4A_644/2023 28.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_644/2023  
 
 
Sentenza del 28 febbraio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG, 
patrocinata dagli avv.ti Yasar Ravi e Nikolas Atasayar, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereda, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2022.152). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con transazione del 5 gennaio 2021 le tre società A.________ AG, C.________ SA e D.________ AG (rappresentate da E.________), da una parte, e B.________, dall'altra, hanno dichiarato di accettare le decisioni emanate il 24 settembre 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano in diverse procedure e di ritirare eventuali impugnative interposte contro le stesse. Le tre società si sono inoltre impegnate solidalmente a pagare fr. 200'000.-- a B.________ (di cui fr. 20'000.-- entro il 15 gennaio 2021 e i rimanenti fr. 180'000.-- in tre rate da fr. 60'000.-- entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2021) e pattuito che, in caso di ritardo di uno dei pagamenti, l'intero saldo scoperto sarebbe diventato automaticamente e immediatamente esigibile e B.________ avrebbe potuto pretendere sullo stesso interessi di mora del 7 %. 
Dopo aver unicamente ricevuto un versamento di fr. 20'000.--, il 3 dicembre 2021 B.________ ha escusso la A.________ AG per l'incasso di complessivi fr. 180'000.-- oltre interessi (indicando quale causa del credito "Debitore solidale con C.________ SA e D.________ AG Accordo 5 gennaio 2021: punti 2/3, scoperto") e di fr. 30'000.-- oltre interessi (per "Contratto di locazione 05.01.2021, canoni scoperti luglio-dicembre 2021"). L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con decisione 15 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, in parziale accoglimento di un'istanza di B.________, ha rigettato in via provvisoria tale opposizione limitatamente a fr. 180'000.-- oltre interessi. 
 
B.  
Con sentenza 26 aprile 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato il 28 novembre 2022 dalla A.________ AG avverso la decisione pretorile. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 2 giugno 2023 la A.________ AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla 
Con decreto 17 luglio 2023 al ricorso è stato negato il postulato effetto sospensivo. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il rimedio è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo, il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso deve contenere delle conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso al Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2).  
In concreto la ricorrente si limita a postulare l'annullamento della sentenza impugnata. Nonostante l'assenza di domande di giudizio specifiche, dai motivi del ricorso si evince che la ricorrente considera che "i reciproci crediti sono stati interamente compensati tra le parti" e che essa desidera quindi ottenere la reiezione integrale dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. 
 
1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
1.5. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 143 V 19 consid. 1.2).  
Al suo rimedio la ricorrente allega uno scritto 18 marzo 2021 dell'opponente all'Ufficio di esecuzione di Lugano, contenente una "richiesta di ritirare l'esecuzione per l'importo di fr. 200'000.--". La ricorrente afferma che tale documento "non era emerso in precedenza" e che "risulta essenziale produrl[o] a fronte della motivazione della CEF, che riprende quella pretorile, secondo cui gli accordi tra le parti di novembre/dicembre 2020 sono antecedenti (e quindi irrilevanti) ai fini dell'accordo di gennaio 2021". 
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la rilevanza dei fatti che tale scritto proverebbe non è stata determinata dal giudizio qui impugnato (il quale peraltro, come si vedrà, vi si riferisce solo a titolo abbondanziale; v. infra consid. 2.3 in fine). Come lei stessa ammette, tali fatti erano controversi già nel processo di prima istanza e del resto, come risulta dalla decisione cantonale, la ricorrente li aveva già discussi con il suo appello. La condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre un mezzo di prova nuovo dinanzi al Tribunale federale non è quindi soddisfatta. 
 
2.  
In concreto è litigiosa l'eccezione di compensazione sollevata dall'escussa, qui ricorrente, al fine di infirmare il riconoscimento di debito e impedire così il rigetto provvisorio della sua opposizione. 
 
2.1. L'art. 82 LEF prevede che, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (cpv. 1). Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (cpv. 2).  
La procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è una procedura documentale ("Urkundenprozess") il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 con rinvii). Il giudice accerta unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore procedente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se l'escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni liberatorie (DTF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). 
L'escusso può avvalersi di ogni argomento di diritto civile - eccezioni o obiezioni - atto a invalidare il riconoscimento di debito (DTF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), segnatamente la compensazione (art. 120 segg. CO; sentenze 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1; 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1). Egli deve rendere verosimile mediante documenti (art. 177 et 254 cpv. 1 CPC; sentenza 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 4) l'esistenza, l'importo e l'esigibilità del credito compensante (sentenze 5A_972/2022 del 5 ottobre 2023 consid. 4.1; 5A_66/2020 citata consid. 3.3.1; 5A_139/2018 citata consid. 2.6.1 e 2.6.2). 
 
2.2. Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito con il proprio credito (art. 120 cpv. 1 CO).  
Affinché vi sia compensazione, la legge esige quindi un rapporto di reciprocità tra due persone, le quali sono ciascuna titolare di una pretesa contro l'altra (DTF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3). 
 
2.3. Nel caso concreto la Corte cantonale, dopo aver ricordato che per il Pretore la transazione del 5 gennaio 2021 costituiva un valido riconoscimento di debito per il pagamento di fr. 200'000.-- (art. 82 cpv. 1 LEF), ha esaminato l'eccezione di compensazione sollevata dall'escussa (art. 82 cpv. 2 LEF) con un suo credito per dei lavori di risanamento di una facciata di uno stabile a X.________ in Italia. In proposito, i Giudici cantonali hanno osservato che la qui ricorrente non aveva contestato che la mandante di tali lavori era la F.________ Srl e che la mandataria era la A.________ Srl. Per la Corte cantonale, la compensazione del debito della A.________ AG verso B.________ con la pretesa della sua partecipata italiana A.________ Srl nei confronti della F.________ Srl, la cui personalità giuridica è distinta da quella del suo socio di maggioranza e amministratore di fatto B.________, non era possibile data l'assenza di reciprocità degli obblighi giusta l'art. 120 cpv. 1 CO. Una compensazione sarebbe stata ipotizzabile soltanto se la A.________ AG avesse reso verosimile, in primo luogo, che la sua partecipata A.________ Srl le aveva ceduto la pretesa e, in secondo luogo, che l'interposizione della F.________ Srl, quale schermo dietro il quale si nasconderebbe B.________, era manifestamente abusiva (cosiddetto "Durchgriff"). Secondo i Giudici cantonali il primo presupposto non era invece stato reso verosimile e il secondo neppure era stato allegato.  
La Corte cantonale ha poi aggiunto che "se stesse la tesi della reclamante", secondo la quale B.________ e E.________ si sarebbero messi d'accordo per compensare, attraverso i lavori di risanamento della facciata dello stabile in Italia, i reciproci debiti esistenti tra loro (e le relative società connesse), "non si spiegherebbe del resto perché E.________, dopo la sospensione dei lavori, avrebbe firmato la transazione del 5 gennaio 2021 anche per conto della A.________ AG senza riserve". 
 
2.4. La ricorrente lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti e una violazione del diritto federale.  
 
2.4.1. Essa ribadisce che non sarebbe stato sufficientemente analizzato "il rapporto che legava le società a cui E.________ forniva costantemente consulenza e aiutava nelle scelte, ossia A.________ Srl e A.________ AG da una parte e B.________ (e la F.________Srl) dall'altra". A suo dire, dallo scambio di e-mail tra B.________ e E.________ figurante agli atti, emergerebbe infatti che l'accordo tra le parti era quello "di compensare i crediti personali di B.________ (...) con quelli relativi al rifacimento della facciata di X.________ (di proprietà della F.________Srl, società di cui B.________ è socio al 95 %) ". A sostegno dell'adempimento del requisito di reciprocità degli obblighi dell'art. 120 cpv. 1 CO, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di aver allegato e reso verosimile dinanzi alla Corte cantonale che la sua partecipata A.________ Srl le aveva ceduto il credito contro la F.________ Srl (allegazione che i Giudici cantonali avrebbero trascurato, in violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.) e afferma, in secondo luogo, che il principio di trasparenza ("Durchgriff") sarebbe "indubbiamente applicabile" alla posizione di B.________ e della sua società F.________ Srl: i documenti agli atti renderebbero infatti verosimile sia l'identità economica tra di loro sia il fatto che l'opponente invocherebbe l'indipendenza giuridica della sua società al solo scopo di impedire la compensazione, malgrado l'accordo tra le parti di intrecciare i diversi negozi giuridici.  
Contrariamente a quanto sembra aver inteso la ricorrente, in sede di reclamo i Giudici cantonali non le hanno rimproverato di non aver allegato l'avvenuta cessione in suo favore del credito della A.________ Srl, ma di non averla resa verosimile (v. supra consid. 2.3); la critica di lesione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., che in ogni modo non soddisfa le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, cade quindi nel vuoto. Per i Giudici cantonali, a mancare era invece l'allegazione secondo cui la distinzione tra la società F.________ Srl e B.________ era manifestamente abusiva secondo il principio di trasparenza. La ricorrente non contesta quest'ultimo rimprovero (conferma anzi che "la questione del Durchgriff" era stata tematizzata "esclusivamente" dalla Corte cantonale) e si limita a presentare l'allegazione di tale fatto per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. L'allegazione è tuttavia inammissibile in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF, norma che non intende permettere a una parte di addurre nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova per sanare in tal modo la propria negligenza (v. DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; v. supra consid. 1.5). 
Ora, alla luce dell'inammissibilità di tale allegazione, l'argomentazione ricorsuale (che peraltro mescola indiscriminatamente critiche in fatto e in diritto) risulta già del tutto inidonea a dimostrare che la Corte cantonale avrebbe dovuto ritenere verosimile l'adempimento del requisito di reciprocità degli obblighi previsto dall'art. 120 cpv. 1 CO e, con esso, l'eccezione di compensazione sollevata dalla ricorrente. Insufficientemente motivato (art. 42 cpv. 2 LTF; v. supra consid. 1.3), su questo punto il rimedio è irricevibile, senza che occorra esaminarlo più in dettaglio. 
 
2.4.2. La ricorrente sostiene poi che i Giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio per aver accertato che la transazione del 5 gennaio 2021 era avvenuta prima della sospensione dei lavori di risanamento in Italia, per cui non avrebbero potuto utilizzare tale circostanza a sostegno della propria decisione. A dire della ricorrente, la sospensione sarebbe avvenuta soltanto il 12 novembre 2021 "a seguito del mancato adempimento del contratto da parte di B.________ (e [del]la F.________Srl) ".  
La ricorrente non spiega tuttavia in che modo l'eliminazione dell'asserito vizio potrebbe influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 1.4). La Corte cantonale ha infatti inserito la predetta circostanza in un argomento meramente abbondanziale (v. supra consid. 2.3 in fine). Anche su questo punto il ricorso risulta così irricevibile per carente motivazione. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 15 giugno 2023 con le quali l'opponente si è opposto all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 febbraio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
La Cancelliera: Antonini