7B_887/2023 24.11.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_887/2023  
 
 
Sentenza del 24 novembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Hurni, Kölz, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Roberta Soldati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Carcerazione preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2023.163, 60.2023.185). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è stato arrestato a X.________ il 6 giugno 2023, nell'ambito di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino su segnalazione del 25 gennaio 2022 del Comune di Y.________ nei confronti degli organi dell'associazione B.________, Z.________, di cui egli è vicepresidente e segretario. Nei suoi confronti, la Procuratrice pubblica ha promosso l'accusa per titolo di truffa per mestiere, amministrazione infedele e contravvenzione alla legge federale sulle armi. 
Il 9 giugno 2023, il Giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo parzialmente l'istanza del 7 giugno 2023 della Procuratrice pubblica, ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 7 luglio 2023. Con reclamo del 23 giugno 2023, A.________ ha impugnato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello questa decisione, chiedendone l'annullamento e la sua immediata scarcerazione. 
Nel contempo, con istanza del 22 giugno 2023, A.________ ha chiesto al magistrato inquirente la sua scarcerazione. Quest'ultimo l'ha preavvisata negativamente e ha contestualmente chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi la proroga di sei settimane della carcerazione preventiva dell'imputato. Il 4 luglio 2023, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha parzialmente accolto questa domanda e ha prorogato la carcerazione preventiva fino al 28 luglio 2023. Con reclamo del 13 luglio 2023, A.________ ha impugnato dinanzi alla Corte dei reclami penali anche questa decisione, chiedendone l'annullamento e la sua immediata scarcerazione. 
 
B.  
A.________ è stato scarcerato il 14 luglio 2023, dopo che il giorno precedente, al termine del suo interrogatorio, il magistrato inquirente gli ha posto alcune norme di condotta, a valere quali misure sostitutive della carcerazione. 
Il 19 luglio 2023, interpellato a tal proposito, A.________ ha comunicato alla Corte dei reclami penali di avere tuttora un interesse all'evasione dei due reclami, ritenuto che la carcerazione preventiva "non rispettava i disposti di legge e, in subordine, le misure sostitutive potevano essere più adeguate". 
 
Con sentenza del 9 ottobre 2023, la Corte dei reclami penali ha stralciati dai ruoli i reclami e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale del 13 novembre 2023, chiedendo in via principale di annullare la sentenza impugnata e di accertare l'illegittimità della carcerazione preventiva comminata (dal 6 giugno 2023 al 14 luglio 2023). In via subordinata, egli postula, previo annullamento della sentenza impugnata, di ritornare gli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione. 
Il Giudice dei provvedimenti coercitivi, la Procuratrice pubblica e la Corte dei reclami penali non presentano osservazioni e si rimettono al giudizio del Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Chi insorge al Tribunale federale deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Questo interesse deve sussistere sia quando è inoltrato il ricorso sia al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). Questa esigenza serve a garantire ch'esso si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, nell'interesse dell'economia processuale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 137 IV 87 consid. 1). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto; se invece mancava già al momento dell'inoltro del ricorso, lo stesso è inammissibile (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii). Ne segue che, di massima, la persona che ricorre contro la sua carcerazione non dispone più di un interesse attuale quando, nel frattempo, è stata posta in libertà (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 137 I 296 consid. 4.2; 136 I 274 consid. 1.3; sentenza 1B_493/2022 del 17 novembre 2022 consid. 1.2; CHRISTIAN DENYS, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 18 ad art. 81 LTF).  
 
1.2. In particolari circostanze, tuttavia, il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse attuale ed esaminare comunque il ricorso inoltrato, nel caso in cui i quesiti sollevati si potrebbero ripresentare in qualsiasi momento nelle stesse o analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; 140 IV 74 consid. 1.3.3) o che si tratti di censure inerenti alle condizioni di detenzione (sentenze 1B_493/2022 del 17 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_549/2018 del 12 aprile 2019 consid. 3.4).  
Nella misura in cui il ricorrente si limita a menzionare una "situazione dannosa" per la sua reputazione causata dalla procedura penale a suo carico, egli non dimostra la sussistenza di una questione di "importanza fondamentale" atta a comprovare un interesse pubblico sufficientemente importante per entrare nel merito del suo ricorso nonostante l'assenza di un interesse attuale. 
 
1.3. Il Tribunale federale, inoltre, esamina nel merito un ricorso, anche in caso di perdita dell'interesse attuale, in casi di misure coercitive nei quali la violazione di garanzie offerte dalla CEDU era manifesta, laddove la parte ricorrente formuli, motivandola in modo sufficiente, una censura sostenibile ("grief défendable") fondata sulla CEDU (DTF 137 I 296 consid. 4 seg. e rinvii). Questa giurisprudenza è motivata essenzialmente dal fatto che l'attualità dell'interesse giuridico non costituisce, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, un presupposto per una decisione di merito. Il Tribunale federale, inoltre, potrebbe porre rimedio a un'eventuale violazione della CEDU mediante una relativa costatazione dell'avvenuta violazione (v. DTF 136 I 274 consid. 1.3; sentenze 1B_519/2022 del 1° novembre 2022 consid. 1.2; 1B_78/2022 del 2 marzo 2022 consid. 2.3; 1B_280/2021 del 28 giugno 2021 consid. 1 e rinvii).  
 
1.4. In concreto, il ricorrente è stato scarcerato il 14 luglio 2023 (cfr. lit. B supra). Pertanto, egli non dispone di un interesse attuale alla trattazione del ricorso (cfr. consid. 1.1 supra). Egli censura diverse violazioni della CEDU, e meglio dell'art. 5 n. 3 CEDU e dell'art. 13 CEDU.  
Per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 1.3 supra), il ricorso risulta ricevibile unicamente per quanto concerne le censure ricorsuali relative alle violazioni della CEDU. Nella misura in cui il ricorrente censura la non sussistenza di gravi indizi di reato e di un pericolo di collusione e di inquinamento dei mezzi di prova a suo carico così come la violazione del principio della proporzionalità, le condizioni poste dalla giurisprudenza per prescindere eccezionalmente dall'esigenza di un interesse attuale per entrare nel merito di un ricorso non sono date (cfr. sentenza 1B_519/2022 del 1° novembre 2022 consid. 1.3). Su tali aspetti, il ricorso risulta pertanto inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente censura una violazione dell'imperativo di celerità sancito dall'art. 5 n. 3 CEDU. Al riguardo, il ricorrente incentra la sua critica ricorsuale sulla durata del procedimento penale, avviato a seguito della denuncia penale del Municipio di Y.________ del 25 gennaio 2022, ovvero ben un anno e mezzo prima del suo arresto avvenuto in data 6 giugno 2023. La questione relativa a un'eventuale violazione dell'imperativo di celerità nel procedimento penale a carico del ricorrente esula dall'oggetto del presente procedimento, limitato alla carcerazione preventiva (art. 80 cpv. 1 LTF). La relativa critica ricorsuale risulta pertanto irricevibile.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Nel suo ricorso, il ricorrente censura anche una violazione dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione. La parte denunciante, ovvero il sindaco del Comune di Y.________, sarebbe stata sentita a verbale solo il 10 luglio 2023, oltre un mese dopo la sua carcerazione preventiva. Inoltre, il teste principale sarebbe stato sentito a verbale solo nove giorni dopo il fermo del ricorrente.  
 
2.2.2. Secondo gli art. 31 cpv. 3 Cost. e art. 5 n. 3 CEDU, ogni persona in carcerazione preventiva ha il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole (cfr. art. 5 cpv. 2 CPP). Una durata eccessiva della carcerazione costituisce una restrizione sproporzionata di questo diritto fondamentale. Essa sussiste se la durata della carcerazione supera la durata della pena detentiva presumibile (cfr. art. 212 cpv. 3 CPP). Nell'esaminare la proporzionalità della durata della carcerazione, si deve tenere conto in particolare della gravità dei reati oggetto del procedimento penale. La carcerazione preventiva può essere prorogata solo fino a quando la durata della stessa non si avvicini alla durata della pena detentiva presumibile in caso di condanna definitiva (DTF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; sentenza 7B_781/2023 dell'8 novembre 2023 consid. 4.2).  
Inoltre, la carcerazione preventiva può superare la durata conforme al diritto federale anche nel caso in cui il procedimento penale non venga portato avanti in maniera sufficiente (cfr. art. 31 cpv. 3 e 4 Cost.; art. 5 cpv. 2 CPP). La questione di sapere se la durata della carcerazione preventiva sia eccessiva deve essere valutata sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 137 IV 92 consid. 3.1; 133 I 168 consid. 4.1; sentenza 7B_781/2023, citata, consid. 4.2). 
 
2.2.3. Il ricorrente, a ragione, non critica una durata eccessiva della carcerazione che già potrebbe superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP; DTF 143 IV 168 consid. 5.1, 160 consid. 4.1; 139 IV 270 consid. 3.1; sentenza 7B_193/2023 del 21 luglio 2023 consid. 6.2).  
In concreto, la durata della carcerazione preventiva sofferta dal ricorrente dal 9 giugno 2023 al 14 luglio 2023 non risulta lesiva dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione. Il fatto che l'uno o l'altro atto processuale (ad esempio un verbale) avrebbe potuto essere svolto più celermente, infatti, non costituisce ancora una violazione di tale imperativo (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; sentenze 6B_1043/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 4.3; 6B_128/2020 del 16 giugno 2020 consid. 3.1 e rinvii). 
Ad ogni modo, il ricorrente non adduce né pretende di aver sollevato la critica concernente la violazione dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione già dinanzi all'istanza inferiore, ciò che in ogni caso non risulta dalla sentenza impugnata (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF). Non spetta al Tribunale federale pronunciarsi quale prima e ultima istanza su questioni di fatto non sottoposte previamente alle competenti istanze cantonali (v. sentenza 1B_594/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 3.8). 
 
2.3. Il ricorrente censura inoltre la violazione del principio della parità di trattamento, tutelato dalla CEDU e dall'art. 29 cpv. 1 Cost. Egli adduce di essere l'unico imputato coinvolto nella presunta commissione dei reati ipotizzati nei cui confronti sarebbe stata ordinata la carcerazione preventiva, mentre ad altri imputati coinvolti sarebbe stato riservato un trattamento differente. La critica non merita accoglimento. Per l'emanazione della misura coercitiva nei confronti del ricorrente, infatti, risultava determinante la sua situazione individuale e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 221 CPP (cfr. sentenze 1B_131/2022 del 25 marzo 2022 consid. 4.3; 1B_334/2014 del 24 ottobre 2014 consid. 3.2). Pertanto, il fatto che solo nei confronti del ricorrente sia stata ordinata la carcerazione preventiva non permette ancora di ritenere una violazione del principio della parità di trattamento.  
 
2.4. Per quanto concerne il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'art. 13 CEDU, al quale il ricorrente si appella, si rileva che tale garanzia, la quale riveste un carattere accessorio (DTF 144 I 340 consid. 3.4.2; 143 III 193 consid. 6.1), risulta tutelata quando, come in concreto, il Tribunale federale esamina il ricorso nel merito (DTF 136 I 274 consid. 1.3).  
 
3.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara