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Regesto

Ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni delle commissioni federali di stima; art. 105 cpv. 2 OG (nuovo testo introdotto dalla LF del 4 ottobre 1991, in vigore dal 15 febbraio 1992).
Nonostante che le Commissioni federali di stima siano "autorità giudiziarie" ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG, il Tribunale federale rivede liberamente gli accertamenti di fatto, poiché le disposizioni speciali della legge d'espropriazione relative al ricorso di diritto amministrativo derogano a questa disposizione dell'OG (consid. 1).
Espropriazione; metodo di calcolo dell'indennità per una striscia di terreno, gravata dapprima da una servitù di elettrodotto, e poi espropriata per la realizzazione di pannelli e colline di protezione fonica; art. 19 cpv. 1 lett. a e art. 21 LEspr.
1. Metodo e principi applicabili al calcolo di un'indennità per la costituzione di una servitù (consid. 4a e b).
2. In concreto, il metodo adottato dalla Commissione federale di stima, consistente nel dedurre dall'indennità per l'espropriazione definitiva della striscia di terreno gli importi - previamente adattati al rincaro intervenuto - versati a suo tempo ai proprietari per la servitù di elettrodotto, conduce ad un risultato compatibile con gli art. 19 lett. a e art. 21 cpv. 1 LEspr (consid. 5).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 105 cpv. 2 OG, art. 19 cpv. 1 lett. a e art. 21 LEspr, art. 19 lett. a e art. 21 cpv. 1 LEspr