6B_18/2023 03.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_18/2023  
 
 
Sentenza del 3 marzo 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, Hurni, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pubblico ministero di Winterthur/Unterland, 
Agenzia aeroporto, Prime Center 1, 7° piano, 
casella postale, 8058 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Trasmissione per via elettronica, reclamo inammissibile (non luogo a procedere [truffa, ecc.]), 
 
ricorso in materia penale contro l'ordinanza emanata il 
28 ottobre 2022 dalla III Camera penale del Tribunale cantonale di Zurigo (UE220209-O/U/AEP). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'11 luglio 2022 il pubblico ministero di Winterhur/Unterland ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale sporta da A.________. Il decreto è stato notificato a quest'ultimo il 22 luglio successivo. 
 
B.  
A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un ricorso redatto in lingua italiana e inviato mediante posta elettronica al Servizio giuridico della Polizia cantonale di Zurigo, nonché a diversi altri uffici, tra cui l'Ambasciata svizzera a Roma. 
Con ordinanza del 28 ottobre 2022 la III Camera penale del Tribunale cantonale di Zurigo ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da A.________. 
 
C.  
Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale redatto in lingua italiana. Previo annullamento della decisione della III Camera penale, postula che, in accoglimento del reclamo da lui presentato in sede cantonale, sia dato seguito alla sua denuncia penale. 
Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, A.________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di adottare l'italiano quale lingua del procedimento federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In concreto la decisione impugnata è redatta in lingua tedesca, mentre il ricorso in quella italiana, come consentito dall'art. 42 cpv. 1 LTF. L'insorgente, che risiede in Italia, manifesta difficoltà nella comprensione del tedesco. La stessa autorità cantonale ha del resto proceduto a tradurre in italiano l'ordinanza qui impugnata. In simili circostanze, considerata vieppiù la sola presenza del pubblico ministero cantonale quale parte opponente in questa sede, si giustifica eccezionalmente di scostarsi dalla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF e di rendere questa decisione in italiano. 
 
2.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 148 V 265 consid. 1.1). 
 
2.1. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale è proponibile. Esso è presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e inoltrato, per mezzo di un invio postale raccomandato, entro i termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. Indipendentemente dalla legittimazione nel merito (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), il ricorrente è abilitato, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). A prescindere dalle eventuali pretese civili che potrebbe fare valere, il ricorrente è quindi abilitato a contestare la ritenuta irricevibilità del suo gravame in sede cantonale.  
 
2.3. La decisione impugnata dichiara irricevibile il reclamo presentato dal ricorrente. L'oggetto del litigio in questa sede è pertanto circoscritto alla questione di sapere se l'autorità precedente abbia a torto rifiutato di entrare nel merito del reclamo. Se questo Tribunale dovesse accogliere il ricorso su tale punto, non potrebbe far altro che annullare il giudizio impugnato e rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché esamini nel merito il gravame dell'insorgente (DTF 147 III 98 consid. 4.7; 144 II 376 consid. 6.1). La conclusione ricorsuale tesa a dar seguito alla denuncia penale appare quindi inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. La III Camera penale ha accertato che il rimedio del ricorrente è stato trasmesso con semplici messaggi di posta elettronica in data 1° e 2 agosto 2022, tra l'altro, al Servizio giuridico della Polizia cantonale di Zurigo. Il 3 agosto 2022 questi ne ha poi trasmesso un esemplare stampato al Tribunale cantonale, recapitato il 5 agosto seguente. La III Camera penale ha rilevato che l'insorgente non ha utilizzato la piattaforma di trasmissione riconosciuta per il suo invio e che i suoi scritti sono privi di firma elettronica qualificata. Poiché il ricorrente ha inviato il suo reclamo poco prima della scadenza del termine ricorsuale (l'ultimo giorno utile per impugnare il decreto di non luogo a procedere essendo il 2 agosto 2022) a uffici che sapeva non competenti, chiedendo loro che fosse inoltrato al Tribunale cantonale, la III Camera penale non ha potuto attirare l'attenzione dell'insorgente sull'irregolarità della forma di trasmissione del reclamo per permettergli di ovviarvi entro il termine ricorsuale. In quanto formalmente irrito e tardivo, essa ha dichiarato il reclamo irricevibile.  
 
3.2. Il ricorrente non contesta il mancato utilizzo della piattaforma di trasmissione riconosciuta e neppure la mancata apposizione della firma elettronica qualificata. Egli rileva però di aver trasmesso, entro i termini legali, la sua impugnativa con messaggio di posta elettronica semplice e, all'Ambasciata svizzera, con posta elettronica certificata, mezzo quest'ultimo equiparabile, secondo le normative italiane, a una lettera raccomandata. Poiché l'ambasciata è sita in Italia e l'insorgente risiede pure in Italia, entrambi soggiacerebbero alla "legge italiana in materia di trasmissione di dati". La ritenuta irricevibilità del suo reclamo disattenderebbe pertanto le "leggi italiane e quelle internazionali".  
 
3.3.  
 
3.3.1. Il reclamo contro un decreto di non luogo a procedere dev'essere inoltrato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (combinati art. 393 cpv. 1 lett. a, 396 cpv. 1 e 384 lett. b CPP). Affinché tale termine sia osservato, occorre che il reclamo sia consegnato al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 91 cpv. 2 CPP). In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza del termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 91 cpv. 3 CPP). Se la trasmissione avviene per via elettronica, l'atto deve recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03; art. 110 cpv. 2 prima frase CPP).  
 
3.3.2. L'art. 110 cpv. 2 seconda frase CPP delega al Consiglio federale la disciplina segnatamente delle modalità di trasmissione elettronica. Sulla scorta di questa delega, è stata emanata l'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 (OCE-PCPE; RS 272.1). Giusta l'art. 4 OCE-PCPE, gli atti scritti destinati a un'autorità sono inviati all'indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata. La trasmissione elettronica presuppone quindi di ricorrere a specifiche piattaforme di trasmissione riconosciute (sulle condizioni per il riconoscimento, v. art. 2 OCE-PCPE; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, vol. I, 3a ed. 2020, n. 8 ad art. 110 CPP; JACQUES BÜHLER, La communication électronique avec les tribunaux en Suisse, Plaidoyer 5/2011, pag. 27). In caso di mancato utilizzo di una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'invio è considerato non avvenuto (SIMON BETSCHMANN, Elektronische Eingaben im Rahmen von Strafprozessen, in Jusletter del 15 agosto 2022, n. 12).  
 
3.3.3. La trasmissione di un ricorso e dei relativi allegati può dunque essere effettuata per via elettronica, rispettando le condizioni formali poste dall'art. 110 cpv. 2 CPP e dall'OCE-PCPE. La parte che intende ricorrere alla trasmissione per via elettronica deve in particolare registrarsi su una piattaforma di distribuzione riconosciuta, trasmettere i suoi scritti in un determinato formato (v. art. 6 OCE-PCPE) e munirli di firma elettronica qualificata (art. 110 cpv. 2 CPP; v. sentenza 6B_528/2019 del 17 luglio 2019 consid. 3.2).  
Un invio mediante semplice posta elettronica non adempie dunque le esigenze poste dall'art. 110 cpv. 2 CPP e dev'essere considerato inammissibile, a meno che non sia possibile ovviare all'irregolarità di trasmissione entro il termine ricorsuale (v. sentenza 6B_528/2019 del 17 luglio 2019 consid. 3.2; v. LIEBER, op. cit., n. 9a ad art. 110 CPP). 
Secondo la giurisprudenza, le condizioni poste alla trasmissione per via elettronica si applicano anche in caso di invio a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (sentenze 1B_456/2020 dell'8 ottobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 del 17 luglio 2019 consid. 3.2). 
 
3.4. È incontestato che il ricorrente non ha utilizzato una piattaforma di trasmissione riconosciuta per inoltrare il suo reclamo né lo ha munito di una firma elettronica qualificata. Ha trasmesso il suo gravame il 1° agosto 2022 ad autorità che sapeva incompetenti, rispettivamente all'Ambasciata svizzera a Roma, poi inoltrato non prima del 2 agosto 2022, ultimo giorno del termine ricorsuale, ovvero quando non era più possibile ovviare all'irregolarità della trasmissione. L'insorgente del resto non censura il mancato invito a sanare i vizi del suo invio. Sostiene tuttavia che quello effettuato all'Ambasciata svizzera sarebbe valido, in quanto conforme alle normative in materia di trasmissione dati vigenti in Italia, paese in cui si trovano sia lui sia l'Ambasciata. A torto. Infatti, per i procedimenti penali retti dal CPP come in concreto, le esigenze legali svizzere relative alla trasmissione di ricorsi per via elettronica si applicano, come visto (v. supra consid. 3.3.3), anche in caso di invio a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. La possibilità di consegnare un ricorso a tale rappresentanza non può essere utilizzata per eludere suddette esigenze. L'insorgente si prevale di non meglio definite leggi internazionali. Non si scorge tuttavia a cosa si riferisca né è illustrato nel gravame in urto alle esigenze di motivazione di cui agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Infine, la sua nazionalità svizzera, di cui a suo parere non si sarebbe tenuto conto, nulla muta a quanto appena esposto.  
È quindi senza violare il diritto che l'autorità precedente non ha esaminato il rimedio giuridico del ricorrente nel merito e lo ha dichiarato inammissibile. 
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato. 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo è stabilito tenendo conto della situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF), sono pertanto poste a carico di quest'ultimo, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla III Camera penale del Tribunale cantonale di Zurigo. 
 
 
Losanna, 3 marzo 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy