibilità (lett. a) e ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). In materia di commesse pubbliche, l'offerente che è stato scartato dispone di un interesse giuridicamente protetto ai sensi di questa disposizione se, in caso di accoglimento del gravame, avrebbe una possibilità effettiva di vedersi aggiudicata la commessa (DTF 141 II 14 consid. 4.1; sentenza 2C_1009/2021 del 10 novembre 2023 consid. 4.2 e rispettivi riferimenti).  
 
1.2.2. La ricorrente, esclusa dalla gara di appalto con decisione rimasta incontestata, chiede - come già fatto dinanzi all'istanza precedente che le ha riconosciuto la qualità di parte - che venga pronunciata l'invalidazione dell'intero procedimento e organizzato un nuovo concorso. Da questo profilo essa ha un interesse giuridicamente protetto a ricorrere dato che, qualora le sue richieste fossero accolte, potrebbe effettivamente partecipare ad una nuova gara con una nuova offerta ed avere la possibilità di ottenere la commessa (DTF 141 II 307 consid. 6.6; 14 consid. 4.7; sentenza 2C_748/2019 del 21 febbraio 2020 consid. 4.3). Per contro in mancanza di un ricorso da parte della C.________ AG, il quesito di sapere se, a ragione, è stata annullata l'aggiudicazione a favore della stessa con successiva attribuzione della commessa alla B.________ AG esula dall'oggetto del litigio e non tocca quindi la ricorrente nei suoi interessi giuridicamente protetti. Allo stesso modo quest'ultima non ha alcun interesse a contestare l'esclusione dell'offerta della C.________ AG, poiché è proprio quello che chiede per tutti gli offerenti.  
 
1.3. A causa del cosiddetto effetto devolutivo (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2 e rinvii) solo la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere oggetto del presente ricorso. Nella misura in cui la ricorrente domanda l'annullamento della risoluzione governativa del 12 maggio 2021, peraltro già annullata dalla Corte cantonale, in proposito la sua impugnativa, nella misura in cui non è senza oggetto, è inammissibile.  
In seguito, in quanto, con le sue conclusioni, essa si limita a chiedere l'annullamento del giudizio impugnato, simili conclusioni, cassatorie, sono a prima vista insufficienti (art. 107 cpv. 2 LTF). Tuttavia siccome si può dedurre dalla lettura del ricorso che viene chiesta una perizia al fine di provare che, oltre all'offerta della C.________ AG, anche quella della B.________ AG andava esclusa, con conseguente annullamento dell'intero concorso e organizzazione di uno nuovo, al quale avrebbe potuto partecipare, anche al riguardo il ricorso va considerato ammissibile. 
 
1.4. Per il resto presentato in tempo utile (artt. 117 e 100 cpv.1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 2 lett. e LTF) e nelle forme prescritte (art. 42 LTF) contro una decisione pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (combinati artt. 114 e 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi, di principio, ammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Con questo rimedio è possibile censurare soltanto la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), il cui rispetto non è esaminato d'ufficio (combinati artt. 106 cpv. 2 e 117 LTF). La parte ricorrente deve spiegare in modo dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sarebbero stati violati (DTF 144 II 313 consid. 5.1). Nell'ambito delle commesse pubbliche è esclusa la semplice censura relativa ad una scorretta applicazione del diritto cantonale o intercantonale; di conseguenza, esclusa è anche la possibilità di denunciare la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento degli offerenti, ancorati in tali normative, perché non hanno rango di garanzia costituzionale autonoma (sentenza 2C_803/2021 del 24 ottobre 2023 consid. 2.1 e rinvii). È per contro possibile censurare un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.), lesiva della parità di trattamento (art. 8 Cost.) o altrimenti contraria a un diritto costituzionale del diritto cantonale e/o intercantonale degli acquisti pubblici (sentenza 2C_803/2021, citata, consid. 2.1 e richiami). Il Tribunale federale non entra invece nel merito di critiche che non sono conformi ai criteri indicati (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1 e richiami).  
 
2.2. Limitata è anche la possibilità di contestare l'accertamento dei fatti. Di principio, il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sugli accertamenti effettuati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF) e può rettificarli o completarli se sono stati svolti in violazione di un diritto costituzionale (combinati artt. 116 LTF e 118 cpv. 2 LTF), ciò che la parte ricorrente deve dimostrare in modo dettagliato, nel rispetto delle qualificate esigenze di motivazione richieste dall'art. 106 cpv. 2 (cui rinvia l'art. 117 LTF).  
 
3.  
Come accennato in precedenza (cfr. supra consid. 1.2), oggetto di disamina dinanzi a questa Corte può essere unicamente la questione di sapere se a ragione il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che l'offerta della B.________ AG non andava esclusa dall'appalto, come avvenuto invece per quella della C.________ AG. 
Esula invece dalla controversia stabilire se l'annullamento dell'aggiudicazione alla C.________ AG fosse corretta. In effetti, come già osservato (cfr. supra consid. 1.2.2), la qui ricorrente può soltanto lamentarsi del fatto che, contrariamente alle conclusioni presentate in sede cantonale, la gara d'appalto non è stata completamente annullata e non è stata indetta una nuova.  
 
4.  
Con una censura formale, da esaminare in via prioritaria (DTF 144 I 11 consid. 5.3 e richiamo), la ricorrente denuncia una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) per avere la Corte cantonale rifiutato di dare seguito alla sua richiesta di perizia. Secondo lei la stessa avrebbe infatti permesso di accertare che il carrello della B.________ AG non era compatibile con i requisiti di sicurezza stradale rispettivamente con la relativa legislazione, perché non sarebbe omologato né omologabile per estrarre dall'acqua e trasportare in sicurezza imbarcazioni come quelle oggetto della commessa. Se la perizia domandata fosse stata effettuata anche l'offerta della B.________ AG sarebbe quindi stata scartata, la gara annullata e indetta una nuova. 
 
4.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende, tra l'altro, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). Tale garanzia fondamentale, oltre a non imporre all'autorità di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure indicati, ma soltanto quelli di una certa pertinenza e importanza per la decisione da prendere (sentenza 2D_8/2021 del 7 luglio 2022 consid. 2.2 e rinvii non pubblicato in DTF 148 I 226), non le impedisce nemmeno di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove agli atti non potrebbero condurla a modificare la sua convinzione e che, procedendo in modo non arbitrario a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1).  
 
4.2. Rilevato che il possesso di mezzi propri (veicolo trattore e carrello) per il trasporto delle imbarcazioni su strada era uno dei criteri di aggiudicazione, il cui rispetto valeva due punti su cento (capitolato d'appalto punto 15.4 lett. b) e che se non venivano prodotte le relative licenze di circolazione, ciò veniva sanzionato con l'attribuzione del punteggio zero, come avvenuto in concreto, il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che dalle disposizioni di gara emergeva in primo luogo che la mancata presentazione delle licenze di circolazione contestualmente all'offerta non costituiva un motivo di esclusione dalla gara. Ha poi precisato che ne risultava altresì inequivocabilmente che l'offerente poteva ricorrere a veicoli di terzi per il trasporto dell'imbarcazione. In queste condizioni il fatto che la B.________ AG non disponesse di mezzi propri adatti al trasporto delle imbarcazioni non portava pertanto alla sua estromissione dalla gara, bensì - come peraltro avvenuto - all'assegnazione della nota zero per il criterio di aggiudicazione "capacità di trasporto su strada". In seguito, riguardo alla censura secondo la quale i mezzi di trasporto della B.________ AG non ossequiavano la legislazione sulla circolazione stradale, la Corte cantonale ha osservato che la ricorrente, dopo aver preso atto delle licenze di circolazione prodotte dalla B.________ AG, nulla aveva eccepito al riguardo, di modo che su questo aspetto le sue censure risultavano carenti di motivazione e non andavano approfondite. Essa non aveva poi fatto valere motivi che avrebbero permesso di dubitare che i mezzi annunciati non erano idonei al trasporto delle imbarcazioni in questione. I giudici cantonali sono quindi giunti alla conclusione che niente permetteva di escludere la B.________ AG dal concorso.  
 
4.3. In questa sede la ricorrente ribadisce che la perizia rifiutata costituiva una prova pertinente perché era l'unico mezzo a disposizione per dimostrare che il carrello litigioso non era omologato né omologabile. A suo avviso inoltre la mancanza di un mezzo di trasporto adatto andava sanzionata con l'esclusione dalla gara, non invece con l'attribuzione di una nota uguale a zero. Sennonché la ricorrente non spiega e ancora meno dimostra in che e perché detta perizia sarebbe suscettibile d'influenzare la causa e quindi di modificarne l'esito, di modo che l'apprezzamento anticipato delle prove eseguito dai giudici cantonali in proposito sarebbe inficiato d'arbitrio. Al riguardo va ricordato che questi ultimi hanno giudicato ininfluente la perizia proposta poiché la questione dei mezzi di trasporto (veicolo e carrello) faceva parte dei criteri di aggiudicazione, il cui mancato adempimento andava sanzionato con l'attribuzione di una nota zero. Essi hanno poi aggiunto che secondo le disposizioni del concorso un offerente poteva anche ricorrere a veicoli di terzi. Ne hanno quindi dedotto che la mancanza di veicoli idonei non implicava l'esclusione dalla gara, ma l'attribuzione della nota zero, ragione per cui la perizia domandata non avrebbe permesso di condurre all'accertamento di elementi utili ai fini del giudizio. Ora niente negli argomenti della ricorrente permette di ritenere che questo ragionamento sia inficiato d'arbitrio rispettivamente che l'esecuzione della perizia avrebbe permesso ai giudici cantonali di giungere ad una diversa opinione, tale da modificare la decisione impugnata. Anche il fatto di limitarsi ad affermare di aver reagito quando le licenze di circolazione sono state prodotte - chiedendo per l'appunto l'esecuzione della perizia - non è all'evidenza sufficiente per dimostrare che la Corte cantonale sarebbe arbitrariamente giunta alla conclusione che le relative censure non erano debitamente motivate. Su questo punto il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.  
 
5.  
La ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di avere, nel valutare i criteri di idoneità, arbitrariamente ritenuta valida la referenza della B.________ AG attestante che il natante in alluminio fornito a un corpo pompieri nel periodo 2000 - 2020 era di dimensioni e capacità simili a quelli oggetto del concorso. Ora, l'imbarcazione indicata nella referenza non sarebbe per nulla simile a quelle oggetto della gara. Essa infatti non adempierebbe le caratteristiche tecniche richieste dal bando di concorso, siccome non avrebbe cabinato, non disporrebbe di un sistema di spegnimento integrato, non fruirebbe di aperture perimetrali e, per mancanza di elica di manovra di prua e della doppia motorizzazione esatta, non soddisferebbe l'esigenza di manovrabilità di cui al capitolato. Inoltre, viste le discrepanze constatate riguardo alla lunghezza, alla larghezza, al prezzo dell'oggetto finito, al peso e alla manovrabilità, anche un confronto quantitativo non permetterebbe, salvo, secondo la ricorrente, a cadere nell'arbitrio, di considerare le imbarcazioni in questione come due oggetti simili, ragione per cui anche questa offerta avrebbe dovuto essere esclusa. Da questo profilo la sentenza querelata violerebbe pertanto il divieto dell'arbitrio. 
 
5.1. L'arbitrio nell'apprezzamento delle prove è dato solo se la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure se ne ha tratto delle deduzioni insostenibili o in aperto contrasto con gli atti (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Chi invoca l'arbitrio non può accontentarsi di opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore ma deve argomentare, con una motivazione che risponde alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6).  
 
5.2. Al riguardo occorre inoltre rammentare che siccome, in materia di commesse pubbliche, il committente fruisce di un ampio potere di apprezzamento, in particolare nella fase di valutazione e di confronto delle offerte (DTF 141 II 353 consid. 3) e segnatamente anche per i criteri di idoneità che lui stesso ha fissato, il giudice deve stare attento a non interferire indebitamente nella libertà di decisione del committente. Riguardo all'aggiudicazione di una commessa pubblica, l'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante, perché se lo fa adotta un giudizio di opportunità, ciò che non le è consentito (DTF 141 II 353 consid. 3; 141 II 14 consid. 2.3; sentenze 2C_803/2021 del 24 ottobre 2023 consid. 5.1, 2C_964/2020 del 25 agosto 2021 consid. 3.1 e 2C_1078/2019 del 22 giugno 2021 consid. 5.2.3). In un ambito in cui il committente gode di potere di apprezzamento, l'istanza di ricorso cantonale può quindi intervenire solo in presenza di un abuso o di un eccesso di tale potere, ciò che può essere equiparato ad un controllo d'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3; sentenza 2C_803/2021 già citata, consid. 5.1).  
Davanti a un ricorso sussidiario in materia costituzionale, il Tribunale federale deve a sua volta verificare se la Corte cantonale abbia fatto uso del proprio potere d'esame in maniera sostenibile, ciò che si traduce di nuovo in un controllo limitato all'arbitrio. In questo contesto, esso evita però la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame ("Willkür im Quadrat"; "arbitraire au carré") e verifica liberamente se i giudici cantonali abbiano correttamente giudicato, tra l'altro in merito alla valutazione dei criteri d'idoneità fissati dal committente, se quest'ultimo non abbia commesso abuso o eccesso del proprio potere di apprezzamento, altrimenti detto se ha correttamente applicato la nozione d'arbitrio (sentenza 2C_803/2021 già citata, consid. 5.1 e richiami, segnatamente 2C_1078/2019 già citata, consid. 5.2.1). 
 
5.3. Come già spiegato dal Tribunale federale, i criteri di idoneità permettono al committente di valutare le capacità finanziarie, economiche, tecniche ed organizzative degli offerenti e di operare la selezione solo tra quelli che sono effettivamente in grado di eseguire la commessa garantendo la qualità desiderata. Oltre ad essere stabiliti in funzione della prestazione da aggiudicare - al fine di non limitare in maniera eccessiva la concorrenza, solo quelli effettivamente necessari ad una corretta esecuzione della commessa in questione possono essere presi in considerazione - essi rappresentano criteri quantificabili, il cui mancato adempimento comporta l'esclusione. Quest'ultima si giustifica tuttavia unicamente quando l'inadempienza riveste una certa gravità ("ein Ausschlussgrund muss eine gewisse Schwere aufweisen"); in caso di lievi inosservanze sarebbe infatti sproporzionato escludere l'offerente dalla procedura (DTF 145 II 249 consid. 3.3 e richiami). Entro questi limiti, il committente dispone di un ampio margine di apprezzamento, non solo al momento della loro fissazione, ma anche in occasione della valutazione dell'idoneità di un offerente alla luce dei criteri posti, trattandosi ad esempio di giudicare quali lavori presentati a titolo di referenza possano essere ritenuti rilevanti per la commessa in questione (sentenza 2C_1078/2019 già citata consid. 5.2.2 e la dottrina ivi citata).  
 
5.4. Rammentato che il capitolato d'appalto chiedeva, quale requisito di idoneità, una referenza attestante la fornitura di uno o più natanti in alluminio di dimensioni e capacità simili a quelli oggetto del concorso, consegnati a corpi pompieri nel periodo 2000-2020, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che la referenza presentata dalla B.________ AG concerneva un'imbarcazione in alluminio delle dimensioni di 6,03 m x 2,40 m, idonea al trasporto di otto persone e consegnata al corpo pompieri della regione di Sursee nel 2015. A suo parere l'imbarcazione in questione corrispondeva pertanto alle esigenze in termini di materiali utilizzati (alluminio), utenza finale (corpo pompieri) e data di consegna (tra il 2000 e il 2020). Ha poi aggiunto che, sebbene fosse effettivamente di dimensioni più ridotte rispetto a quelle oggetto del concorso (che prevedeva una lunghezza compresa tra 9,0 e 10,5 m e una larghezza massima di 3 m, oltre a potere trasportare 12 persone), ciò tuttavia non era sufficiente per censurare la valutazione effettuata dal committente, il quale aveva considerato che vi era sufficiente analogia tra le imbarcazioni. Senza dimenticare che il bando stesso non poneva esigenze troppo severe, limitandosi a richiedere imbarcazioni di dimensioni e capacità simili. Sottolineando la particolarità della commessa e la ristretta cerchia di concorrenti specializzati nel settore, aspetti che non lasciavano spazio ad una valutazione eccessivamente rigida delle dimensioni e della capacità dell'imbarcazione presentata quale referenza quando la stessa presentava le proprietà principali e caratterizzanti della commessa, segnatamente la conformità all'uso per i corpi pompieri, i giudici ticinesi hanno quindi confermato il giudizio, a loro avviso pienamente sostenibile, del committente.  
 
5.5. Come accennato in precedenza (cfr. supra consid. 5) su questo punto la ricorrente adduce che l'imbarcazione presentata dalla B.________ AG non sarebbe paragonabile a quelle oggetto del concorso. A sostegno delle proprie affermazioni elenca tutta una seria di elementi (mancanza del cabinato, di un sistema di spegnimento integrato, di aperture perimetrali, di elica di manovra di prua e della doppia motorizzazione esatta) i quali secondo lei, benché richiesti, non sarebbero stati forniti. Sennonché procedendo in tal modo essa in realtà si limita ad effettuare una propria lettura dell'offerta litigiosa, dettagliando i requisiti che a suo avviso la stessa non adempirebbe, senza però dimostrare in che e perché l'opinione opposta dei giudici cantonali al riguardo sarebbe inficiata d'arbitrio. Essa dimentica inoltre che gli elementi di cui lamenta la mancanza fanno parte in maggioranza dei criteri di aggiudicazione (cfr. capitolato d'appalto punto 15), il cui mancato adempimento è sanzionato con l'attribuzione di un punteggio inferiore. Come ben ricordato dalla Divisione dell'ambiente, tramite il criterio di idoneità i concorrenti dovevano attestare che, nel periodo fissato, avevano fornito a un corpo pompieri almeno un natante in alluminio con caratteristiche simili a quelle oggetto della commessa. Ora procedendo all'esame della referenza fornita dalla B.________ AG i giudici cantonali da un lato hanno constatato che la stessa rispettava le esigenze poste in termini di materiali (alluminio), utenza finale (corpo pompieri) e data di consegna (tra il 2000 e il 2020) e, dall'altro, che sebbene le sue dimensioni e la capacità di carico erano ridotte rispetto a quanto richiesto, le stesse erano comunque importanti, ragione per cui le imbarcazioni potevano comunque essere ritenute simili. Ora un tale apprezzamento non appare manifestamente insostenibile né, di riflesso, lesivo del divieto dell'arbitrio. Ricordato, come osservato dalla Divisione dell'ambiente, che similitudine e analogia non significano corrispondenza come anche che il criterio di idoneità è destinato a comprovare le capacità tecniche necessarie alla realizzazione della commessa, mentre la qualità dell'offerta, segnatamente le caratteristiche tecniche, vanno valutate tramite i criteri di aggiudicazione, giungere alla conclusione, come fatto dalla Corte cantonale, che la referenza fornita corrispondeva alle esigenze poste e, quindi, era valida, non si pone in aperto contrasto con gli atti rispettivamente non li interpreta in modo insostenibile. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato e va quindi respinto.  
 
6.  
Sempre in relazione all'esclusione della sua offerta, l'insorgente fa poi valere una violazione del principio dell'uguaglianza garantito dall'art. 8 Cost. Afferma che la Corte cantonale senza alcuna ragionevole giustificazione avrebbe privilegiato la referenza della B.________ AG rispetto alla sua. Infatti, mentre l'imbarcazione da lei proposta era estremamente simile, per non dire sostanzialmente identica, a quella richiesta nella commessa - come risulterebbe da un semplice confronto dei dati tecnici - quella della B.________ AG sarebbe in realtà una vera "barchetta". Ora, anche se la propria imbarcazione è stata scartata poiché destinata ad un corpo di salvataggio, ammettere quella della B.________ AG, la quale come già detto non adempiva le esigenze poste, salvo il fatto di essere destinata ad un corpo pompieri, significherebbe adottare due pesi e due misure. Per ragioni di equità anche l'offerta della B.________ AG avrebbe quindi dovuto essere esclusa. 
 
6.1. Una decisione disattende il principio della parità di trattamento garantito dall'art. 8 Cost. quando, tra casi simili, fa delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica di fare oppure sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve inoltre riferirsi ad un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1; 141 I 153 consid. 5.1; sentenza 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 7.2).  
 
6.2. Come già accennato, la ricorrente si duole del fatto che la sua offerta è stata scartata, allorché la sua imbarcazione era uguale a quella chiesta nel bando di concorso, mentre l'offerta della B.________ AG è stata considerata valida laddove l'imbarcazione presentata nulla aveva a che vedere con quanto richiesto. Non scartando (anche) l'offerta della B.________ AG la Corte cantonale avrebbe di conseguenza violato il principio della parità di trattamento.  
Come spiegato in precedenza (cfr. supra consid. 5.5), è senza misconoscere la nozione di arbitrio (cfr. supra consid. 5.2) che la Corte cantonale è giunta alla conclusione che l'offerta della B.________ AG adempiva tutte le esigenze poste nel capitolato d'appalto ed andava, di conseguenza, ritenuta valida. Essa non ha quindi disatteso il principio della parità di trattamento non escludendola dalla gara, come invece è stato il caso della qui ricorrente. Inoltre, se la ricorrente era dell'opinione che la propria offerta adempiva le esigenze poste nel capitolato d'appalto, doveva allora contestare la propria estromissione e non lasciare invece la relativa decisione crescere in giudicato incontestata. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato.  
 
6.3. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale, in quanto ammissibile, va respinto e la sentenza impugnata confermata.  
 
7.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono riconosciute ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla controparte, la quale non si è avvalsa di un patrocinatore e non ha comprovato spese straordinarie (DTF 135 III 127 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b; sentenza 2C_694/2023 del 24 gennaio 2024 consid. 4.3 e rispettivi riferimenti). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti rispettivamente al loro patrocinatore e ai loro rappresentanti nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 febbraio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud