2C_414/2023 08.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_414/2023  
 
 
Sentenza dell'8 settembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentato da Francesco Raia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rilascio del permesso di domicilio UE/AELS rispettivamente del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.504). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1949), cittadino italiano, già al beneficio di un permesso per frontaliero dal settembre 2008, ha ottenuto il 14 maggio 2009 un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 13 maggio 2014 per lavorare nel nostro Paese.  
 
A.b. Il 21 ottobre 2014 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato ad A.________ il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e gli ha rifiutato nel contempo il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. In quanto riferita al rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno la decisione è stata tuttavia annullata, su ricorso, dal Tribunale cantonale amministrativo il 1° febbraio 2017, non essendo, a parere della Corte cantonale, date le esigenze poste dall'art. 5 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681) per poter negare l'autorizzazione in questione. Il 28 giugno 2017 il permesso di dimora UE/AELS è stato quindi prorogato fino al 13 maggio 2019.  
 
B.  
 
B.a. Data ad A.________ la possibilità di determinarsi, la Sezione della popolazione ha ancora una volta rifiutato, il 25 ottobre 2019, di rilasciargli un permesso di domicilio UE/AELS nonché di rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS; nel contempo gli ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre 2019 per lasciare la Svizzera. Secondo l'autorità, oltre al fatto che l'interessato non poteva appellarsi all'ALC, la sua presenza nel nostro Paese non era effettiva e il suo centro degli interessi personali si trovava all'estero.  
 
B.b. Detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 17 novembre 2021 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 22 giugno 2023.  
 
C.  
Il 31 luglio 2023 A.________ si è rivolto al Tribunale federale, rimproverando al Tribunale cantonale amministrativo di aver "agito secondo ideologie politiche e razziste dettate dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento delle istituzioni". Dopo aver commentato diversi punti della sentenza impugnata, chiede a questa Corte di "dare un giudizio nel rispetto delle leggi e nel rispetto delle osservazioni mie (...) ". 
L'11 agosto 2023 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli artt. 44, 46 cpv. 1 lett. b nonché 47 cpv.1 LTF). 
Con scritto del 24 agosto 2023, espresse alcune sue considerazioni su vari punti della sentenza impugnata, il ricorrente ha concluso osservando di avere "il diritto civile e costituzionale per ottenere il rilascio del permesso C": 
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 333 consid. 1 e richiami).  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).  
 
2.  
 
2.1. Respinta una censura formale e dopo aver spiegato in dettaglio perché il ricorrente non adempiva le condizioni per potere vedersi rilasciare un permesso di domicilio - né in base all'ALC (che non lo prevedeva in quanto tale) o ai diversi trattati italo-svizzeri determinanti né in base al diritto interno (art. 34 LStrI [RS 142.20]) - la Corte cantonale ha giudicato che non erano nemmeno dati gli estremi per rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS. Egli non aveva dimostrato di avere un impiego reale ed effettivo (era infatti stato cancellato, su richiesta dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, dalle società di cui era amministratore unico); inoltre era stata constatata l'assenza di una sua effettiva volontà di stabilirsi in Svizzera, non avendo mantenuto un minimo di presenza nel suo appartamento ticinese, come emergeva dal rilevamento del consumo di energia elettrica. La richiesta di rinnovo appariva pertanto abusiva e andava quindi respinta.  
 
2.2. Ora, nell'impugnativa all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio sostanziale. L'allegato ricorsuale non contiene infatti considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in che cosa consisterebbe la lesione del diritto determinante. Il ricorrente non cita alcun disposto di legge e nulla adduce riguardo al fatto che non può vantare un diritto a soggiornare in Svizzera, né in virtù dell'ALC, né dei trattati italo-svizzeri né, infine, del diritto interno.  
Le sue critiche si esauriscono in effetti nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrare che il diritto applicabile sia stato violato rispettivamente che i fatti determinanti siano stati accertati in modo manifestamente inesatto. In quanto rimproveri alla Corte cantonale di essersi richiamata ai suoi precedenti penali - secondo lui troppo vecchi per essere pertinenti - rispettivamente contesti avere mai esercitato l'attività di fiduciario, egli dimentica che detti aspetti, benché figuranti nella sentenza impugnata, non sono stati presi in considerazione ai fini del giudizio e sono quindi ininfluenti. La sentenza litigiosa si basa infatti sugli accertamenti effettuati dalla Polizia cantonale, dai quali risulta che egli non aveva la volontà di stabilirsi in Svizzera e che non ha mantenuto un minimo di presenza effettiva nel luogo in cui si era notificato, commettendo così un abuso. Ora limitarsi su questo quesito a rimproverare alle autorità di avere condotto un "procedimento (...) che risulta di essere tipico delle SS tedesche" nonché ad affermare che la sua mancata presenza in Svizzera e quindi il mancato consumo di elettricità nel suo appartamento sarebbe dovuto ad " (..) impegni con associazioni con sede a X.________ (...) " rispettivamente al fatto che " (...) avendo una relazione con una signora a Y.________ (...) si soffermava volentieri a Y.________, per farsi coccolare (...) " non adempie all'evidenza le esigenze di motivazioni poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF affinché venga dimostrata una violazione del diritto. Infine citare gli artt. 2 cpv.1 e 3, 7, 8, 9 10 e 13 cpv. 1 Cost. non è sufficiente per dimostrarne la disattenzione. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno pertanto prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito. Infine, alcuni termini e concetti utilizzati, assolutamente inappropriati, se non addirittura riprovevoli, sono inammissibili in virtù dell'art. 42 cpv. 7 LTF
 
2.3. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.  
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 8 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud