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Regesto

Legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza contro l'inquinamento fonico e ordinanza contro l'inquinamento atmosferico) e diritto edilizio cantonale e comunale.
1. Rimedi giuridici: una decisione relativa a una licenza edilizia è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo, in quanto sia invocata una violazione delle norme federali sulla protezione dell'ambiente; il ricorso di diritto pubblico è ammissibile per far valere la violazione del diritto edilizio cantonale e comunale autonomo (consid. 1).
2. Le immissioni vanno giudicate in primo luogo alla stregua dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico e di quella contro l'inquinamento atmosferico. L'ordinanza contro l'inquinamento fonico esige che siano determinati gradi di sensibilità (art. 43 seg. OIF). L'applicazione, rispettivamente, del diritto cantonale o comunale sulla protezione dell'ambiente, in luogo e vece del diritto federale in tale materia, viola il diritto federale (consid. 4a).
3. Modo di procedere per la determinazione dei gradi di sensibilità e per il controllo della conformità del progetto litigioso all'OIF (consid. 4b).
4. Portata del diritto edilizio cantonale e comunale in relazione alle disposizioni del diritto federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 5).