1C_416/2023 31.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_416/2023  
 
 
Sentenza del 31 agosto 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.48). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 9 maggio 2022, la Procura della Repubblica di Bologna, Direzione Distrettuale Antimafia, ha trasmesso una domanda di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità elvetiche nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A.________ per ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori, occultandoli tra l'altro in Svizzera, con l'aggravante di aver favorito un'associazione di tipo mafioso. Con complemento rogatoriale del 17 giugno 2022, l'autorità italiana ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di procedere alla perquisizione personale, domiciliare e documentale informatica dell'inquisito. 
 
B.  
Con decisione di chiusura del 23 marzo 2023 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia di tutti i dati informatici estrapolati dai cellulari dell'indagato. Adito da quest'ultimo, con giudizio dell'8 agosto 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di trasmettere all'Italia tutti i dati estrapolati dai suoi telefoni, limitandoli tuttavia al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente, che nemmeno richiama l'art. 84 LTF, non spiega minimamente perché si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dela citata norma (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF). Il ricorso è quindi inammissibile. Per di più, disattendendo nuovamente il suo obbligo di motivazione (DTF 148 IV 205 consid. 2.6), con le sue generiche critiche meramente appellatorie, egli neppure tenta di dimostrare che la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi.  
 
2.2. Ne segue che il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 31 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri