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Regesto

OCF che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa, del 22 ottobre 1980.
1. L'art. 100 lett. b n. 3 OG è applicabile ove la causa concerna il rilascio di un permesso di dimora, ma non in un caso ove si tratti esclusivamente di pronunciarsi sull'applicabilità dell'OCF (consid. 2a, b).
2. Fuori dei casi particolari enumerati negli art. 2 e 3 OCF, incombe all'autorità cantonale di decidere sull'assoggettamento alle misure limitative adottate dal Consiglio federale; la decisione emanata su questo punto è quindi impugnabile con ricorso di diritto amministrativo (consid. 2c). È lasciata aperta la questione se la legittimazione ricorsuale spetti non solo al datore di lavoro, ma anche allo straniero (consid. 2d).
3. Nozione di attività lucrativa ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 ODDS (consid. 4b). Nella fattispecie, le funzioni che dovrebbero esercitare due suore in un pensionato non possono essere assimilate, sotto il profilo obiettivo, ad un'attività lucrativa (consid. 4c).

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Referenzen

Artikel: art. 100 lett. b n. 3 OG, art. 3 cpv. 1 ODDS