2C_753/2021 20.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_753/2021  
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Ryter. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune politico di Grono, 
patrocinato dall'avv. Fadri Ramming. 
 
Oggetto 
Concessione (riversione e indennizzo per la rete di distribuzione di energia elettrica comunale), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 12 agosto 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (U 19 77). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il Comune di Grono è nato dalla fusione dei Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio, che ne costituiscono oggi delle frazioni.  
La frazione di Grono del Comune di Grono assieme ai Comuni di Santa Maria, Castaneda, Roveredo e San Vittore fa parte del comprensorio di rete n. 408, che è gestito dalla A.________ SA. 
 
A.b. L'energia fornita dalla A.________ SA al comprensorio n. 408 viene da acquisti presso l'Unione di Comuni per l'Energia (UCE), composta dai Comuni del comprensorio che hanno a disposizione l'energia di partecipazione e di concessione, prodotta dalle rispettive società idroelettriche in base a concessioni per lo sfruttamento delle acque coi Comuni.  
L'energia di partecipazione e di concessione è gestita per conto dei Comuni dalla B.________ SA. 
 
A.c. La frazione di Leggia del Comune di Grono costituisce un altro comprensorio (n. 407), approvvigionato da una propria azienda elettrica di distribuzione, mentre la frazione di Verdabbio del Comune di Grono è inserita nel comprensorio n. 406, che viene servito dall'Azienda elettrica di Cama.  
Per la gestione della rete, le aziende elettriche comunali hanno un centro di competenza comune (Azienda Elettrica del Moesano, AEMo). 
 
B.  
La convenzione per la distribuzione di energia sul territorio del Comune di Grono con la A.________ SA è del 1932. Essa è stata in seguito più volte rinnovata: nel 1952, nel 1972 e, da ultimo, il 22/27 ottobre 1997, per il periodo fino al 31 dicembre 2016. 
Un accordo risalente al 2011 sulla modifica della convenzione del 1997 è stato approvato dall'elettorato del Comune di Grono il 19 giugno 2011. L'approvazione da parte della popolazione comunale è stata notificata alla A.________ SA con lettera dell'8 luglio 2011. Nel seguito, nessuna delle parti ha però firmato il menzionato accordo. 
 
C.  
 
C.a. Con raccomandata del 31 maggio 2013, il Comune di Grono (insieme agli altri Comuni UCE del comprensorio n. 408; precedente consid. A.b) ha disdetto (cautelativamente) la Convenzione del 1997/2011 con effetto al 31 dicembre 2016, invitando la A.________ SA a sottoporgli dei modelli alternativi all'attuale convenzione di privativa.  
A seguito delle trattative aperte tra le parti, il 19 agosto 2016 la A.________ SA ha quindi presentato a tutti i Comuni UCE, Comune di Grono compreso, una bozza di contratto della nuova convenzione. Una nuova bozza della convenzione, che teneva conto delle richieste del Comune di Grono e prevedeva la facoltà di disdetta straordinaria dopo tre anni dal rinnovo, portava invece la data del 18 novembre 2016. 
 
C.b. II 20 dicembre 2016 gli organi esecutivi dei Comuni UCE hanno firmato con la A.________ SA due accordi relativi ai valori della rete di distribuzione e alla vendita di energia elettrica ai clienti vincolati.  
Questi accordi sono stati conclusi partendo dal presupposto che i Comuni firmatari intendevano stipulare delle nuove concessioni con la A.________ SA ed avrebbero dovuto entrare in vigore al momento della crescita in giudicato delle nuove convenzioni. Essi stabilivano inoltre che, nel caso in cui le concessioni non fossero entrate in vigore, sarebbero stati da considerare nulli; unica eccezione, gli aspetti già ritenuti per il calcolo delle tariffe dell'energia per l'anno 2017. 
 
C.c. Contrariamente agli altri quattro Comuni UCE (Santa Maria, Castaneda, Roveredo e San Vittore), il Comune di Grono non ha in seguito concluso alcuna nuova concessione con la A.________ SA.  
La A.________ SA ha però continuato a distribuire l'energia elettrica nella frazione di Grono del Comune di Grono anche dopo il 31 dicembre 2016 (data della scadenza della convenzione in essere rispettivamente della disdetta cautelativa; precedenti consid. B e C.a). II 20 ottobre 2017 - dopo approvazione dei conti, e come ogni anno - la A.________ SA ha anche inviato al Comune di Grono la tabella dettagliata dei valori di riscatto della rete. Al 31 dicembre 2016, esso ammontava a fr. 3'243'089.97. 
 
D.  
 
D.a. Con lettera dell'8 febbraio 2018, la A.________ SA ha chiesto al Comune di Grono un incontro per conoscere le sue intenzioni. Nella lettera del 15 marzo successivo ha ribadito la necessità di un incontro, rammaricandosi di non avere ricevuto nessuna risposta allo scritto precedente.  
Il 12 aprile 2018 ha quindi reso attento il Comune di Grono in merito alla situazione giuridica conseguente alla disdetta del 31 maggio 2013, con effetto al 31 dicembre 2016, e agli accordi sottoscritti il 20 dicembre 2016, tra cui ve ne era anche uno in base al quale la A.________ SA si impegnava a ritirare l'energia "prodotta localmente". Nel contempo, ha segnalato che la sua offerta di convenzione del novembre 2016 (precedente consid. C.a) era decaduta, siccome il Comune di Grono non vi aveva dato nessun seguito concreto. 
 
D.b. Dopo un incontro tra le parti, con lettera del 30 novembre 2018 il Comune di Grono ha comunicato alla A.________ SA di voler regolare sia il trapasso di proprietà degli impianti della rete di distribuzione che il trapasso della distribuzione dell'energia elettrica sulla base della Convenzione del 1997/2011 (precedente consid. B) per il 31 dicembre 2019. Inoltre, ha domandato alla A.________ SA di comunicargli il valore di riscatto degli impianti al 31 dicembre 2016 e 2017 e l'ha invitata a un nuovo incontro per discutere l'iter procedurale.  
Il 18 dicembre 2018 la A.________ SA ha dichiarato il suo stupore per la disdetta del 30 novembre 2018 e l'ha contestata, ritenendola nulla. 
 
D.c. Nella lettera del 21 dicembre successivo il Comune di Grono ha specificato che la sua lettera del 30 novembre 2018 andava intesa quale volontà di attuare entro il 31 dicembre 2019 la disdetta del 31 maggio 2013 (precedente consid. C.a), rimasta incontestata.  
Per il caso in cui la A.________ SA avesse messo in discussione il diritto di esercitare la riversione per il 31 dicembre 2019, sostenendo l'esistenza di un nuovo contratto di concessione, il Comune di Grono ha pure comunicato cautelativamente una disdetta della concessione relativa alla rete di distribuzione per il primo termine utile, cioè al più tardi per il 31 dicembre 2021. In parallelo, esso ha chiesto alla A.________ SA di trasmettergli quanto richiesto con lettera del 30 novembre 2018 e ha proposto una discussione congiunta per risolvere la vertenza. 
 
E.  
Con lettera del 13 febbraio 2019 la A.________ SA ha indicato al Comune di Grono di opporsi alla richiesta di riscatto. A suo avviso, non avendo il Comune esercitato il diritto di riscatto alla fine del periodo di concessione, disdetta il 31 maggio 2013 per il 31 dicembre 2016 (precedente consid. C.a), e avendo anzi espresso l'intenzione di procedere a un rinnovo della concessione con gli accordi sottoscritti a dicembre 2016 (precedente consid. C.b), il diritto di riversione sarebbe decaduto. 
Di conseguenza, la A.________ SA non è nemmeno entrata nel merito delle questioni subordinate alla pretesa di riscatto, invitando il Comune di Grono a volere regolare il loro rapporto per mezzo di un contratto, in conformità alla legge del 23 aprile 2009 sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl GR; CSC 812.100). 
 
F.  
II 5 luglio 2019 il Comune di Grono ha convenuto in giudizio la A.________ SA davanti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Con la sua petizione, esso ha domandato: 
 
1. Petito principale 
1.1. La parte convenuta viene obbligata a trasferire alla parte attrice per il 31 dicembre 2019 la proprietà di tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo) che si trovano sul territorio della frazione di Grono nel Comune di Grono. 
1.2 L'indennizzo che la parte attrice deve versare alla parte convenuta per tale trasferimento di proprietà va fissato nel modo seguente: 
. CHF 3'243'089.97; 
. più il valore al 31 dicembre 2019 delle nuove parti dell'impianto costruite fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, calcolato sulla base delle direttive della Commissione Federale Svizzera dell'Energia Elettrica (EICom); 
. meno gli ammortamenti effettuati fra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019 sulle parti dell'impianto esistenti al 31 dicembre 2016 (calcolati sulla base delle direttive EICom). 
2. Petito eventuale 
La parte convenuta viene obbligata a trasferire alla parte attrice tutti gli impianti della rete di distribuzione dell'energia elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo), che si trovano sul territorio della frazione di Grono nel Comune di Grono ad una data da determinarsi secondo l'apprezzamento del Tribunale, ma non oltre il 31 dicembre 2021 e l'indennizzo da versarsi quale controprestazione dall'attore alla convenuta e da calcolarsi e da fissarsi per tale data in base alla formula di cui al petito principale (cifra A./1.2). 
 
G.  
Il 28 agosto 2019 il Comune di Grono si è rivolto al Governo grigionese chiedendogli una decisione preliminare riguardo: alla possibilità di creare un nuovo comprensorio di rete per la frazione di Grono, nominare l'Azienda Elettrica del Comune di Grono gestore di rete per il nuovo comprensorio e aggregare il nuovo comprensorio ai comprensori n. 403, 404 e 407. Lo stesso giorno, i Comuni di Grono, Lostallo e Soazza hanno domandato al Governo grigionese un'autorizzazione preliminare per la formazione di un nuovo comprensorio di rete composto dagli attuali comprensori n. 407 (Azienda Elettrica Comunale di Grono [frazione di Leggia]), n. 404 (Azienda Elettrica Comunale di Lostallo) e n. 403 (Azienda Elettrica Comunale di Soazza) e per la costituzione di un'unica azienda elettrica di distribuzione intercomunale. 
Con scritto dell'8 ottobre 2018, il Governo ha accolto favorevolmente le rettifiche dei comprensori proposte, specificando però che all'avvio di un procedimento per l'aggregazione dei comprensori avrebbe dovuto essere verificato l'adempimento dei requisiti legali previsti dal diritto cantonale. Esso ha quindi aggiunto che nulla si opponeva alla definizione di un gestore di rete come auspicato dai Comuni richiedenti, a condizione che gli ulteriori requisiti legali fossero soddisfatti. Per quanto riguarda la richiesta del Comune di Grono, secondo il Governo non sarebbe stato invece possibile costituire un nuovo comprensorio per la frazione di Grono, ma si sarebbe dovuto piuttosto costituire un comprensorio uniforme per il Comune (fusionato) di Grono, al momento in cui i rapporti di proprietà della rete elettrica fossero stati chiariti. In seguito, i Comuni di Grono, Lostallo e Soazza hanno costituito un istituto intercomunale di diritto pubblico, denominato "Media Mesolcina Energia" (MME), che riuniva le attuali aziende elettriche comunali. 
 
H.  
Con risposta del 9 ottobre 2019, la A.________ SA ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile o, in via subordinata, che la stessa fosse respinta. In via ancor più subordinata, ha invece domandato: 
 
1.3 È costatato che il Comune di Grono può acquisire unicamente la nuda proprietà della rete di distribuzione cosi definita (art. 5.1 - oggetto del riscatto - della convenzione di privativa 22/27 ottobre 1997) : 
a) fabbricati e terreni 
b) attrezzatura elettrica delle stazioni trasformatrice e trasformatori 
c) linea 16 kV Sassello, San Vittore, Grono, Santa Maria (27.88 % di CHF 600'000.00, v. tabella UCE del 28.5.96) 
d) linee primarie 
e) reti secondarie aeree 
f) reti secondarie in cavo 
g) apparecchi di misurazione 
E questo solo nella misura in cui questi impianti non siano necessari all'approvvigionamento del resto del comprensorio no. 408 attribuito alla A.________ SA (come esposto al capitolo Ill., p.to 5 della presente risposta). 
1.3.1 Per l'acquisto della nuda proprietà della rete il Comune di Grono verserà alla A.________ SA: 
 
- CHF 3'243'089.97; 
- interessi al 5 % sull'importo di CHF 3'243'089.97 dal 31 dicembre 2016; 
- CHF 142'958.00 (CHF 74'023.00 + CHF 68'935.00) per gli anni 2017 e 2018 per l'energia che A.________ SA ha acquistato da B.________ SA, 6537 Grono a prezzo superiore a quello di mercato; 
- interessi al 5 % sull'importo di CHF 74'023.00 dal 31 dicembre 2017 e interessi al 5 % sull'importo di CHF 68'935.00 dal 31 dicembre 2018; 
- CHF... (da determinare) per l'anno 2019 e per il residuo tempo sino alla crescita in giudicato della sentenza definitiva per l'energia che A.________ SA ha acquistato (per l'anno 2019) e continuerà ad acquistare in seguito da B.________ SA a prezzo superiore a quello di mercato; 
- interessi al 5 % sulle somme che risulteranno alla fine del 2019 e di ogni anno solare successive sino al termine della procedura; 
- CHF... (da determinare) per tutti gli investimenti effettuati sulla rete di Grono dal 1° gennaio 2017 al momento nel quale sarà cresciuta in giudicato una sentenza di trasferimento della rete di distribuzione. 
In via subordinata al p.to 1.3.1 
1.3.1.1 Per l'acquisto della nuda proprietà della rete il Comune di Grono verserà alla A.________ SA un'indennità pari al valore contabile della rete di Grono, secondo i parametri EICom, al giorno del trapasso della nuda proprietà, 
1.3.2 Nella misura in cui con la nuda proprietà della rete di distribuzione la A.________ SA fosse condannata a fornire documenti, dati, informazioni, piani ecc. è costatato che gli stessi dovranno esser pagati in aggiunta a quanta fissato al p.to 1.3.1 rispettivamente 1.3.1.1 qui sopra. 
 
 
I.  
Con sentenza del 12 agosto 2021, comunicata il 18 agosto successivo, il Tribunale amministrativo grigionese ha deciso quanto segue: 
 
1.1. In accoglimento del petito eventuale dell'azione, la A.________ SA è tenuta a trasferire al Comune di Grono per il 31 dicembre 2021 tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo) che si trovano sul territorio della frazione di Grono. 
1.2. Per tale trasferimento di proprietà, il Comune di Grono deve versare alla A.________ SA un indennizzo di CHF 3'243'089.97 più il valore reale al 31 dicembre 2021 delle nuove parti dell'impianto costruite fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 (calcolato sulla base delle direttive EICom) meno gli ammortamenti effettuati fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 sulle parti dell'impianto esistenti al 31 dicembre 2016 (calcolati sulla base delle direttive EICom). 
1.3. Entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, la A.________ SA deve comunicare al Comune di Grono il valore dell'impianto al 31 dicembre 2017, 2018, 2019 e 2020 secondo la formula di cui alla precedente cifra 1.2 del dispositivo, come pure gli investimenti del 2021 già effettuati e programmati per la costruzione, la manutenzione e la sostituzione dell'impianto. 
1.4. Entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, la A.________ SA deve consegnare al Comune di Grono per iscritto e in formato elettronico le informazioni e i documenti necessari ad attuare un regolare trasferimento degli impianti ai sensi del considerando 6.1. 
1.5. La A.________ SA deve astenersi, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, da tutto ciò che ritarda, complica o addirittura impedisce il trasferimento di proprietà entro il 31 dicembre 2021 e di collaborare dal punto di vista del contenuto e del tempo in modo efficace con il Comune di Grono per garantire che il trasferimento di proprietà degli impianti e dei dispositivi possa aver luogo in modo tempestivo per il 31 dicembre 2021 senza mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento. 
1.6. Alla A.________ SA e fatto ordine, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, di mantenere gli impianti in buone condizioni operative fino al trasferimento di proprietà, effettuando, in particolare, periodicamente (e a proprie spese) gli investimenti di manutenzione e sostituzione di routine previsti nel settore. Essa deve inoltre astenersi da ulteriori investimenti di manutenzione e sostituzione rispetto a quelli che devono essere eseguiti periodicamente e di routine previsti nel settore, nella misura in cui questi non siano assolutamente necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. 
1.7. Fino al trasferimento di proprietà, alla A.________ SA è vietata, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, qualsiasi disposizione sulla proprietà e qualsiasi disposizione che dal punto di vista economico equivale a un trasferimento di proprietà sull'insieme degli impianti della rete di distribuzione elettrica (compresi gli impianti di misurazione e controllo) di proprietà della A.________ SA e gestiti da essa sul territorio della frazione di Grono nonché di aggravare i citati impianti con nuovi diritti di pegno e servitù. 
 
J.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 17 settembre 2021, la A.________ SA ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, e in riforma della querelata sentenza, che l'azione di diritto pubblico del Comune di Grono sia respinta; in via subordinata, che la querelata sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
Chiamata ad esprimersi, l'istanza inferiore ha proposto la conferma del giudizio impugnato. Il rigetto dell'impugnativa, nella misura in cui sia ammissibile, è stato chiesto anche dall'opponente. L'Ufficio federale dell'energia si è invece rimesso al giudizio di questa Corte, condividendo comunque l'impostazione che sottende al giudizio impugnato. Con decreto presidenziale del 25 ottobre 2021, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è stata accolta, nel senso dei considerandi. In replica, duplica e triplica la ricorrente e l'opponente si sono riconfermati nelle proprie posizioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni dell'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF; sentenza 9C_448/2010 del 16 agosto 2010 consid. 1, non pubblicato in DTF 136 V 331). Il ricorso è stato redatto nei termini (art. 44 cpv. 1 e art. 45 cpv. 1 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) da una dei destinatari del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminato come ricorso ordinario giusta l'art. 82 segg. LTF.  
 
1.2. Vista la proponibilità del rimedio ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile (art. 113 LTF e contrario). L'argomentazione a fondamento di quest'ultimo verrà però considerata nell'ambito della trattazione del ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale è possibile lamentare la violazione del diritto federale nel suo complesso (art. 95 lett. a LTF; successivo consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che possono essere trattate unicamente se sono motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Salvo nei casi - qui non pertinenti - citati dall'art. 95 LTF, la lesione del diritto cantonale non è criticabile; di esso è solo possibile lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1). Quando si lamenta una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), va in particolare spiegato perché la decisione impugnata è - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 318 consid. 5.4). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).  
In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio nell'accertamento dei fatti deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato da chi lo fa valere (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; nova in senso proprio sono esclusi (DTF 139 III 120 consid. 3.1). 
 
2.3. Come specificato nel seguito e per altro evidenziato anche nella risposta al ricorso, il gravame presentato in sede federale adempie ai requisiti di motivazione menzionati soltanto in parte. Per quanto li disattenda, segnatamente perché si richiama a diritti fondamentali, senza indicare precisamente le ragioni della loro violazione (art. 106 cpv. 2 LTF), esso non può essere quindi approfondito oltre.  
D'altro canto, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non è dimostrato, di modo che i documenti prodotti dalle parti in sede federale e relativi al merito che non si trovino già altrimenti agli atti non possono essere presi in considerazione (sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 2.3; 2C_186/2023 del 25 aprile 2023 consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha indicato in via preliminare a: (a) che la critica secondo cui il Municipio di Grono, quale organo esecutivo, non poteva impegnarsi in una procedura che lo vincolava a pagare una somma che non rientra tra le sue competenze finanziarie e in relazione alla quale era previsto il referendum obbligatorio andava respinta (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.2); (b) che la sentenza andava redatta in lingua italiana (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.3); (c) che non occorreva né indire un dibattimento né assumere ulteriori prove, di modo che la sentenza poteva essere pronunciata in base agli atti (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.4-1.6).  
 
3.2. Nel merito, dopo avere rilevato come le allegazioni relative alla presunta messa in pericolo dell'approvvigionamento non andavano trattate, siccome gli aspetti concernenti il comprensorio erano di competenza del Governo cantonale (art. 5 LAEl GR; giudizio impugnato, capitolo II consid. 2), il Tribunale amministrativo ha quindi: (a) accolto il petito eventuale del Comune di Grono, e deciso che la A.________ SA era tenuta a trasferire al Comune di Grono tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica di sua proprietà che si trovano sul territorio della frazione di Grono (giudizio impugnato, capitolo II consid. 3-4); (b) stabilito l'indennizzo dovuto dal Comune di Grono alla A.________ SA e gli ulteriori dettagli del trapasso (giudizio impugnato, capitolo II consid. 5-6).  
 
3.3. L'insorgente indica per contro di non concordare con il giudizio impugnato, che ritiene lesivo del diritto federale, diritti costituzionali compresi (art. 95 lett. a e c LTF), e il risultato di un accertamento inesatto dei fatti, la cui eliminazione può avere un effetto determinante sull'esito del litigio (art. 97 cpv. 1 LTF; ricorso, p.to IV 1).  
 
4.  
 
4.1. In un capitolo intitolato "fattispecie non rilevata e rilevante per la motivazione per i due ricorsi", l'insorgente osserva che i fatti sono stati accertati dal Tribunale amministrativo "in modo incompleto e a tratti in modo errato", ragione per la quale è necessario "procedere a delle correzioni e completazioni" (ricorso, p.to III).  
Così argomentando, essa si esprime quindi su una questione che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implica un obbligo di motivazione accresciuto (sentenza 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.1; art. 106 cpv. 2 LTF). 
 
4.2. Come indicato anche in risposta, una lesione dell'art. 9 Cost. non è però sostanziata, perché la ricorrente si limita a fornire una personale lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta. L'arbitrio nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato infatti solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se, in base ai fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi insorge argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove addotte avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e per quali ragioni una sua correzione sarebbe suscettibile di modificare l'esito della lite (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.3. Siccome è formulata in maniera del tutto generale, senza riferimento a nessuna prova specifica, ad altra conclusione non può nemmeno portare l'indicazione secondo cui "la mancanza di un'istruttoria e il diniego di raccogliere delle proposte ha condotto a un rilievo errato e incompleto della fattispecie incorrendo così in un arbitrio ripetuto (art. 4 Cost. [recte: art. 9 Cost.]) e in una violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) ", posta in chiusura del p.to III del ricorso.  
In effetti, dall'art. 29 cpv. 2 Cost. sono dedotte diverse garanzie e tra queste anche il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione (DTF 134 I 140 consid. 5.3). Tale diritto non impedisce però all'autorità di porre fine all'istruttoria, quando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento, di modo che spetta a chi ricorre dimostrare l'insostenibilità di tale scelta (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). Proprio una simile dimostrazione non viene qui però fornita. 
 
4.4. Anche nella fattispecie in esame, i fatti determinanti sono di conseguenza soltanto quelli che risultano chiaramente dal giudizio impugnato, secondo la regola prevista dall'art. 105 cpv. 1 LTF e censure che si basano su fatti diversi saranno pertanto da respingere.  
 
5.  
 
5.1. Riferita al diritto di essere sentiti è anche una serie di critiche formulata sia nel capitolo intitolato "procedura adottata dal TA e violazione del diritto di essere sentiti" (ricorso, p.to IV 3.1-3.4), sia in relazione a puntuali aspetti sviluppati in diritto (ricorso, p.to IV 10 e 11, che concernono le richieste del Comune di Grono in materia di dati e la domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente).  
In questo ambito, l'insorgente si lamenta: (a) di una mancata convocazione per udienze; (b) dell'omissione di una decisione sulle prove; (c) dell'assenza di motivazione sufficiente. Rileva in particolare anche che, una volta concluso lo scambio di scritti, il Giudice istruttore non ha disposto udienze, non ha emanato un decreto sulle prove, non ha assunto nessuna prova al di fuori dei documenti delle parti e non ha permesso di presentare né delle arringhe né delle conclusioni. 
 
5.2. Riguardo alle prime due critiche, la ricorrente si riferisce innanzitutto al codice di procedura civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272; art. 154, 226, 228, 231, 232 e 233 CPC), qui applicabile in virtù del rimando contenuto all'art. 65 della legge grigionese del 31 agosto 2006 sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Come riconosciuto anche nell'impugnativa, si tratta tuttavia di articoli che trovano applicazione a titolo sussidiario e che in quanto tali rientrano pertanto tra le norme del cosiddetto diritto cantonale suppletorio, di cui è possibile lamentare solo un'applicazione lesiva del diritto federale e, in particolare, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (precedente consid. 2.1; DTF 143 I 321 consid. 6.1).  
Una simile violazione non è però sostanziata rispettivamente dimostrata per nessuna delle norme richiamate di modo che anche la critica relativa alla loro lesione dev'essere respinta. In effetti, sia i riferimenti al divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) che quelli al diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), contenuti nel ricorso in relazione alle norme del CPC, sono sempre e solo generici e manca pertanto una motivazione qualificata, richiesta dall'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
 
5.3. Come in precedenza, a una conclusione più favorevole alla ricorrente non porta d'altra parte il richiamo all'art. 29 cpv. 2 Cost. formulato lamentando a più riprese una "mancanza di motivazione" da parte della Corte cantonale (ricorso, p.ti IV 3.3, 10, 11).  
 
5.3.1. Tra gli aspetti che comprende il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. vi è quello ad una motivazione sufficiente (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2).  
Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano i motivi sui quali l'autorità ha fondato il suo ragionamento (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; sentenza 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 4.1). 
 
5.3.2. Anche riguardo al diritto a una motivazione sufficiente, una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non è però dimostrata.  
Richiamandovisi, la ricorrente si limita infatti a fare una lista di argomenti in merito ai quali la motivazione della Corte cantonale sarebbe carente rispettivamente ad indicarne altri che non sarebbero stati trattati del tutto (ricorso, p.ti IV 3.3 in fine, 10, 11), ciò che non basta. In effetti, il diritto a una motivazione è leso solo se l'autorità non si pronuncia su censure di una certa pertinenza o omette di considerare allegazioni e argomenti importanti per la decisione da prendere (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 6.1) e spetta pertanto a chi ricorre sia indicare con precisione in che circostanze ha addotto l'argomento non esaminato, sia spiegare perché l'esame dello stesso fosse necessario. Proprio una simile argomentazione non è però fornita: né nel p.to 3.3 del ricorso, né altrove nel testo (cui il p.to 3.3 rimanda utilizzando la formula "come esposto sopra e come esporremo in seguito"), né - infine - nei p.ti 10 e 11. 
 
6.  
 
6.1. In un capitolo intitolato "mancanza di presupposto processuale al Municipio di Grono" (ricorso, p.to IV 4), l'insorgente rileva che "anche in questo caso, non applicando per analogia le norme del CPC, il Tribunale amministrativo giunge a una conclusione arbitraria".  
La critica mira a denunciare la lesione degli art. 59 e 60 CPC, relativi ai presupposti processuali. La ricorrente si richiama a queste norme, applicate nella procedura d'azione a titolo di diritto cantonale suppletorio, per lamentarsi del fatto che il Tribunale amministrativo grigionese non ha riconosciuto che, proponendo un risarcimento di fr. 3'243'089.97 in suo favore, il Municipio di Grono andava oltre le proprie competenze finanziarie e che per proporre il pagamento di una cifra simile alla A.________ SA sarebbe stato necessario interpellare prima la cittadinanza, attraverso una votazione popolare. 
 
6.2. Il Tribunale amministrativo ha preso posizione riguardo a tale censura, respingendola (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.2).  
Fatto riferimento a varie norme dello Statuto comunale di Grono, tra le quali quella relativa al referendum obbligatorio (art. 15) e quella che conferisce al Municipio il diritto di intentare una causa a nome del Comune (art. 37 cpv. 3 lett. e), ha in effetti rilevato che la tesi della A.________ SA secondo cui l'entrata in materia sull'azione doveva essere subordinata all'approvazione popolare del credito necessario per la riversione degli impianti, non poteva essere condivisa. 
 
6.3. Chiamata a sostanziare l'incostituzionalità di questa conclusione - formulata in base al solo diritto cantonale rispettivamente comunale - la ricorrente tuttavia non vi riesce perché l'arbitrio, per cui è necessaria un'argomentazione specifica (precedente consid. 2.1; DTF 144 I 318 consid. 5.4), viene in sostanza soltanto affermato e anche il contrasto con un altro diritto fondamentale non viene dimostrato.  
In effetti, l'insorgente sostiene che "per questo tema" vi sarebbe "anche una violazione del principio della buona fede e un abuso di diritto da parte del Municipio di cui si discuterà in seguito" (ricorso, p.to 4 in fine). Le argomentazioni presentate successivamente con riferimento alla buona fede e all'abuso di diritto non concernono però più gli art. 59 e 60 CPC, relativi ai presupposti processuali necessari per l'entrata in materia sull'azione, bensì altri aspetti. 
 
6.4. Sulla problematica sollevata dall'insorgente si può d'altra parte aggiungere che se è vero che l'art. 15 lett. b dello statuto comunale di Grono prevede che gli affari che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 800'000.-- sottostanno obbligatoriamente al voto popolare, altrettanto vero è che in base ai fatti constatati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), l'accordo risalente al 2011 sulla modifica della convenzione del 1997 è stato approvato dall'elettorato del Comune di Grono in data 19 giugno 2011 (precedente consid. B).  
Di conseguenza, siccome lo stesso prevedeva (tra l'altro) le condizioni di riscatto degli impianti, stabilendone un valore che al 31 dicembre 2009 ammontava a fr. 1'973'699.48, si potrebbe anche concludere che una votazione popolare al riguardo c'era già stata. Ad ogni modo, una critica d'arbitrio non poteva esimersi da un confronto approfondito pure con questo aspetto, che fa qui però difetto. 
 
7.  
 
7.1. In un capitolo intitolato "la disdetta cautelativa del 31 maggio 2013" (ricorso, p.to IV 5), l'insorgente osserva che, riferendo nella sentenza che le parti concordavano sul fatto che la concessione di privativa era stata denunciata il 31 maggio 2013 per il 31 maggio 2016, la Corte cantonale si è espressa in maniera inesatta.  
A tal riguardo occorrerebbe infatti distinguere il piano formale - effettivamente non contestato - da quello materiale, per il quale sarebbero necessarie delle puntualizzazioni che, avendo l'istanza inferiore privato le parti della possibilità di presentare delle conclusioni, la ricorrente ritiene lecito presentare direttamente davanti al Tribunale federale (ricorso, p.to IV 5.1- 5.3, relativi a "significato e portata del termine cautelativo per la disdetta", al "motivo di una disdetta cautelativa" e alle "reali intenzioni dei Comuni UCE e di Grono"). 
Proceduto alle puntualizzazioni che riteneva necessarie, nel p.to IV 5.4 l'insorgente conclude quindi che se, come esposto, la disdetta cautelativa inviata dal solo Municipio il 31 maggio 2013 e mai ratificata dai competenti organi comunali è da qualificare di nulla ex tunc, l'azione del Comune di Grono va definitivamente respinta. Se, per contro, va ritenuta valida, dalla stessa si deduce che il Municipio di Grono non intendeva affatto procedere al riscatto della rete di distribuzione. 
 
7.2. Nel p.to IV 5.1 la ricorrente osserva in sostanza che con lettera raccomandata del 31 maggio 2013 il Comune di Grono non avrebbe in realtà dato una disdetta perché usando il termine "cautelativo", che va interpretato, intendeva unicamente salvaguardarsi questo diritto.  
Riferendosi a fatti indicati nel p.to III del ricorso e al diritto cantonale, nel p.to IV 5.2 sostiene nel contempo che il Comune avrebbe inviato una disdetta cautelativa "perché sapeva che per validare la stessa era necessario il credito e quindi un preavviso del Consiglio comunale e un referendum obbligatorio" e che non essendovi poi stata né una ratifica da parte del Consiglio comunale né una votazione popolare, la disdetta, che era inizialmente valida, avrebbe dovuto in seguito essere considerata decaduta, ovvero nulla ex tunc, ciò che il Tribunale amministrativo grigionese avrebbe dovuto rilevare d'ufficio. 
Nel p.to IV 5.3 l'insorgente indica infine quelle che sarebbero state le reali intenzioni dei Comuni UCE e del Comune di Grono al momento dell'invio della disdetta cautelativa, lamentandosi del fatto che esse non siano state chiarite per mezzo di un'istruttoria approfondita. 
 
7.3. Anche in relazione a quanto indicato nel p.to IV 5 dell'impugnativa, la ricorrente non può essere tuttavia seguita.  
 
7.3.1. In effetti, riferendosi all'interpretazione della lettera di disdetta del 31 maggio 2013 (p.to IV 5.1; precedente consid. C.a), essa mira a rimettere in discussione l'apprezzamento di una prova ma, contrariamente a quanto richiesto in questi casi, non dimostra nessuna lesione del divieto d'arbitrio, perché si limita soltanto a fornire una propria lettura di tale documento, ciò che non basta (precedente consid. 4.2; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
7.3.2. Già perché non si basa sui fatti che risultano dal giudizio impugnato - che non sono stati messi validamente in discussione e che sono qui determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 4.4) - rispettivamente perché si riferisce a norme del diritto comunale che regolavano le competenze finanziarie senza dimostrarne un'applicazione arbitraria o altrimenti lesiva della Costituzione federale, ad altra conclusione non conduce nel contempo l'argomentazione con la quale l'insorgente lamenta la mancata constatazione della nullità della disdetta in sede cantonale, facendola valere di nuovo davanti al Tribunale federale (p.to IV 5.2). È infatti vero che, se una decisione o un giudizio difettano di qualsiasi forza obbligatoria a seguito di nullità, ciò deve essere rilevato in ogni momento e d'ufficio dall'autorità adita, quindi anche dal Tribunale federale (DTF 138 II 501 consid. 3.1; sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 4.1). Altrettanto vero è però che per poter procedere in tal senso la situazione giuridica e di fatto su cui si basa chi ricorre deve essere chiara a tal punto da essere evidente, ciò che non è il caso nella fattispecie che ci occupa.  
 
7.3.3. Fondato su una personale lettura della situazione, che non è però qui determinante (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), è infine anche il p.to IV 5.3, nel quale l'insorgente indica quelle che sarebbero state "le reali intenzioni dei Comuni UCE e di Grono" al momento dell'invio della disdetta cautelativa. Per quanto lamenti, nel medesimo contesto, una carente istruttoria da parte dei Giudici grigionesi, va invece constatato che l'impugnativa difetta nuovamente di una critica conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF. Sarebbe infatti spettato alla ricorrente dimostrare o una violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) a causa della mancata presa in considerazione di prove offerte, o una lesione dell'art. 9 Cost. nell'apprezzamento di prove agli atti, o una violazione - sul piano costituzionale - di norme procedurali del diritto cantonale nella gestione della procedura di azione. Nessuna di queste critiche viene qui però formulata.  
 
8.  
 
8.1. In un capitolo intitolato "interpretazione del contratto" (ricorso, p.to IV 6), l'insorgente tratta più punti, ovvero: (a) aspetti che ritiene relativi all'interpretazione del contratto tra le parti (6.1-6.3); (b) il comportamento delle parti nell'ottica della buona fede (6.4); (c) un eventuale abuso di diritto commesso dal Municipio del Comune di Grono (6.5).  
 
8.2. Ora, le critiche che si riferiscono alla buona fede e all'abuso di diritto, vanno respinte già solo per il fatto che si basano su un'ampia esposizione di fatti che non risulta dalla sentenza del Tribunale amministrativo grigionese. In effetti, le circostanze di fatto determinanti non sono quelle che sarebbero state addotte in sede cantonale o che emergerebbero dai vari documenti agli atti, bensì quelle che l'istanza inferiore ha ritenuto e che risultano dal suo giudizio (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 4, nel quale una censura all'accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale è stata respinta, in assenza della dimostrazione di una violazione del divieto d'arbitrio).  
Nel caso non si concordi con i contenuti della sentenza cantonale, vi è certo la possibilità di lamentare un accertamento manifestamente inesatto della fattispecie o una lesione del diritto di essere sentiti. Non si può però completarli - come ha scelto di fare la ricorrente, rinviando a suoi precedenti scritti o a documenti - e ciò nemmeno quando l'intento è quello di riassumere "il comportamento del Municipio di Grono per poter valutare la sua buona o mala fede" (ricorso, p.to IV 6.4) o dimostrare un abuso di diritto da parte del Municipio stesso che "memore della discussione nel Consiglio comunale di Grono del 1997 dove la richiesta di riscatto della rete di distribuzione è stata respinta" avrebbe deciso "di evitare la decisione dell'organo comunale competente (gli aventi diritto di voto) ", promuovendo "un'azione nella quale si è impegnato a risarcire CHF 3.2 Mio circa" (ricorso, p.to IV 6.5). 
Proprio in relazione all'abuso di diritto, va poi aggiunto quanto segue. Da un lato, che la Corte cantonale ha rilevato che per sollevare questioni relative al diritto di voto dei cittadini del Comune di Grono, la ricorrente, che è una persona giuridica con sede nel Cantone Ticino, difetta della necessaria legittimazione (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.2), di modo che se quest'ultima avesse voluto rimettere in discussione il giudizio impugnato, avrebbe dovuto esprimersi anche su questo punto (art. 42 cpv. 2 LTF). D'altro lato, che per potere ammettere un "raggiro della legge" è necessario che l'abuso di diritto sia manifesto (DTF 142 II 206 consid. 2.5), ciò che non è il caso nella fattispecie che ci occupa, perché l'abuso è solo affermato. 
 
8.3. Anche per quanto riguarda gli aspetti che l'insorgente considera relativi all'interpretazione del contratto (ricorso, p.to IV 6.1-6.3), cioè della concessione che è stata sottoscritta dal Comune di Grono e dalla ricorrente il 22/27 ottobre 1997, le considerazioni di quest'ultima non sono però destinate a una maggiore fortuna.  
 
8.3.1. La concessione è un atto di carattere misto, composto di clausole unilaterali e di clausole di natura contrattuale di diritto pubblico, (sentenza 2C_953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.3, destinata a pubblicazione; DTF 130 II 18 consid. 3.1; 109 II 76 consid. 2; sentenze 2C_180/2012 del 10 settembre 2012 consid. 4.1; 2C_258/2011 del 30 agosto 2012 consid. 4.1; BERNHARD WALDMANN, Die Konzession - Eine Einführung, in: Die Konzession, 2011, pag. 17 segg., 19).  
Le clausole unilaterali di una concessione devono essere interpretate secondo le regole applicabili alle decisioni. Occorre quindi stabilirne il senso reale, conformemente al loro significato giuridico concreto, scostandosi se del caso da quello letterale (sentenza 2C_953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.4, destinata a pubblicazione; DTF 147 V 369 consid. 4.2.1; 120 V 496 consid. 1a; sentenza 8C_818/2021 del 12 maggio 2022 consid. 4.2). Il principio dell'affidamento limita tuttavia questa interpretazione. Una decisione va infatti compresa nel senso che il suo destinatario poteva e doveva attribuirle in base alle regole della buona fede, tenuto conto delle circostanze che gli erano note o che dovevano essergli note (sentenza 2C_953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.4, destinata a pubblicazione; DTF 115 II 415 consid. 3a; sentenze 8C_818/2021 del 12 maggio 2022 consid. 4.2; 9C_571/2019 del 23 luglio 2020 consid. 4.4.2). Le clausole bilaterali si interpretano per contro secondo le regole applicabili ai contratti, sulla base della vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO; cosiddetta interpretazione soggettiva). Se questa non può essere stabilita, vale il principio dell'affidamento, e bisogna individuare il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna delle parti poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra, nonché all'insieme delle circostanze (sentenza 2C_953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.4, destinata a pubblicazione; DTF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; sentenza 2C_967/2020 del 3 maggio 2023 consid. 7.3; cosiddetta interpretazione oggettiva). 
 
8.3.2. L'applicazione del principio dell'affidamento è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina di norma liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 410 consid. 3.2); nel caso il contratto da interpretare si basi sul diritto cantonale, l'esame svolto dal Tribunale federale è tuttavia ristretto all'arbitrio (art. 95 LTF; DTF 122 I 328 consid. 1a/bb e 3a; 103 Ia 505 consid. 1; sentenze 2C_81/2020 del 13 luglio 2020 consid. 3.2; 2C_180/2012 del 10 settembre 2012 consid. 4.1.2; 2C_258/2011 del 30 agosto 2021 consid. 4.2).  
Nel contempo, va precisato che, per procedere all'applicazione del principio dell'affidamento, il Tribunale federale deve fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso concreto, la cui constatazione è anch'essa una questione di fatto, che può essere rimessa in discussione solo alle condizioni previste dall'art. 97 cpv. 1 LTF, segnatamente quando lede il divieto d'arbitrio (DTF 135 III 410 consid. 3.2; sentenze 2C_180/2012 del 10 settembre 2012 consid. 4.1.2; 1C_95/2011 del 6 aprile 2011 consid. 3.2). 
 
8.4. Ora, con le censure formulate al p.to IV 6.1-6.3 del ricorso l'insorgente mira concretamente a dimostrare che, a differenza di quanto concluso dalla Corte cantonale grigionese, il Comune di Grono avrebbe rinunciato - per atto concludente - al riscatto della rete di distribuzione dell'energia elettrica. Come anticipato, essa non può essere però seguita nemmeno su questo punto.  
 
8.4.1. In primo luogo, va infatti rilevato che anche una buona parte di queste critiche - che non è in realtà nemmeno attinente ai contenuti del contratto in quanto tale, bensì a circostanze che si sarebbero avverate più tardi rispettivamente ad accordi che sarebbero stati presi in tempi successivi (in particolare, tra il 2013 e il 2016) - si fonda di nuovo su un'esposizione di fatti rispettivamente su una "consecutio temporis", per usare il termine indicato nel gravame stesso, che non risultano come tali dalla sentenza del Tribunale amministrativo e che - senza una sua preventiva e valida contestazione - il Tribunale federale non può quindi considerare (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
 
8.4.2. Nella misura in cui le censure formulate dalla ricorrente vertono ancora sul fatto che l'esecutivo di Grono ha omesso di coinvolgere il Consiglio comunale, quale organo legislativo cui spettava la "competenza decisionale", va fatto invece rinvio a quanto indicato nei precedenti considerandi 6.3 e 6.4, dove è già stata constatata l'assenza della dimostrazione di un'applicazione incostituzionale del diritto cantonale e/o dello statuto comunale che regola la materia, non da ultimo in considerazione del fatto che una votazione popolare c'era comunque stata (modifica della convenzione del 1997, che è stata approvata dall'elettorato del Comune di Grono il 19 giugno 2011).  
 
9.  
 
9.1. In due capitoli intitolati "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA" e "obblighi imposti al TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.ti IV 7 e 8), l'insorgente sostiene che il Tribunale amministrativo grigionese non ha decretato solo il passaggio di proprietà ma anche quello del possesso, privandola di fatto della possibilità di usare la rete di distribuzione quale gestore di rete.  
Nella misura in cui disporrebbe su temi e aspetti che non sono di competenza della Corte cantonale, bensì del Governo grigionese, il giudizio impugnato andrebbe cassato perché contrario alla legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) e alla LAEl GR. In parallelo, la ricorrente sottolinea che davanti all'istanza giudiziaria precedente il Comune di Grono non ha mai chiesto di sancire la sua nuda proprietà sulla rete, di modo che - anche volendo - il Tribunale cantonale non poteva esprimersi su questo aspetto, perché ciò avrebbe comportato la lesione della "massima attitatoria", che vigeva nella procedura d'azione. 
 
9.2. Ora, il secondo aspetto sollevato attiene al diritto procedurale cantonale, la cui applicazione è rivista dal Tribunale federale solo in presenza di censure specifiche, che non vengono qui presentate (applicazione del codice di procedura civile federale a titolo sussidiario; precedente consid. 5.2; art. 106 cpv. 2 LTF). Dai fatti registrati nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) risulta nel contempo che quello di un'eventuale assegnazione della nuda proprietà al Comune di Grono era comunque tema della procedura, perché era stata richiesta dalla A.________ SA in risposta (precedente consid. H), ragione per la quale il rinvio alla "massima attitatoria", senza confronto con quest'ultimo aspetto, appare ancor meno spiegabile.  
 
Con riferimento ai capitoli intitolati "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA" e "obblighi imposti al TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.ti IV 7 e 8), resta però ancora da esaminare la critica relativa al contrasto del giudizio impugnato con il diritto federale (LAEl) e con il diritto cantonale di applicazione (LAEl GR) (successivo consid. 10). 
 
10.  
 
10.1. In base all'art. 91 cpv. 1 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica. Per lungo tempo, essa ha fatto uso di questa competenza solo attraverso l'emanazione, motivata principalmente da ragioni di sicurezza e di polizia, della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0).  
A prescindere da ciò, e fino all'emanazione della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, il diritto in materia di mercato e di approvvigionamento elettrico è stato infatti principalmente una questione cantonale e, in questo contesto, la maggior parte delle società di approvvigionamento cantonali o comunali disponeva di regola di un monopolio giuridico o di fatto per la fornitura di energia elettrica (DTF 138 I 454 consid. 3.6.1; sentenza 2C_518/2012 del 23 novembre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 I 468; KATHRIN S. FÖHSE, Die Leiden der jungen Strommarktordnung - aktuelle Probleme des StromVG unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung zu Netzgebietszuteilung und Grundversorgung, recht 2015 pag. 125 segg., 127; BRIGITTA KRATZ, Der Strommarkt wird liberalisiert - und die neue Regulierungsbehörde ElCom tritt auf den Plan, in: Wirtschaftsrecht in Bewegung, 2008, pag. 433; RICCARDO JAGMETTI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Energierecht, 2005, pagg. 732, 803 segg.; JUDITH BISCHOF, Rechtsfragen der Stromdurchleitung, 2002, pag. 23 segg.). 
 
10.2. Con l'entrata in vigore della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, il 15 luglio 2007 rispettivamente il 1° gennaio 2008, il quadro giuridico descritto è però mutato. Quale regolamentazione che mira a creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese e un mercato dell'elettricità orientato alla competitività (art. 1 cpv. 1 LAEl), essa impone infatti che la gestione della rete e la produzione di energia elettrica siano separati, che l'accesso alla rete non sia discriminatorio (art. 10 segg. LAEl) e vieta sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEl).  
La gestione della rete è garantita da gestori di rete, che sono designati dai Cantoni per un determinato comprensorio (art. 5 cpv. 1 LAEl) e che sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e gli insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica (art. 5 cpv. 2 LAEl). I gestori di rete, la cui designazione è un compito cantonale, devono prendere i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori finali e ai consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate (art. 6 cpv. 1 LAEl; sentenze 2C_237/2014 del 16 luglio 2014 consid. 5.2; 2C_739/2010 del 6 luglio 2011 consid. 3.3). Ai fini dell'approvvigionamento di energia elettrica, i gestori di rete a norma dell'art. 5 LAEl sono inoltre tenuti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEl). 
 
10.3. Con l'adozione e l'entrata in vigore della LAEl, non è invece cambiata la possibilità di regolare l'uso del suolo pubblico per il transito di condotte elettriche attraverso delle concessioni, che resta un ambito di competenza cantonale e comunale, anche se il conferimento di un simile diritto ha di per sé senso soltanto quando avviene nei confronti del gestore di rete (sentenza 2C_237/2014 del 16 luglio 2014 consid. 5.8; messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447 n. 5.4; rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale sull'iniziativa parlamentare dal titolo evitare inutile burocrazia nel settore delle reti elettriche, FF 2011 2641 n. 1.4; HANS RUDOLF TRÜEB/DANIEL ZIMMERLI, Keine Ausschreibungspflicht für Sondernutzungskonzessionen der Verteilnetzbetreiber, ZBl 112/2011 pag. 126 segg.; STEFAN RECHSTEINER/MICHAEL WALDNER, Netzgebietszuteilung und Konzessionsverträge für die Elektrizitätsversorgung, Aktuelle Fragen und kommende gesetzliche Vorgaben, AJP/PJA 2007 n. 9 segg.).  
 
10.4. Adempiendo al mandato previsto dall'art. 30 cpv. 1 LAEl, il Cantone dei Grigioni ha emanato la legge sull'approvvigionamento elettrico del 23 aprile 2009, entrata in vigore il 1° settembre successivo.  
Il capitolo 2 della LAEl GR, denominato comprensori ed esercizio della rete, contiene (tra l'altro) le seguenti disposizioni: 
Art. 4 Principi 
1 I comprensori vanno definiti a tutti i livelli di rete. 
2 Un comprensorio può comprendere molti livelli di tensione. Le reti di distribuzione locali, regionali e sovraregionali possono sovrapporsi geograficamente. 
3 I comprensori vengono definiti secondo i criteri seguenti: 
a) rapporti di proprietà della rete elettrica; 
b) situazione contrattuale riguardo alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione della rete elettrica; 
c) garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro, efficiente ed economico. 
4 I rapporti di proprietà esistenti rimangono invariati. 
Art. 5 Definizione dei comprensori 
1 La definizione dei comprensori deve avvenire su tutto il territorio cantonale. 
2 I Comuni comunicano al Cantone il loro gestore di rete. 
3 Il Cantone definisce i comprensori dopo aver sentito i Comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete. 
4 Per ogni comprensorio è responsabile un gestore di rete. 
Art. 6 Regolamentazioni contrattuali 
1 I Comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete disciplinano contrattualmente diritti e doveri, per quanto questi vadano oltre quanto previsto dal diritto federale. 
2 Vanno disciplinati contrattualmente in particolare: 
a) la delega di compiti a terzi conformemente all'articolo 3 capoverso 2; 
b) l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico; 
c) il rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete; 
d) i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione; 
e) eventuali altre prestazioni del gestore di rete. 
Art. 9 Modifica delle condizioni 
1 Modifiche del comprensorio o dell'esercizio della rete richiedono una nuova decisione del Cantone. 
2 Il Cantone può ridefinire un comprensorio di rete dopo aver ascoltato gli interessati se non vengono più soddisfatti i criteri secondo l'articolo 4 capoverso 3 lettera c, nonché nell'ambito di aggregazioni di Comuni per unificare l'esercizio della rete. 
Contrariamente ad altri Cantoni (al riguardo, cfr. ad esempio l'art. 13c LAEl TI [RL/TI 742.100], il Cantone dei Grigioni non prevede invece norme specifiche relative alla procedura in caso di riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica. 
 
10.5. Nella fattispecie, riferendosi a quanto indicato dal Governo grigionese al Comune di Grono con lo scritto dell'8 ottobre 2018 (precedente consid. G) il Tribunale amministrativo grigionese ha rilevato espressamente che "gli aspetti relativi al comprensorio non vanno giudicati in questa procedura, ma sono di competenza del Consiglio di Stato retico" (art. 5 cpv. 3 LAEl GR; giudizio impugnato, capitolo II consid. 2).  
Sempre facendo riferimento allo scritto indirizzato al Comune di Grono l'8 ottobre 2018, nonché all'art. 4 cpv. 3 LAEl GR, ha quindi osservato che l'opinione della A.________ SA secondo cui "un trapasso della rete sia escluso fintanto che il comprensorio non è modificato dal Governo" non fosse corretta siccome, visto che il Comune di Grono intendeva formare un nuovo comprensorio, occorreva prima di tutto chiarire i rapporti di proprietà (giudizio impugnato, capitolo II consid. 4.4.2 seg.). 
 
10.6. Ora, nel capitolo intitolato "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA", anche la ricorrente evoca tali passaggi, che si basano su un'impostazione - volta a dare la precedenza al chiarimento dei rapporti di proprietà rispetto a quelli relativi alla gestione della rete - che è condivisa pure dall'Ufficio federale dell'energia (al riguardo, cfr. la presa di posizione indirizzata al Tribunale federale il 26 gennaio 2022). Essa sostiene poi però che, dopo avere indicato tale impostazione, l'istanza inferiore non l'avrebbe rispettata, perché dal dispositivo risulterebbe chiaro che la Corte cantonale non si è pronunciata soltanto sulla proprietà della rete, ma ha ordinato "il passaggio del possesso che - de facto - priva la A.________ SA della possibilità di usare la rete quale gestore".  
Denunciando in sostanza una lesione del diritto cantonale che regola le competenze sulla designazione del gestore di rete e dei comprensori, l'insorgente non ne attesta tuttavia nessun'applicazione arbitraria, poiché si limita a richiamare l'art. 8 LAEl GR, relativo alle reti di distribuzione regionali e sovraregionali, e l'art. 9 LAEl GR, relativo alle modifiche del comprensorio o dell'esercizio della rete, senza spiegare - con argomentazione precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF) - le ragioni dell'asserito contrasto con l'art. 9 Cost., che dovrebbe essere sia a livello di motivazione che di risultato (DTF 144 I 318 consid. 5.4; sentenza 2C_237/2014 del 16 luglio 2014 consid. 5.1). Inoltre, lamentando una lesione delle competenze previste dal diritto cantonale da parte dell'istanza precedente, nemmeno si confronta con una serie di altri aspetti che, non essendo trascurabili, andavano tematizzati. 
 
10.6.1. A quest'ultimo proposito, va infatti osservato che il giudizio impugnato è del 12 agosto 2021 ed è stato trasmesso alle parti qualche giorno più tardi, mentre il trapasso di proprietà ordinato dalla Corte cantonale - poi inibito dal ricorso al Tribunale federale e dalla concessione, da parte di quest'ultimo, dell'effetto sospensivo al gravame (precedente consid. J) - non era immediato, con conseguenze altrettanto immediate per il gestore di rete attuale, ma era previsto soltanto per la fine dell'anno, ovvero per il 31 dicembre 2021.  
Una critica d'arbitrio, come quella sollevata in relazione alle competenze in merito alla designazione dei gestori di rete e dei comprensori, avrebbe quindi dovuto esprimersi anche su questo fatto, ciò che però non avviene, perché la questione è sollevata solo con riferimento al principio di proporzionalità (cfr. successivo consid. 11), ma non alle diverse norme e procedure previste dal diritto cantonale per regolare l'attribuzione e la gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di cui si denuncia qui il mancato rispetto (art. 4 LAEl GR segg.). 
 
10.6.2. D'altra parte, proprio riguardo a queste norme del diritto grigionese va constatato che se è vero che giusta l'art. 9 LAEl GR (e giusta l'art. 5 cpv. 3 LAEl GR) la definizione e la modifica dei comprensori spetta formalmente al Cantone (Consiglio di Stato), che emana una decisione in questo senso, il quadro normativo previsto dal legislatore grigionese risulta in realtà più complesso.  
In effetti, in proposito va considerato: (a) che la decisione del Cantone avviene su proposta dei Comuni che gli indicano "il loro gestore di rete" (art. 5 cpv. 2 LAEl GR); (b) che i rapporti di proprietà della rete elettrica e la situazione contrattuale riguardo alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione della rete elettrica, costituiscono due dei tre criteri in base ai quali il Cantone definisce i comprensori per i quali è in seguito responsabile un gestore di rete (art. 4 cpv. 3 lett. a e b e art. 5 cpv. 5 LAEl GR); (c) che la disciplina di diritti e doveri reciproci - in relazione all'uso del suolo e del terreno pubblico, al rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete, così come ai rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione ed eventuali altre prestazioni del gestore di rete, ecc. - spetta ai Comuni, ai proprietari della rete e ai i gestori di rete, che devono accordarsi in merito attraverso la conclusione di contratti ad hoc (art. 6 cpv. 2 lett. b-e LAEl GR). 
 
10.7. Per quanto precede, anche le critiche presentate nel capitolo intitolato "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA" (ricorso, p.to IV 7) - in relazione all'applicazione delle norme di diritto cantonale (LAEl GR) che regolano la competenza e per lamentarsi del fatto che il Tribunale amministrativo avrebbe "anticipato" una decisione che spettava solo al Consiglio di Stato grigionese - devono essere respinte, perché un'applicazione manifestamente insostenibile del diritto cantonale non è dimostrata.  
 
Davanti al quadro normativo descritto appare infatti anche chiaro che, per definire i gestori di rete e i comprensori, il Cantone è solo uno degli attori in gioco, ciò che nel lamentare un mancato rispetto delle competenze previste dal diritto cantonale, che sfocerebbe addirittura nell'arbitrio, non viene considerato. Nel contempo, l'insorgente non tiene nemmeno sufficientemente conto del fatto che il trapasso di proprietà deciso dalla Corte cantonale non era immediato e che negli oltre quattro mesi che separavano l'emanazione del giudizio impugnato (12 agosto 2021) rispettivamente il suo recapito (19 agosto 2021) e la data fissata per il trapasso di proprietà (31 dicembre 2021) vi era di conseguenza anche un certo spazio di manovra per chiarire e regolare gli aspetti che ancora necessitavano di essere definiti in relazione ai comprensori e ai gestori di rete, ciò che esclude nuovamente la dimostrazione di una manifesta insostenibilità, sia nella motivazione che nel risultato, del giudizio emesso dal Tribunale amministrativo grigionese. 
 
10.8. Detto delle critiche presentate nel capitolo "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA", discorso analogo va però fatto per le censure presentate in quello intitolato "obblighi imposti al TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.to IV 8).  
 
10.8.1. In effetti, in relazione al diritto cantonale la ricorrente si limita a riferirsi all'art. 5 cpv. 3 LAEl GR, secondo cui il Cantone definisce i comprensori dopo aver sentito i Comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete, quindi a porre di nuovo l'accento sull'aspetto della competenza dell'esecutivo e dell'amministrazione grigionese rispettivamente dell'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo nell'anticipare una decisione che non gli sarebbe spettata.  
Tuttavia, come indicato nei precedenti considerandi 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, la competenza delle autorità cantonali prevista dall'art. 5 LAEl GR è stata espressamente riconosciuta anche dall'istanza inferiore e il fatto che essa non si sia limitata a decretare il passaggio della nuda proprietà, come richiesto dalla ricorrente medesima davanti all'istanza precedente è questione che andava semmai contestata confrontandosi con ulteriori elementi, sia sul piano dei fatti (aspetti temporali) che sul piano legislativo (quadro giuridico che emerge dalla LAEl GR). 
 
10.8.2. Per contro, in relazione al diritto federale vengono innanzitutto richiamati gli art. 1 cpv. 2 lett. a, 5 cpv. 2 e 8 cpv. 1 lett. a LAEl, secondo cui: (a) la legge federale fissa le condizioni quadro per garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese (art. 1 cpv. 2 lett. a LAEl); (b) il gestore di rete deve allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica (art. 5 cpv. 2 LAEl); (c) il gestore di rete è tenuto a garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEl).  
Ora, l'art. 1 cpv. 2 lett. a LAEl, si riferisce expressis verbis alle condizioni quadro per garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese, ed ha quindi un carattere essenzialmente programmatico. L'art. 5 e l'art. 8 LAEl sono invece relativi alla definizione dei comprensori dei gestori di rete da parte dei Cantoni (art. 5 cpv. 1, 3 e 4 LAEl) e agli obblighi dei gestori di rete (art. 5 cpv. 2 LAEl, art. 8 cpv. 1 lett. a LAEl) e la ricorrente vi si richiama in sostanza perché è dell'avviso che il trapasso di proprietà ordinato nel giudizio impugnato non permetterebbe di garantirne il rispetto, mettendo così in pericolo anche l'approvvigionamento elettrico. 
Anche in questo contesto va però rilevato che - siccome il trapasso di proprietà della rete in discussione non è stato ordinato immediatamente, la competenza prevista dall'art. 5 cpv. 3 LAEl GR è stata riconosciuta (giudizio impugnato, capitolo II consid. 2 e 4.4.2 seg.), e la designazione di un nuovo gestore di rete e/o la modifica di comprensorio esistente dipendono dall'applicazione di norme di diritto cantonale che prevedono il coinvolgimento di più attori - la violazione del diritto federale sostenuta dall'insorgente non è dimostrata. In effetti, grazie allo spazio di manovra ancora concesso dalla decisione impugnata e al quadro normativo previsto dal diritto grigionese, anche una messa in pericolo dell'approvvigionamento e/o un'interferenza nei compiti del gestore di rete restano ipotetici. Nel contempo, va osservato che, formulando le sue critiche, la ricorrente si basa su fatti (relativi, ad esempio, alla conformazione del comprensorio n. 408) che risultano dal giudizio impugnato soltanto in parte. Di conseguenza, le critiche in discussione vanno respinte pure perché risultano in contrasto con l'art. 105 cpv. 1 LTF (precedenti consid. 2.2 e 4.4). 
 
10.8.3. A una conclusione più favorevole all'insorgente non può però condurre nemmeno il richiamo agli art. 5 cpv. 2, 9 e 89 cpv.1 Cost., sempre contenuto nel capitolo intitolato "obblighi imposti dal TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.to IV 8).  
Una critica conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF che dimostri una lesione dell'art. 9 Cost. non viene infatti formulata perché l'arbitrio è sostenuto ma non sostanziato. D'altra parte, dall'art. 89 cpv. 1 Cost. risulta solo che, nell'ambito delle loro competenze, Confederazione e Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. Di nuovo, si tratta quindi di una norma programmatica di politica energetica ("energiepolitische Zielbestimmung"; sentenza 1C_261/2017 del 19 luglio 2017 consid. 2.2), che non risulta direttamente applicabile alla fattispecie. 
Infine, pure la semplice affermazione secondo cui, per quanto rientrasse nelle sue competenze, ciò che è stato deciso dal Tribunale amministrativo violerebbe il principio della proporzionalità, siccome "impone obblighi in tempi e in modi impossibili da rispettare", non dimostra ancora alcunché. Una censura con la quale viene fatta valere la violazione del principio di proporzionalità nell'applicazione di norme del diritto cantonale sulla competenza senza porlo in relazione con uno specifico diritto costituzionale si confonde infatti con una critica d'arbitrio (DTF 139 II 7 consid. 7.3; 134 I 153 consid. 4.3; sentenza 2C_458/2022 del 30 settembre 2022 consid. 6.1). Come detto, una simile lesione non è però sostanziata (precedenti consid. 10.5, 10.6 e 10.7, con riferimento al lasso di tempo tra l'emanazione della sentenza impugnata e il termine previsto dalla stessa per il trapasso di proprietà, nonché alle varie norme di diritto cantonale [LAEl GR] che regolano la designazione di un nuovo gestore di rete e/o la modifica di comprensorio esistente). Nella misura in cui il termine del 31 dicembre 2021, previsto espressamente nel dispositivo della sentenza impugnata (precedente consid. I), è oramai trascorso e nel decreto presidenziale del 25 ottobre 2021, relativo alla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, è già stata rilevata la necessità di fissarne uno nuovo, ci si può del resto anche chiedere se la censura non debba essere considerata superata. 
 
10.9. Pure le censure con le quali veniva denunciato un contrasto con il diritto federale (LAEl) e con il diritto cantonale di applicazione (LAEl GR) devono essere di conseguenza respinte.  
 
11.  
 
11.1. In un capitolo dal titolo "obblighi imposti a A.________ SA che non hanno una base convenzionale" (ricorso, p.to IV 9), l'insorgente fa riferimento al considerando 6.1 del giudizio impugnato, in cui il Tribunale amministrativo ha indicato tutte le informazioni e i documenti necessari ad un regolare trasferimento degli impianti al Comune di Grono.  
In effetti, secondo la ricorrente tali obblighi non risulterebbero né dalla legge né dalla convenzione di privativa e, se dovessero essere confermati, comporterebbero il riconoscimento di un'indennità espropriativa. Nel contempo, essi non avrebbero nessuna relazione con la proprietà, ma sarebbero volti a permettere al Comune di Grono di svolgere il ruolo di gestore di rete, che però - in base alla LAEl GR - spetta al Governo cantonale attribuire. Inoltre, l'imposizione di questi obblighi lederebbe la garanzia di un approvvigionamento sicuro ancorata negli art. 1 cpv. 2 LAEl, 1 LAEl GR e 89 cpv. 1 Cost. 
 
11.2. Anche queste critiche - che sono le ultime che il Tribunale federale deve trattare, siccome in merito a quelle che vengono presentate nei p.ti IV 10 e 11 del ricorso si è già detto nel precedente considerando 5 - non possono essere però condivise.  
 
11.2.1. Contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa, lamentando l'assenza di riferimenti a norme legali o convenzionali, va innanzitutto rilevato che la motivazione a sostegno della decisione di ordinare la trasmissione di "tutte le informazioni e i documenti necessari ad attuare un regolare trasferimento degli impianti", secondo la lista riportata nel considerando 6.1 della sentenza impugnata, risulta dal considerando 5.2.3 dello stesso giudizio e contiene non da ultimo un chiaro riferimento a quanto a suo tempo pattuito tra le parti.  
In tale sede, la Corte cantonale indica in effetti che con il termine di "apparecchi di misura" utilizzato nel p.to 5.1 della convenzione di privativa stipulata il 22/27 ottobre 1997 debbano intendersi "tutti i mezzi necessari alla misurazione del consumo di energia e della rete di distribuzione" aggiungendo inoltre che "il fatto che parte di questi dati siano digitali non cambia nulla" in quanto "non si tratta di oggetti non pattuiti, ma di elementi parte del riscatto che hanno cambiato formato" e che "anche se parte della documentazione e dell'apparecchiatura ora è computerizzata, non è dato concludere che la loro trasformazione digitale faccia una differenza sull'indennizzo da pagare". 
 
11.2.2. Già perché la ricorrente parte dall'errato presupposto che il giudizio impugnato non sia convenientemente motivato e quindi non si confronta con le argomentazioni addotte dai Giudici grigionesi, la critica secondo cui quanto ordinato dalla Corte cantonale nel p.to 1.4 del dispositivo con riferimento all'elenco contenuto nel considerando 6.1 del suo giudizio non va di conseguenza approfondita (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3; sentenze 2C_571/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.1).  
 
Per quanto formulata in maniera conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, stessa cosa vale per la richiesta di riconoscimento di un'indennità espropriativa sulla base dell'art. 26 Cost. In effetti, essa viene presentata partendo dal presupposto che gli obblighi in discussione non risultano né da una base legale né dalla convenzione di privativa (precedente consid. 11.1), mentre il Tribunale amministrativo è giunto a una conclusione opposta, e tale conclusione non è stata confutata. 
 
11.2.3. Nel contempo, per quanto sia lamentata una lesione della LAEl GR, che riconosce la competenza dell'attribuzione dei gestori di rete al Governo grigionese (art. 5 cpv. 3 LAEl GR), rispettivamente dell'art. 1 cpv. 2 LAEl, dell'art. 1 LAEl GR e dell'art. 89 cpv. 1 Cost., secondo cui occorre garantire un approvvigionamento sicuro, va constatato che la ricorrente ha presentato queste critiche già nel capitolo "obblighi imposti al TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.to IV 8).  
Di conseguenza, al riguardo si può rinviare a ciò che le è stato risposto in merito nei precedenti considerandi 10.8.1-10.8.3. 
 
12.  
 
12.1. Respinte tutte le critiche sollevate nel capitolo III, comune al ricorso in materia di diritto pubblico e al ricorso sussidiario in materia costituzionale, e nel capitolo IV, relativo al solo ricorso in materia di diritto pubblico, anche il gravame - trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico - deve essere quindi respinto, siccome infondato.  
Le censure con le quali viene lamentata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) - sollevate nel capitolo V dell'impugnativa sotto il titolo di ricorso sussidiario in materia costituzionale e che vanno esaminate nell'ambito del ricorso ordinario (precedente consid. 1.2) - ricalcano infatti quelle già presentate nell'ambito del ricorso ordinario e non aggiungono nulla a quanto detto fino ad ora. 
 
12.2. Ritenuto che con decreto presidenziale del 25 ottobre 2021 il Tribunale federale ha accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, nel senso dei considerandi (precedente consid. J), occorre però ancora esprimersi sul termine, originariamente stabilito per il 31 dicembre 2021 e indicato nei p.ti 1.1 e 1.2 del dispositivo del giudizio impugnato: da un lato, per il trasferimento di "tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica [...] (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo) che si trovano sul territorio della frazione di Grono"; d'altro lato, per il calcolo dell'indennizzo dal 1° gennaio 2017 in avanti e fino al giorno del trapasso di proprietà, in base ai criteri che risultano dallo stesso p.to 1.2 del dispositivo, che non sono stati messi validamente in discussione e che sono quindi confermati (al riguardo, cfr. anche il considerando 5.3 del giudizio impugnato).  
La fissazione di un nuovo termine, in sostituzione di quello del 31 dicembre 2021, non può però avvenire in questa sede. Va infatti rilevato che le conclusioni delle parti non includono nessuna richiesta esplicita in tal senso. A prescindere da ciò, va inoltre ribadito che la ricorrente è attualmente ancora gestore di rete del comprensorio n. 408, che le era verosimilmente stato attribuito proprio perché era proprietaria della rete di distribuzione (art. 4 segg. LAEl GR). 
Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (art. 5 segg. LAEl), è pertanto opportuno che l'esecuzione del trapasso ordinato dal Tribunale amministrativo grigionese venga coordinata con la procedura di riesame della situazione da parte dell'autorità cantonale competente in materia di determinazione dei comprensori e dei gestori di rete, per altro già prospettata dal Comune di Grono (precedente consid. G; sentenza 2C_237/2014 del 16 luglio 2014 consid. 5.8, in cui si sottolinea che l'aspetto della proprietà della rete e quello della sua gestione sono di fatto strettamente correlati; in senso conforme, cfr. d'altra parte anche RECHSTEINER/WALDNER, op. cit., n. 14 segg., con specifico riferimento ad eventuali modifiche della situazione e alle loro possibili conseguenze sulla designazione dei gestori di rete; Martin Beyeler, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse [curatori], Kommentar zum Energierecht, volume I, 2016, n. 14 e 42 ad art. 3a LAEl; Christoph Jäger/Christophe Scheidegger, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse [curatori], op. cit., n. 20 segg. ad art. 5 LAEl; ALLEN FUCHS/MISCHA MORGENBESSER, Besteht eine Ausschreibungspflicht für die Erteilung von Verteilnetzkonzessionen?, AJP 2010 S. 1099 ff., 1101; KATHRIN S. FÖHSE, op. cit., pag. 134). 
Esclusivamente per fissare un nuovo termine per il trapasso, l'incarto viene quindi restituito al Tribunale amministrativo grigionese, affinché proceda in tal senso, dopo avere interpellato l'autorità cantonale, competente per la definizione dei comprensori e la designazione dei gestori di rete (su indicazione dei Comuni) così come per la loro modifica (art. 4 segg. LAEl GR; art. 9 LAEl GR). 
 
13.  
 
13.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è respinto, poiché infondato. L'incarto è rinviato al Tribunale amministrativo grigionese per la fissazione di un nuovo termine, in sostituzione di quello del 31 dicembre 2021 previsto ai p.ti 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata, nel senso dei considerandi.  
 
13.2. Le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).  
 
13.3. Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 145 I 121 consid. 6). Nonostante il Comune di Grono sia patrocinato da un avvocato, le condizioni per derogare alla regola prevista dall'art. 68 cpv. 3 LTF non sono infatti date (DTF 128 V 124 consid. 5b; 126 V 143 consid. 4b; sentenza 2C_305/2022 del 12 ottobre 2022 consid. 5.3).  
 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. L'incarto è rinviato al Tribunale amministrativo grigionese per la fissazione di un nuovo termine, in sostituzione di quello del 31 dicembre 2021 previsto ai p.ti 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata, nel senso dei considerandi. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, e all'Ufficio federale dell'energia. 
 
 
Losanna, 20 dicembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli