6B_261/2023 08.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_261/2023  
 
 
Sentenza dell'8 agosto 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Samuele Scarpelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Commisurazione della pena (infrazione aggravata alla LStup, ripetuta infrazione alla LStup, ripetuta contravvenzione alla LStup); arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2022.152+171). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 5 aprile 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121), siccome commessa per mestiere e riferita a un quantitativo suscettibile di mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere detenuto e alienato, nel periodo 1° ottobre 2018-27 luglio 2021, 765 grammi di cocaina, realizzando un guadagno di fr. 71'830.02 e una cifra d'affari di fr. 121'500.--, e detenuto viepiù 112,56 grammi di cocaina destinata all'alienazione; autore colpevole di ripetuta infrazione alla LStup per avere, nel medesimo periodo, acquistato, detenuto e alienato 200 grammi di marijuana; e autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LStup per avere, nel periodo 5 aprile 2019-30 giugno 2020, consumato 30 grammi di cocaina e il 27 luglio 2021 detenuto 18,68 grammi di hashish, 6,76 grammi di marijuana, un pezzo di resina di hashish e 0,4 grammi di MDMA. A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni, sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi con un periodo di prova di 4 anni, e alla multa di fr. 200.--. 
 
B.  
Accogliendo parzialmente l'appello di A.________ e l'appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza del 19 gennaio 2023 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha ridotto a 755 grammi il quantitativo complessivo di cocaina alienato, a fr. 118'500.-- la cifra d'affari e a fr. 69'730.-- il guadagno, e ha condannato A.________ alla pena detentiva di 3 anni e 2 mesi, nonché alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Ha inoltre constatato, in assenza di impugnazione, il passaggio in giudicato della condanna per infrazione aggravata alla LStup, per quanto riferita alla detenzione di 112,56 grammi di cocaina, della condanna per ripetuta contravvenzione alla LStup, nonché della condanna alla multa. 
 
C.  
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale limitato alla commisurazione della pena. Postula in via principale la sua condanna a una pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, subordinatamente l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena, rispettivamente ai sensi dei considerandi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Il ricorso verte unicamente sulla commisurazione della pena inflitta all'insorgente. 
 
2.1. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). A norma dell'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena di cui all'art. 49 cpv. 1 CP è possibile unicamente se nel caso concreto le pene prospettate per sanzionare i singoli reati sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, 217 consid. 2.2).  
 
2.2. Il Tribunale federale ha ripetutamente illustrato i principi che presiedono alla commisurazione della pena in generale (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1 con rinvii), rispettivamente alla pronuncia della pena unica giusta l'art. 49 cpv. 1 CP in applicazione del principio dell'inasprimento (DTF 144 IV 313 consid. 1.1). Per brevità si rinvia alla giurisprudenza pubblicata. È opportuno comunque rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente. Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).  
Considerati i numerosi parametri di commisurazione della pena, il confronto con sanzioni inflitte in altri casi è problematico. Una certa differenza di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore, e non è di per sé sufficiente per riconoscere un abuso del potere di apprezzamento (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 
 
2.3. Con riferimento alle circostanze oggettive dell'infrazione aggravata alla LStup, la CARP ha considerato la colpa del ricorrente grave già solo in ragione del notevole quantitativo di cocaina alienato (755 grammi), rispettivamente detenuto (112,56 grammi), per un totale complessivo di almeno 160 grammi di sostanza pura. La colpa risulta poi aggravata dalla sua attività reiterata e ininterrotta sull'arco di anni, indice di significativa e radicata volontà di delinquere. L'insorgente si è dimostrato tutt'altro che uno sprovveduto: ha autonomamente messo in piedi e personalmente gestito per poco meno di tre anni un'attività di spaccio, provvedendo direttamente all'acquisto della cocaina in Italia, alla sua importazione in Ticino, al suo confezionamento in buste-dosi e poi anche al suo taglio per incrementare il guadagno. L'attività è cessata unicamente grazie all'intervento degli inquirenti e al suo arresto. Ad aggravare ulteriormente la colpa, continua l'autorità cantonale, è anche la dimensione internazionale dell'attività: il ricorrente andava a rifornirsi di cocaina in Italia e la importava in Ticino, varcando il confine senza farsi scoraggiare dal rischio di eventuali controlli, ciò che denota una grande spregiudicatezza e un'importante determinazione nel proseguire nell'attività a cui consacrava tempo ed energie. In un'ottica mitigativa la CARP ha ritenuto che 112,56 grammi di cocaina, detenuti al momento dell'arresto, non sono finiti sul mercato. Passando poi in rassegna le circostanze soggettive del reato, la Corte cantonale ha osservato come l'insorgente, che non è un tossicodipendente e nemmeno un consumatore abituale di cocaina, abbia agito per puro scopo di lucro, per guadagnare soldi facili e veloci senza fare troppa fatica. Ha iniziato a delinquere da uomo adulto, avendo oltre 30 anni, e quindi pienamente capace di rendersi conto dell'illiceità del suo agire e del relativo danno sociale. Aggrava in modo significativo la sua colpa poi il fatto che abbia delinquito nonostante avesse un lavoro ben retribuito, perché è indice di particolare e crasso egoismo vendere cocaina lucrando sulla salute dei consumatori. Il ricorrente poteva peraltro contare su suo padre a cui poteva rivolgersi in caso di bisogno, prima di avventurarsi con sorprendente facilità, senza tanti scrupoli o remore di sorta nel traffico di stupefacenti. La CARP ha quindi ritenuto che una pena detentiva non inferiore ai 3 anni e 9 mesi / 4 anni fosse adeguata alla grave colpa dell'insorgente.  
Riguardo all'infrazione semplice alla LStup, tenuto conto del genere di stupefacente e del quantitativo spacciato tutto sommato contenuto, soprattutto se suddiviso sull'arco temporale contemplato dall'atto di accusa, la CARP ha definito la colpa dell'insorgente medio-grave, ritenendo adeguata una pena ipotetica di natura pecuniaria di una trentina di aliquote giornaliere. 
Dopo aver valutato le circostanze oggettive e soggettive legate ai diversi reati, la CARP si è chinata su quelle personali dell'autore, non ravvisando in concreto elementi suscettibili di esplicare un effetto attenuante. Ha menzionato che, a carico del ricorrente, risulta una condanna non specifica risalente al 2014. Ha poi osservato che la sua collaborazione processuale non è stata né ampia né esemplare, rilevando un comportamento comunque sia reticente e poco trasparente con dichiarazioni altalenanti e contraddittorie, adattate nel tempo in funzione delle risultanze e dei riscontri oggettivi dell'inchiesta. Il comportamento processuale del ricorrente può pertanto essere considerato solo in parte a suo favore. Egli non si è assunto la responsabilità di tutto quanto commesso e, continua la Corte cantonale, non pare essere consapevole della gravità del suo agire. L'assenza di una reale presa di coscienza e di pentimento non è rassicurante quanto al suo comportamento futuro. Considerato il peso attenuante relativo della sua collaborazione, la CARP ha ritenuto adeguata la pena postulata con l'appello incidentale dalla pubblica accusa di 3 anni e 3 mesi. Tuttavia, atteso che per la ripetuta infrazione alla LStup appare adeguata la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, la Corte cantonale ha contenuto la pena detentiva sanzionante l'infrazione aggravata alla LStup a 3 anni e 2 mesi, non essendo in concreto dati i presupposti per pronunciare una pena unica giusta l'art. 49 cpv. 1 CP. Poiché il ricorrente non ha precedenti specifici, la CARP ha sospeso condizionalmente la pena pecuniaria, ma non quella detentiva la cui entità esclude tale possibilità. 
 
2.4. Il ricorrente rimprovera alla CARP un eccesso, rispettivamente un abuso del proprio potere d'apprezzamento e la violazione del diritto a una decisione motivata. Sostiene che essa non avrebbe indicato in modo chiaro e dettagliato il ragionamento e "l'effettiva ponderazione" che l'hanno condotta a ritenere, per l'infrazione aggravata alla LStup, una pena ipotetica di base di 3 anni e 9 mesi / 4 anni, superiore a quella ritenuta dai primi giudici sulla scorta della "giurisprudenza vigente in materia". Lo stesso dicasi in relazione alla pena destinata a sanzionare la ripetuta infrazione alla LStup. La Corte cantonale avrebbe inoltre completamente omesso di confrontarsi con le molteplici sentenze, richiamate dalla difesa, relative a infrazioni alla LStup ben più gravi punite con pene più miti. L'insorgente si duole pure della mancata ponderazione dei fattori legati all'autore, e ritiene che la CARP sia incorsa nell'arbitrio rifiutando di accordare un effetto attenuante alle circostanze personali, sulla base di una visione unilaterale e contraria alla realtà, trascurando gli argomenti difensivi sollevati in appello. Secondo il ricorrente, la sua precedente condanna sarebbe irrilevante ai fini della commisurazione della pena, non trattandosi di un precedente specifico ed essendo ormai datata. Non sarebbe poi corretto ritenere che non abbia fornito una collaborazione ampia ed esemplare visto che, grazie alle sue dichiarazioni, gli inquirenti avrebbero potuto ricostruire la compravendita di stupefacenti a persone a loro non ancora note. Egli avrebbe dato un contributo essenziale sui quantitativi di stupefacente, risultati sempre più elevati rispetto a quelli indicati dagli acquirenti. Incorrerebbe pertanto nell'arbitrio la CARP, imputandogli un comportamento reticente e delle dichiarazioni altalenanti. Sarebbe poi priva di qualsiasi fondamento la ritenuta assenza di presa di coscienza dell'errore commesso, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese in occasione del dibattimento. Considerato poi che l'insorgente, che non avrebbe precedenti specifici, si sarebbe immediatamente inserito nel mondo del lavoro, la sua prognosi futura sarebbe "assolutamente favorevole", non essendovi alcun dubbio sulle sue prospettive di recupero. La pena inflittagli, palesemente "eccessiva e ingiusta", non terrebbe conto della particolare sensibilità alla pena del ricorrente e dell'effetto che avrà sul suo futuro.  
 
2.5. Le censure ricorsuali, per quanto ammissibili, sono infondate. La CARP ha esaurientemente motivato la pena pronunciata e correttamente ponderato tutti gli elementi rilevanti, indicando il loro peso in senso aggravante o attenuante, con riferimento a tutti i reati di cui risponde l'insorgente. L'autorità cantonale ha individualizzato la pena, commisurandola alla colpa ritenuta, con una metodologia conforme ai dettami giurisprudenziali. Contrariamente a quanto suggerito nel gravame, essa non era tenuta a giustificare le ragioni per cui si dipartiva dalla pena ipotetica indicata dai giudici di prima istanza. Nel contesto di un procedimento di appello, il tribunale esamina per estenso la sentenza di primo grado in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP), senza essere vincolata dalle motivazioni delle parti (art. 391 cpv. 1 CPP) e nemmeno da quelle della sentenza impugnata, tenuto conto dell'appello incidentale presentato dal pubblico ministero proprio sulla questione della pena. Rilevasi peraltro che il tribunale di primo grado ha stabilito la pena ipotetica a 3 anni e 6 mesi di detenzione, richiamandosi a una non meglio precisata "giurisprudenza vigente in materia", che neanche il ricorrente dettaglia oltre, pur prevalendosene. La CARP ha inoltre ritenuto, benché in modo invero succinto, privo di pregio il raffronto della difesa con casi pretesamente analoghi puniti con pene più miti, spiegando che tale esercizio si rivela regolarmente sterile, considerati i numerosi parametri della commisurazione della pena, e che in ogni caso il principio della legalità prevale in questo ambito su quello della parità di trattamento. Essa ha quindi considerato i casi menzionati dalla difesa inconferenti ai fini di una diversa commisurazione della pena nel caso concreto. Orbene, al riguardo l'insorgente si limita a lamentare una decisione insufficientemente motivata, ma non dimostra alcun arbitrio, in particolare non illustra perché i casi da lui invocati in sede cantonale presenterebbero tali analogie con il suo, anche riferite alle circostanze personali, che sarebbero al contrario pertinenti.  
Con riferimento alle circostanze personali, le censure di arbitrio si riducono a mere critiche appellatorie e risultano pertanto inammissibili (v. DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Pur dando atto di una certa collaborazione dell'insorgente, la CARP ne ha relativizzato la portata attenuante alla luce di un comportamento processuale comunque reticente e poco trasparente volto a limitare le proprie responsabilità, costellato di dichiarazioni altalenanti e contraddittorie, adattate man mano alle risultanze dell'inchiesta. Ha illustrato questa conclusione su ben cinque pagine con tutta una serie di esempi non esaustivi, riportando le dichiarazioni del ricorrente sull'inizio dello spaccio, sul suo consumo di cocaina, sul denaro versato a contanti sui suoi conti bancari, nonché sui suoi guadagni. Su queste precise contestazioni, l'impugnativa sorvola completamente, non le rimette in discussione, né dimostra arbitrio di sorta nella valutazione delle diverse dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in corso di inchiesta, limitandosi a definire la conclusione della CARP non corretta. Non v'è ragione quindi di attardarsi oltre su questo aspetto. Dalla collaborazione alquanto reticente, la Corte cantonale ha dedotto una mancata assunzione di responsabilità per tutto quanto commesso, e dalle motivazioni che hanno spinto l'insorgente ad avventurarsi nello spaccio di stupefacenti, l'assenza di una reale presa di coscienza e di pentimento. Ancora una volta il gravame contesta tale conclusione, senza tuttavia sostanziare arbitrio di sorta, il ri-corrente limitandosi a richiamare in modo generico le sue dichiarazioni rese alla fine del dibattimento, in modo inefficace, atteso che per invalsa giurisprudenza argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 IV 122 consid. 3.3). Quanto alla precedente condanna dell'insorgente per titolo di grave infrazione alla LCStr, la CARP si è limitata a segnarla, precisando non trattarsi di un precedente specifico, e non le ha attribuito alcun effetto aggravante, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame. L'autorità cantonale ha infine accordato un peso nullo all'invocata sensibilità del ricorrente alla pena. Ha osservato che il carcere non gli impedirebbe di studiare, di approfondire le sue conoscenze professionali e di presentare, a tempo debito, eventuali esami. La perdita del lavoro sarebbe poi una conseguenza insita nell'espiazione di qualsiasi pena detentiva e non concernerebbe unicamente l'insorgente che, al contrario di molti altri detenuti, avrebbe maggiori possibilità di ritrovare un lavoro, posto come suo padre sia proprietario di una ditta di impianti elettrici per il quale egli, consulente in sicurezza elettrica, ha già lavorato in passato. Al riguardo il ricorrente si prevale apoditticamente di una particolare sua sensibilità alla pena, ma non spiega i motivi per cui le considerazioni della CARP violerebbero il diritto su questo punto, in urto con l'obbligo di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF. Rilevasi comunque che la decisione risulta conforme alla giurisprudenza in materia. È infatti inevitabile che l'espiazione di una pena detentiva di una certa durata abbia delle ripercussioni sulla vita professionale e personale del condannato. Queste possono giustificare una riduzione della pena unicamente in presenza di circostanze straordinarie (v. sentenza 6B_240/2022 del 16 marzo 2023 consid. 2.5.2 e rinvii). In concreto l'insorgente non adduce alcuna circostanza straordinaria e nemmeno sostiene, e ancor meno dimostra, che la sua pretesa sensibilità alla pena gli renderebbe la sanzione inflittagli notevolmente più gravosa rispetto alla media degli altri condannati. 
 
2.6. In definitiva il ricorrente non ha dimostrato alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti della CARP. Tutti gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena e la sua individualizzazione sono stati presi in considerazione e correttamente ponderati. Le pene inflittegli si situano nel quadro edittale e risultano adeguate alla colpa definita dall'autorità cantonale.  
Non sussiste in concreto né un abuso né un eccesso del potere di apprezzamento della CARP e le pene irrogate non violano il diritto federale. 
 
3.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. 
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF), che nemmeno sono state invitate a esprimersi. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy