6B_182/2023 03.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_182/2023  
 
 
Sentenza del 3 marzo 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.330). 
 
 
Considerando:  
che, con decisione del 23 novembre 2022, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (GPC) ha mantenuto il trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3 CP nei confronti di A.________, ordinato con sentenza del 22 marzo 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP); 
che, contro la decisione del GPC, A.________, che era assistito da un patrocinatore d'ufficio nell'ambito di tale procedura, ha adito personalmente la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 28 novembre 2022; 
che, con sentenza del 23 gennaio 2023, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1; 147 I 268 consid. 1); 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1); 
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito; 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che nel ricorso al Tribunale federale gli spettava spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che l'interessato non censura del tutto una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede; 
che il ricorrente accenna invero all'art. 385 cpv. 2 CPP, adducendo che la CRP avrebbe dovuto assegnargli un termine suppletorio per sanare l'eventuale difetto di motivazione del reclamo; 
che, tuttavia, l'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura, non essendo per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato di ricorso di per sé presentato correttamente (cfr. sentenze 6B_896/2021 del 21 settembre 2021 e rinvii; 1B_232/2017 del 19 luglio 2017 consid. 2.4.3); 
che laddove il ricorrente sostiene di non disporre di un patrocinatore d'ufficio che gli convenga, egli disattende di essere tuttora patrocinato in sede cantonale dal difensore d'ufficio che lo ha assistito nella procedura relativa alla misura terapeutica; 
che la questione di un'eventuale sostituzione del patrocinatore d'ufficio esula dall'oggetto della presente causa; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che, tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 marzo 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni