1C_225/2018 16.05.2018
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_225/2018  
 
 
Sentenza del 16 maggio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano, 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia 
penale al Perù; autorizzazione a rappresentare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2017.326). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 30 ottobre 2017 l'avvocato A.________, già procuratore federale dal 2006 al 2016, ha comunicato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di rappresentare gli interessi della Unitad de Cooperacion International y Extradiciones de la Fiscalia de la Nacion, del Perù, nell'ambito di commissioni rogatorie relative al complesso aziendale B.________ presentate da quel Paese. Con decreto del 5 dicembre 2017 il MPC ha negato al legale la possibilità di rappresentarla. 
 
B.   
Adita dal patrocinatore, con decisione del 28 marzo 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile. 
 
C.   
Avverso questa sentenza l'avv. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Il ricorrente contesta, a torto come si vedrà, che si sarebbe in presenza di una decisione emanata nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ai sensi dell'art. 84 LTF. Al suo dire, poiché la sentenza impugnata gli impedisce definitivamente di patrocinare la sua mandante nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale, essa rappresenterebbe una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF e non pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 LTF. Sostiene inoltre che il rifiuto di poter patrocinare la sua mandante si fonderebbe sull'art. 12 della Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), segnatamente sulla regola professionale volta a evitare conflitti di interesse. Il rimprovero mossogli dalle autorità federali precedenti, che quale Procuratore federale si sarebbe occupato in prima linea del complesso B.________ e dell'evasione di commissioni rogatorie relative a procedure che lo riguardano, avendo avuto pertanto accesso sia a informazioni privilegiate sulla strategia del MPC sia a informazioni riservate, oltre ad aver in tale ambito incontrato l'autorità peruviana e adottato decisioni di entrata in materia e incidentali, per esempio sulla presenza in Svizzera di funzionari peruviani, non costituirebbe un provvedimento fondato sulla Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) né sull'art. 84 LTF, ma sull'art. 12 LLCA. Richiama al riguardo la previgente prassi, secondo cui la II Corte di diritto pubblico, fino all'adozione delle sentenze 1B_434/2010 e 1B_566/2011 del 14 novembre 2011, trattava tali gravami come ricorsi in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. Questo rilievo non è decisivo, ritenuto che quelle cause, in seguito a uno scambio di opinioni tra le due Corti (art. 23 LTF), dopo essere state inizialmente istruite dalla II Corte di diritto pubblico furono decise dalla I Corte di diritto pubblico. Precisando la giurisprudenza, quest'ultima ha stabilito, ciò che è determinante, che il divieto imposto a un legale di rappresentare una parte nel caso di un conflitto di interessi costituisce una decisione incidentale, che dev'essere impugnata con lo stesso rimedio giuridico che quello dato contro la decisione di merito (sentenza 1B_434/2010, citata, consid. 3; prassi confermata in seguito: vedi p. es. sentenze 2C_396/2015 del 12 maggio 2015 consid. 2.2 e rinvii e 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 1.1). In quella causa era stato ritenuto che il ricorso presentato contro un divieto della doppia rappresentanza a causa di un conflitto di interessi pronunciato dal MPC e confermato dalla CRP era inammissibile, poiché non concerneva una decisione in materia di provvedimenti coattivi (art. 79 LTF). Insistendo su questo aspetto, non oggetto del litigio in esame, e richiamando una critica dottrinale al riguardo (NICOLAS PELLATON, La recevabilité des recours au Tribunal fédéral portant sur la capacité de postuler de l'avocat, in: Revue de l'avocat 2012, pag. 50-52; BENOÎT CHAPPUIS/NICOLAS PELLATON, Conflits d'intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours, in: Revue de l'avocat 2012, pag. 316-322), il ricorrente parrebbe disattendere che in concreto non si tratta di esaminare l'ammissibilità del ricorso sulla base dell'art. 79 LTF, ma di vagliare la fattispecie, contrariamente all'assunto ricorsuale, sulla base della AIMP e dell'art. 84 LTF.  
 
1.4. Il ricorrente, precisato d'aver ricevuto la decisione impugnata il 5 aprile 2018, sostiene, manifestamente a torto, che il gravame inoltrato al Tribunale federale l'8 maggio successivo, tenuto conto delle ferie giudiziarie, rispetterebbe il termine ricorsuale di 30 giorni. In effetti, il termine di ricorso nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, come rettamente indicato nei rimedi giuridici della decisione impugnata, è di 10 giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF) e non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF). Il ricorso, tardivo, è quindi inammissibile.  
 
1.5. Il gravame sarebbe in ogni modo inammissibile anche perché, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non dimostra l'infondatezza della prima motivazione posta a fondamento del criticato giudizio, ossia che secondo la giurisprudenza lo Stato richiedente di massima non è parte nella procedura di assistenza, motivo per cui non è abilitato a ricorrere in ambito rogatoriale, come neppure sono considerati parti alla procedura i suoi agenti, neppure loro essendo di riflesso abilitati a ricorrere. La CRP ne ha concluso che né lo Stato richiedente né il ricorrente, quale suo rappresentante, sarebbero legittimati a ricorrere. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid.2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). Il ricorrente non dimostra inoltre, contrariamente al suo obbligo (art. 42 cpv. 2 LTF), che, eccezionalmente, si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (al riguardo vedi da ultimo sentenza 1C_87/2018 del 21 marzo 2018 consid. 2.2-2.4 e 3.2 con riferimenti anche alla dottrina).  
 
2.   
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 16 maggio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri