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Regesto

Imposizione sul tabacco, protezione dei prezzi, ammenda disciplinare (art. 127 cpv. 1 lett. d, art. 146 AVS; art. 94 dell'ordinanza del Consiglio federale concernente l'imposizione sul tabacco del 30 dicembre 1947/4 giugno 1962/6 ottobre 1967).
1. L'art. 94 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco, che dichiara in via di massima vincolante il prezzo di vendita al minuto indicato sugli imballaggi dei manufatti del tabacco, č coperto dall'art. 127 cpv. 1 lett. d AVS: esso č, quindi, valido (consid. 2).
2. Ammenda disciplinare (art. 146 AVS) in caso di sorpasso del ribasso massimo stabilito dall'art. 94 cpv. 4 lett. a dell'ordinanzasull'imposizione del tabacco. Se l'autore ha violato l'ordinanza parecchi giorni di seguito, si puň infliggergli un'ammenda per ciascun giorno. Misura dell'ammenda (consid. 3).