1S.13/2006 27.09.2006
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1S.13/2006 /biz 
 
Sentenza del 27 settembre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio. 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Banca X.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Y.________, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, 
Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, 
casella postale, 6900 Lugano 3, 
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
richiesta di levata dei sigilli, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2006 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Fatti: 
A. 
A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, basata su una comunicazione del 30 gennaio precedente della banca X.________, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), falsa testimonianza (art. 307 CP) e altri reati. Il MPC sospetta che ingenti valori patrimoniali provenienti da attività criminali distrattive, perpetrate in gran parte in Italia da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo agroalimentare italiano B.________, scoperti nel dicembre 2003, sarebbero stati riciclati in Svizzera tra il 1999 e il 2004. Le indagini si sono concentrate su persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle dipendenze della banca X.________. L'importo totale transitato fra il 1999 e il 2004 su conti presso questo istituto di credito e oggetto della citata inchiesta ammonta a circa fr. 100 milioni (al riguardo vedi sentenza 1A.135/2004 del 25 gennaio 2005). 
B. 
Il 28 giugno 2005 il MPC ha esteso l'indagine preliminare di polizia per titolo di riciclaggio anche alla banca. Il 21 febbraio 2006 il MPC ha chiesto alla banca X.________ l'edizione di numerosi documenti concernenti, in particolare, l'organizzazione interna della banca. Il 18 aprile seguente la banca X.________ ha trasmesso all'autorità federale parte della documentazione chiesta: con scritto del 20 aprile 2006 ha poi informato il MPC di non aver dato seguito al predetto ordine per quanto attiene alle prese di posizione scritte dei vari collaboratori, risalenti all'autunno 2004, nonché riguardo ad atti dei vari organismi interni della banca, successivi alla data della comunicazione del 30 gennaio 2004, poiché al suo dire estranei all'oggetto del procedimento. Questi documenti sono stati depositati presso lo studio dell'avv. Y.________. 
C. 
Con ordine di sequestro del 17 maggio 2006 il MPC, assecondata la richiesta di apposizione dei suggelli avanzata dall'avv. Y.________ quale detentore dei documenti, ha ordinato il sequestro della predetta documentazione, misura eseguita il giorno seguente presso il menzionato studio legale. Il 7 giugno 2006 il MPC ha presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale una richiesta di levata dei sigilli, da effettuare in presenza del detentore dei documenti. La Corte dei reclami penali ha offerto al legale la possibilità di esprimersi. La banca X.________ ha chiesto di respingere l'istanza. Con decisione dell'8 agosto 2006 la Corte dei reclami penali ha accolto l'istanza e ha ordinato la levata dei sigilli. 
D. 
Avverso questa decisione la banca X.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, di annullare la decisione impugnata e di restituirle i documenti suggellati. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1). 
1.2 Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge sul Tribunale penale federale, del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG, le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 PP, applicabili per analogia (cfr. DTF 130 I 234 consid. 2.1, 130 II 306 consid. 1.2). 
1.3 È pacifico che la perquisizione di carte e il loro suggellamento costituiscono una misura coercitiva (DTF 131 I 52 consid. 1.2.2, 130 II 302 consid. 3.1, 130 IV 154 consid. 1.2), impugnabile dinanzi alla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 2 cpv. 1 cifra 4 del regolamento del Tribunale federale, secondo la modifica del 23 marzo 2004). 
1.4 La ricorrente, richiamando l'art. 214 cpv. 2 PP, secondo cui il diritto di reclamo spetta alle parti e a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno, sostiene che sarebbe legittimata a ricorrere poiché detentrice delle carte poste sotto suggello. L'assunto è manifestamente infondato. 
1.4.1 Secondo la costante giurisprudenza relativa all'art. 69 cpv. 3 PP soltanto il detentore delle carte può chiederne il suggellamento, e opporsi quindi in seguito al loro dissuggellamento; altre persone, come per esempio l'imputato o il titolare del conto non sono per contro legittimati a farlo (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155, 116 Ib 106 consid. 2a/aa pag. 110, 111 Ib 50 consid. 3b). È pacifico che di regola, trattandosi di documenti bancari, questa facoltà spetti alla banca. 
1.4.2 Il caso di specie è tuttavia diverso. In effetti, la banca, dopo aver trasmesso al MPC la quasi totalità dei documenti richiesti, si è scientemente spossessata degli atti litigiosi, deponendoli presso un terzo, segnatamente presso lo studio legale dell'avv. Luca Macellini. È presso questo studio, e non negli uffici della ricorrente, che i documenti sono stati sequestrati: è stato poi, rettamente, il legale, quale detentore delle carte (art. 69 cpv. 3 PP), a chiederne il suggellamento. Soltanto quest'ultimo, e non la ricorrente, avrebbe quindi potuto opporsi alla richiesta di dissuggellamento del MPC. La ricorrente ha infatti volutamente scelto di separarsi dagli atti litigiosi, consegnandoli a uno studio legale, presumibilmente per motivi inerenti alla tutela del segreto professionale (al riguardo cfr. DTF 132 IV 63; sentenza 1A.283/2003 del 18 novembre 2004). Essa deve quindi assumere gli inconvenienti derivanti da questa deliberata scelta (cfr. DTF 121 II 459 consid. 2c pag. 462, 114 Ib 156 consid. 2a pag. 159). Questa soluzione non comporta d'altra parte alcuna diminuzione della protezione giuridica, ritenuto che nulla impediva al detentore dei documenti, ossia al legale, di opporsi personalmente alla richiesta di dissuggellamento. Né nella fattispecie essa è costitutiva di un formalismo eccessivo, ritenuto che gli inconvenienti legati alla menzionata scelta erano perfettamente percettibili sia dalla ricorrente sia dal suo legale. Non sussistono d'altra parte motivi che imporrebbero di estendere la tutela giuridica all'autore di documenti che si trovano nel possesso di terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa). Del resto, anche nella sentenza richiamata dalla ricorrente a sostegno della sua legittimazione è stato stabilito che solo il detentore delle carte può chiederne il suggellamento, opporsi al loro dissuggellamento ed essere considerato quindi quale parte ai sensi dell'art. 214 cpv. 2 PP (sentenza 1S. 28/2005 del 27 settembre 2005, consid. 2.4.2, 2.4.3 e 2.5). 
2. 
3. 
3.1 Ne segue che alla ricorrente dev'essere negata la legittimazione a ricorrere e il gravame dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale penale federale. 
Losanna, 27 settembre 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: