1C_146/2023 30.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_146/2023  
 
 
Sentenza del 30 marzo 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Ludovic Tirelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Estradizione all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.24). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 27 marzo 2022 la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Massa (Italia) ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A.________ nell'ambito del procedimento finalizzato all'esecuzione di una pena complessiva di 17 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione a seguito di cinque condanne a suo carico: sentenza del Tribunale di Massa del 31 ottobre 2012, divenuta definitiva l'8 giugno 2015, per truffa e bancarotta fraudolenta (7 anni di reclusione); sentenza del Tribunale di Pisa del 23 giugno 2009, divenuta definitiva il 31 gennaio 2013, per estorsione (2 anni e 6 mesi); sentenza del Tribunale di Milano del 21 giugno 2017, divenuta definitiva il 15 luglio 2017, per falsità ideologica (6 mesi e 15 giorni); sentenza del Tribunale di La Spezia del 26 maggio 2015, divenuta definitiva l'11 gennaio 2018, per bancarotta fraudolenta (5 anni e 5 mesi) e, infine, sentenza del Tribunale di Massa del 1° giugno 2018, divenuta definitiva il 16 ottobre 2018, per truffa e appropriazione indebita (2 anni e 4 mesi). 
 
B.  
Il 18 novembre 2022 il Ministero della giustizia italiano ha chiesto alla Svizzera di arrestare ed estradare l'interessato. L'Ufficio federale di giustizia (UFG), dopo aver posto l'interessato in detenzione estradizionale, il 6 gennaio 2023 ne ha ordinato l'estradizione. Adito dall'estradando, con giudizio del 9 marzo 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso, la richiesta di un termine supplementare per completare la replica come pure la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in via principale, di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa all'UFG; in via sussidiaria, postula di dichiarare irricevibile la domanda di estradizione e, in via ancora più sussidiaria, di rifiutare l'estradizione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi sono tuttavia motivi per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se, come in concreto, concerne un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.2), il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5).  
 
2.  
 
2.1. La censura, appellatoria, di violazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. a AIMP (RS 351.1), secondo cui la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU, nonché dell'art. 37 cpv. 2 AIMP relativo alle sentenze contumaciali, non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Al riguardo il ricorrente si limita infatti ad addurre che la decisione impugnata non sarebbe conforme alla prassi applicata dal Tribunale federale in materia d'estradizione nei confronti dei Paesi dell'Est, perché non sono state chieste garanzie all'Italia.  
 
2.2. La CRP ha infatti accertato che nelle procedure sfociate nelle cinque sentenze di condanna il ricorrente è sempre stato rappresentato da un legale: in quattro casi da uno o più legali di fiducia e in un caso da due avvocati d'ufficio. Nell'ambito di tre sentenze i patrocinatori hanno adito la Corte d'appello e la Suprema Corte di cassazione, senza che queste autorità abbiano riscontrato irregolarità procedurali riguardo alle notifiche. Il ricorrente non dimostra che questi fatti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria (DTF 147 I 73 consid. 2.2) : egli ha quindi avuto conoscenza dei procedimenti aperti nei suoi confronti e ha potuto esercitare i suoi diritti di difesa (DTF 129 II 56 consid. 6.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 690 pag. 757). D'altra parte egli neppure adduce che i suoi legali non avrebbero ricevuto le citazioni e non gliele avrebbero trasmesse, né ch'essi non avrebbero partecipato ai procedimenti e che non sarebbero state comunicate loro le relative sentenze, limitandosi a rilevare di non averle ricevute personalmente, ciò che non è decisivo. Neppure fa valere d'aver chiesto la revoca delle sentenze contumaciali.  
 
2.3. La critica secondo cui la decisione impugnata, che si esprime su tutti gli argomenti rilevanti, non sarebbe motivata in maniera sufficiente è infondata (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4). Sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, per nulla arbitrario (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2), è stato infatti spiegato al ricorrente perché è stato negato un termine supplementare per completare la replica (sul diritto d'essere sentito vedi DTF 145 IV 99 consid. 1.4 e 3.1).  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta. Il ricorso era infatti privo di possibilità di successo e il ricorrente neppure tenta di dimostrare la propria indigenza (art. 64 LTF). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 30 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri