7B_749/2023 30.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_749/2023  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Hurni, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Proroga della carcerazione preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 settembre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2023.215). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è stato arrestato il 21 agosto 2023 unitamente a B.B.________ e C.B.________, D.________, E.________ e F.________, siccome gravemente sospettati di avere, senza essere autorizzati, sia singolarmente che in correità tra loro nonché con altre persone, in parte identificate e in parte da identificare, nel periodo 2019-2023, in diverse località del Cantone Ticino, importato dall'Italia, trasportato, detenuto, posseduto, alienato e tenuto in deposito un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (marijuana, hashish e cocaina). Tali persone sono inoltre gravemente sospettate di avere, nel medesimo periodo, trasportato in più occasioni in Italia denaro contante a favore di terzi per una somma complessiva da accertare ma sicuramente ingente, ricavata dal traffico illegale di sostanze stupefacenti, e compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che essi provenivano da un crimine o da un delitto, segnatamente da un'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup [RS 812.121]).  
Ad A.________ viene in particolare contestato di avere, senza essere autorizzato, nel periodo 2019-2021, a X.________ e in altre località del Cantone Ticino, preso in consegna da D.________ un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 30 kg, sostanza destinata all'alienazione nel Cantone Ticino. 
 
A.b. L'inchiesta che ha portato all'arresto di A.________ è stata aperta dagli inquirenti nel mese di agosto 2022. Nel corso della prima parte dell'inchiesta è stato accertato che G.________ aveva in uso un PIN che gli permetteva di utilizzare il sistema di comunicazione criptato H.________, con cui venivano organizzati i trasporti delle sostanze stupefacenti. Per questa ragione, gli inquirenti hanno acquisito da I.________, tramite rogatoria dell'8 marzo 2023, le informazioni assunte nel 2021 dalle polizie francesi, belghe e olandesi che erano riuscite a infiltrare questo sistema di comunicazione e a decriptarne il contenuto. Dall'analisi di questi dati, gli inquirenti hanno stabilito che anche A.________ aveva in uso un PIN che gli permetteva di accedere alla menzionata piattaforma di comunicazione.  
 
B.  
Il 24 agosto 2023, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha parzialmente accolto l'istanza della Procuratrice pubblica del 22 agosto 2023 e ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 21 settembre 2023 compreso. 
Adita dall'interessato, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con giudizio del 20 settembre 2023 ne ha respinto il reclamo. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia penale del 12 ottobre 2023 al Tribunale federale avverso questo giudizio, chiedendo in via principale di annullarlo e di ordinare la sua scarcerazione immediata. In via subordinata, postula l'accertamento di un diniego di giustizia commesso dalla Corte cantonale e il rinvio dell'incarto alla stessa per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
Il Giudice dei provvedimenti coercitivi e la Corte dei reclami penali non presentano osservazioni. La Procuratrice pubblica postula con risposta del 23 ottobre 2023 il respingimento del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. In data 25 ottobre 2023, A.________ ha replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione di causa se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si è inoltre in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1).  
La proroga della carcerazione preventiva oggetto di questa procedura è scaduta il 21 settembre 2023. Il ricorrente è tuttora detenuto in regime di carcere preventivo, sulla base di un'altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, estranea all'odierno procedimento. Secondo la giurisprudenza e contrariamente all'assunto della Procuratrice pubblica, ove la detenzione continui nonostante la decadenza dell'impugnata proroga, il ricorrente ha un interesse non solo teorico, ma pratico e attuale all'esame del ricorso. La misura contestata si potrebbe in effetti ripetere (come in realtà qui è avvenuto) in qualsiasi momento nelle stesse o simili circostanze, e un tempestivo esame della sua legalità da parte del Tribunale federale sarebbe impossibile in ogni singolo caso (cfr. DTF 137 IV 177 consid. 2.2; sentenza 7B_193/2023 del 21 luglio 2023 consid. 1.2 e rinvii). Il ricorso è quindi di massima ricevibile per i motivi esposti. 
 
1.3. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (DTF 143 IV 316 consid. 3.3; sentenza 7B_193/2023, citata, consid. 1.3).  
 
1.4. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). A tal fine, non è sufficiente che la parte ricorrente ribadisca la sua argomentazione proposta dinanzi all'autorità inferiore (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2; sentenza 7B_645/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 2). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.  
 
2.1. L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c).  
 
2.2. Il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle prove (chat H.________) acquisite nell'ambito della procedura rogatoriale. Adduce che in tale procedura sarebbero stati violati i suoi diritti (qualità di parte, diritto al contraddittorio ex art. 148 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost., art. 6 CEDU), motivo per cui le prove acquisite avrebbero dovuto essere estromesse dall'incarto e dichiarate inutilizzabili ex art. 147 cpv. 4 CPP. Non entrando nel merito di queste censure, la Corte cantonale avrebbe commesso formale diniego di giustizia e violato il suo obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 CPP).  
 
2.3. Contrariamente a quanto suggerisce il ricorrente, la Corte cantonale si è confrontata con la questione dell'ammissibilità delle prove assunte in ambito della procedura rogatoriale. Ha ritenuto, rettamente, che la decisione definitiva sull'utilizzabilità delle prove spetta di principio al giudice di merito nella decisione finale (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; 141 IV 289 consid. 1.2; sentenza 1B_29/2019 del 2 agosto 2019 consid. 2.4), a meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano immediatamente restituiti o distrutti (per esempio ex art. 248, art. 271 cpv. 3, art. 277, art. 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge o alle circostanze del caso concreto, il carattere illecito del mezzo di prova sia evidente (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1; sentenza 1B_29/2019, citata, consid. 2.4). Tali circostanze possono essere ammesse unicamente se l'interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto particolarmente importante all'immediata costatazione dell'inutilizzabilità delle prove (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; 141 IV 284 consid. 2.3). In questi casi, la giurisdizione di reclamo può decidere già nella procedura preliminare sull'utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro estromissione dagli atti, qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7).  
 
2.4. La Corte cantonale ha accertato che il magistrato inquirente ha chiesto a I.________, con domande di assistenza giudiziaria dell'8 e del 28 marzo 2023, di poter ricevere tutti i dati relativi alle chat H.________ dei PIN riferiti agli imputati G.________, E.________, J.________, K.________, A.________ e ignoti, per poterli acquisire agli atti e per poterli contestare agli imputati. Le rogatorie in questione sono state accolte dall'autorità rogata ed evase con la trasmissione degli atti, ricevuti dal Ministero pubblico il 2 maggio 2023, rispettivamente il 12 giugno 2023. Il ricorrente ha potuto prendere conoscenza delle menzionate rogatorie, formulando al magistrato inquirente delle domande complementari il 7 settembre 2023. Secondo la Corte cantonale, allo stadio attuale del procedimento e dall'esame degli atti risulta che la Procuratrice pubblica ha acquisito correttamente i summenzionati dati, mentre non vi sono riscontri che gli stessi siano stati acquisiti illecitamente dagli inquirenti francesi, belgi o olandesi, ragione per cui possono essere utilizzati. La Corte cantonale ha precisato che il tema dell'utilizzabilità di questi dati e delle modalità della loro acquisizione sembra essere tuttora oggetto di discussione in ambito giudiziario internazionale, sul quale tuttavia le autorità giudiziarie svizzere non si sono ancora pronunciate. Ha ritenuto che la decisione definitiva sull'utilizzabilità di queste prove spetterà al giudice di merito.  
 
2.5. Il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 1.4 supra), non si confronta con la citata giurisprudenza, rettamente applicata dalla Corte cantonale. Egli non contesta che la questione concernente l'ammissibilità delle prove assunte in ambito della procedura rogatoriale dovrà essere decisa definitivamente dal giudice di merito. Inoltre, egli non adduce né sostanzia circostanze concrete dalle quali si potrebbe evincere l'inutilizzabilità dei mezzi di prova in questione, che in ogni caso non risulta evidente (cfr. DTF 147 IV 475 consid. 2.7: "eindeutig"). Egli si limita invece a criticare un'asserita violazione del suo diritto al contraddittorio ex art. 148 CPP. Tale questione, relativa all'utilizzabilità delle prove in questione, dovrà essere decisa dal giudice di merito (cfr. consid. 2.3 supra). Ad ogni modo, si osserva che il ricorrente non contesta né si confronta (art. 42 cpv. 2 LTF) con l'accertamento nella sentenza impugnata secondo cui egli ha preso conoscenza delle rogatorie e formulato delle domande complementari. In queste circostanze, una violazione dell'art. 148 CPP non risulta in ogni caso evidente, motivo per cui, a questo stadio della procedura, una dichiarazione di inammissibilità o un'estromissione delle prove assunte in ambito della procedura rogatoriale non si giustifica.  
 
2.6. Contrariamente all'assunto ricorsuale, il fatto che la Corte cantonale nella sentenza impugnata non abbia esplicitamente menzionato gli art. 147 cpv. 4 e 148 CPP non costituisce né un diniego formale di giustizia (v. sulla nozione: sentenza 6B_1408/2022 del 17 febbraio 2023 consid. 4.5.2) né una violazione del suo obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.). Come già rilevato (cfr. consid. 2.5 supra), la Corte cantonale ha rettamente ritenuto che la questione dell'utilizzabilità delle prove assunte nell'ambito della procedura rogatoriale dovrà essere decisa definitivamente dal giudice di merito. In queste circostanze, la Corte cantonale non era tenuta a dilungarsi oltre sulla questione dell'utilizzabilità di tali prove e quindi a confrontasi con le relative censure del ricorrente.  
 
2.7. Nel merito, la Corte cantonale ha ritenuto che dall'esame degli atti risultano gravi indizi a carico del ricorrente per quanto attiene all'accusa di infrazione alla LStup. Egli si è rifiutato di esprimersi su tali indizi, limitandosi a contestare la validità delle prove assunte. Secondo la Corte cantonale, i dati della chat H.________ acquisiti e relativi al PIN riconducibile al ricorrente attestano contatti con il coimputato E.________, nel periodo luglio-ottobre 2020, concernenti la consegna di sostanze stupefacenti. Inoltre, nell'ambito di un interrogatorio di polizia del 1° giugno 2023 L.________ ha riconosciuto il ricorrente nel ragazzo che nel mese di novembre 2020 si era presentato nel suo appartamento per ritirare 3 kg di marijuana. D.________, dal canto suo, ha dichiarato in data 21 e 22 agosto 2023 alle autorità inquirenti di aver consegnato al ricorrente, tra il 2019 e il 2020, una o due borse contenenti canapa.  
 
2.8. In sostanza, il ricorrente non contesta la presenza di sufficienti indizi di reato, seri e concreti (DTF 141 IV 87 consid. 1.3.1), a suo carico, ma soltanto l'utilizzabilità delle prove assunte in via rogatoriale. Ora, come già esposto, tale questione dovrà essere valutata dal giudice di merito (cfr. consid. 2.5 supra). Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta con l'argomentazione della sentenza impugnata concernente la sussistenza di gravi indizi a suo carico, spiegando perché la stessa violerebbe il diritto. In particolare, indipendentemente dalle prove assunte nell'ambito della procedura rogatoriale e della loro utilizzabilità, il ricorrente non contesta le dichiarazioni di terzi a suo carico concernenti la consegna di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Per i motivi sopra esposti, la sussistenza di gravi indizi di reato non può pertanto essere negata.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente contesta la presenza di un concreto rischio di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP). Egli sostiene che il magistrato inquirente lo avrebbe chiaramente identificato come potenziale autore di reati in ambito di commercio di stupefacenti già dal 28 marzo 2023, data della domanda rogatoriale all'Autorità francese. Tuttavia, la Procuratrice pubblica non avrebbe proceduto al suo arresto, per ovviare un rischio di collusione. Tale rischio non sussisteva al momento dell'identificazione del ricorrente e dei suoi correi e non poteva dunque sussistere il 21 agosto 2023, ovvero ben cinque mesi dopo. Egli rinvia alla sentenza 1B_260/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.2 per corroborare l'impossibilità di invocare ora il pericolo di collusione.  
 
3.2. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP) sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta in genere, da un lato, di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni o i correi e i complici, messi in atto per compromettere l'accertamento della verità e, dall'altro, di impedire interventi fraudolenti dell'imputato in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'imputato devono essere apprezzate sulla base di indizi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta. L'esistenza del motivo di carcerazione fondato su questi rischi dev'essere esaminata sulla base delle circostanze del singolo caso (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 e rinvii).  
Elementi concreti per riconoscere un simile rischio possono risultare in particolare dal comportamento dell'imputato nel procedimento penale, dalle sue caratteristiche personali, dalla sua posizione e dal suo contributo alla commissione dei reati, come pure dai suoi rapporti con le persone che hanno rilasciato dichiarazioni a suo carico. Occorre inoltre considerare il genere e l'importanza dei mezzi di prova che potrebbero essere messi in pericolo, la gravità dei reati perseguiti e lo stato della procedura (DTF 132 I 21 consid. 3.2.1 e rinvii). Se il procedimento penale si trova in una fase avanzata e la fattispecie è già stata chiarita in modo più preciso, le esigenze per dimostrare un rischio di collusione e di inquinamento delle prove devono essere esaminate e valutate più severamente e con particolare cura (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). 
 
3.3. La Corte cantonale ha rilevato che il procedimento a carico del ricorrente, avviato nel mese di agosto 2022, concerne un lungo periodo di tempo (almeno dal 2019 al 2021) e coinvolge numerose persone, alcune delle quali già arrestate e nel frattempo in minima parte scarcerate. Tra gli imputati vi è J.________, attuale compagno della madre dei figli del ricorrente, il quale in carcere ha già subito diverse pressioni affinché ritrattasse le proprie ammissioni. Le numerose chat e i dati acquisiti tramite rogatorie dagli inquirenti a partire dal 2 maggio 2023 e, per quanto attiene al ricorrente, dal 12 giugno 2023, non sono ancora state compiutamente esaminate, con l'identificazione di tutti i PIN degli utilizzatori, ma soprattutto contestate al ricorrente e agli altri coimputati, al fine di ricostruire i fatti e chiarire le responsabilità di tutte le persone coinvolte, senza il rischio di interventi collusivi. La Corte cantonale ha concluso che, in ragione dello stadio attuale dell'inchiesta e della complessità della medesima, non può essere escluso il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in capo al ricorrente, in particolare con le persone coinvolte nell'inchiesta.  
 
3.4. Le critiche ricorsuali non meritano accoglimento. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che egli fosse stato identificato come "potenziale autore" di reati in ambito di commercio di stupefacenti già nel mese di marzo 2023 non permette di ritenere che il magistrato inquirente avrebbe "indebitamente ritardato" l'intervento nei suoi confronti, omettendo di richiederne la carcerazione. Come già esposto, tale misura coercitiva presuppone la sussistenza di gravi indizi di reato (art. 221 cpv. 1 CPP; cfr. consid. 2.8 supra). In concreto, tali indizi derivano, secondo gli accertamenti della Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), oltre che dalla documentazione acquisita nell'ambito della procedura rogatoriale e pervenuta alle autorità inquirenti svizzere il 2 maggio 2023 e il 12 giugno 2023, anche dalle dichiarazioni di L.________ del 1° giugno 2023 e di D.________ del 21 e 22 agosto 2023. Alla luce di queste risultanze istruttorie, il fatto che la carcerazione preventiva del ricorrente sia stata richiesta nel mese di agosto 2023 resiste alla critica ricorsuale. Inoltre, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza 1B_260/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.2 citata dal ricorrente, nel mese di marzo 2023 non erano stati ancora identificati tutti i correi del ricorrente, circostanza che lo stesso ricorrente riconosce. Non si può quindi parlare di una situazione "del tutto analoga" a quella oggetto della citata sentenza del Tribunale federale, dove gli eventuali complici del ricorrente erano già stati identificati al momento in cui il magistrato inquirente aveva omesso di richiederne la carcerazione preventiva.  
Per quanto concerne la sussistenza di un rischio di collusione e di inquinamento delle prove (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP), il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 1.4 supra), non si confronta in maniera sufficiente con la motivazione della sentenza impugnata, spiegando perché la stessa violerebbe il diritto. Egli censura che la Corte cantonale si sarebbe limitata ad addurre la sussistenza di un pericolo di collusione con i correi arrestati con lui evocando i "soliti generici motivi". Tale argomentazione, manifestamente insufficiente, risulta irricevibile.  
 
3.5. Il ricorrente non critica la mancata adozione di misure sostitutive in luogo della carcerazione né la durata e la proporzionalità della stessa, motivo per cui queste questioni non devono essere esaminate in questa sede.  
 
4.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara