1P.271/2000 19.05.2000
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1P.271/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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19 maggio 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte, Nay e Catenazzi. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
___________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 3 maggio 2000 presentato da A.________, Cevio, patrocinato dall'avv. Mauro von Siebenthal, Locarno, contro la decisione emessa il 24 marzo 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, in materia di procedimento penale (decreto d'accusa); 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con decreto d'accusa del 9 febbraio 2000 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha proposto la condanna di A.________ a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione secondo l'art. 253 CP; l'accusato avrebbe, il 10 aprile 1990, usando inganno, indotto un notaio ad attestare in un rogito un fatto di importanza giuridica contrario al vero. 
 
A.________ ha impugnato il decreto dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), facendo valere la prescrizione dell' azione penale. La Corte cantonale ha respinto il ricorso con sentenza del 24 marzo 2000. 
 
B.- A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale; chiede l'annullamento del giudizio stesso e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per una nuova decisione e per l'abbandono del procedimento penale nel senso dei considerandi. 
Il ricorrente censura l'applicazione arbitraria degli art. 70 e 253 CP da parte della Corte cantonale. Chiede inoltre che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo. 
 
 
C.- Non sono state chieste osservazioni. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 124 I 11 consid. 1). 
 
2.- Salvo eccezioni, che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria (DTF 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a, 123 I 87 consid. 5). In quanto il ricorrente chiede, oltre che l'annullamento della sentenza impugnata, il rinvio degli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio e l'abbandono del procedimento penale nel senso dei considerandi, il ricorso è quindi inammissibile. 
 
3.- a) Secondo l'art. 207 CPP/TI il decreto d'accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Pretore, in materia di contravvenzioni (cpv. 1), rispettivamente, per i delitti e i crimini, il suo deferimento al giudice di merito competente nei casi di lieve entità e quando il Procuratore pubblico ritenga adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa (cpv. 2). 
L'art. 212 cpv. 1 CPP/TI stabilisce che il decreto d'accusa può essere impugnato per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201-205, applicati per analogia. Ne consegue che l'accusato e la parte civile possono far valere la nullità del decreto di accusa per vizio di forma, l'incompetenza delle Assise indicatevi e le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (cfr. art. 201 cpv. 1 CPP/TI). 
 
L'imputato che omette di adire la CRP non perde tuttavia la possibilità di censurare gli eventuali difetti del decreto d'accusa, poiché li potrà sempre far valere durante il pubblico dibattimento (cfr. sentenza del 24 marzo 1998 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello in re C., consid. 1c, pubblicata in Rep. 
1998, pag. 370 segg.). La sentenza con cui la CRP respinge il gravame conferma quindi la decisione del Procuratore pubblico di rinviarlo a giudizio; essa non pone pertanto fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI; DTF 115 Ia 311 consid. 2a, 114 Ia 179, pag. 180, decisione inedita del 19 agosto 1998 in re B.J., consid. 1a). 
 
 
 
In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore, RU 2000 417), non trattandosi di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione può cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); quando il ricorso di diritto pubblico secondo quest'ultimo capoverso non sia ammissibile o non sia stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale. Lo stesso art. 87 OG previgente, ove fosse stata censurata la violazione dell'art. 4 vCost. , presupponeva il verificarsi di un danno irreparabile per l'interessato (DTF 115 Ia 311 consid. 2b). 
 
b) Il ricorrente sostiene che se la CRP avesse accolto il suo ricorso contro il decreto di accusa, il procedimento penale nei suoi confronti sarebbe stato abbandonato: 
il giudizio impugnato gli causerebbe pertanto un danno irreparabile. 
 
La censura non regge. Secondo la costante giurisprudenza, la decisione di rinvio a giudizio dinanzi alla competente autorità giudicante non arreca all'accusato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (DTF 123 IV 252 consid. 1, 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 consid. 
b), ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476, n. 11). In effetti, un prolungamento della durata di una causa o un aumento dei suoi costi costituiscono soltanto pregiudizi di fatto e non di diritto: 
la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale (DTF 122 I 39 consid. 1a/bb). Il giudizio della CRP impugnato, che conferma la decisione di rinvio a giudizio emanata dal Procuratore pubblico, non è definitivo (cfr. art. 205 CPP/TI) né anticipa quello sulla colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice di merito adito, davanti al quale il ricorrente può ancora censurare gli asseriti difetti del decreto d'accusa (cfr. sentenza del 24 marzo 1998 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello, citata). Non deriva quindi dalla decisione impugnata al ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 87 OG (DTF 115 Ia 311 consid. 2c; Hauser/Schweri, op. 
cit. , pag. 351, n. 16 segg. ; Niccolò Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, pag. 335 ad art. 205; cfr. 
 
anche Rep. 1979, pag. 191, nota al piede n. 1, relativa all'art. 164 vCPP/TI). 
 
4.- Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'istanza di effetto sospensivo; essa è peraltro sprovvista di motivazione e sarebbe pertanto inammissibile (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 380). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 maggio 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,