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Regesto

Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. Art. 21 cpv. 3 dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 ottobre 1980 che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa (RS 823.21). Obbligo di conformarsi a un contratto collettivo di lavoro e LOCCL (RS 221.215.311).
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo ove la decisione impugnata sia fondata su di un regolamento cantonale che riprende il testo di una disposizione del diritto federale (consid. 3b).
2. Il senso dell'art. 100 lett. b n. 3 OG non può essere quello d'impedire a un datore di lavoro svizzero di ricorrere al Tribunale federale quando non intende conformarsi alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro e l'autorità cantonale si è pronunciata a favore del rilascio del permesso per il lavoratore straniero che egli desidera assumere (consid. 3c, d).
3. L'applicazione di un contratto collettivo di lavoro a un datore di lavoro che non ne fa parte viola, ove non siano adempiuti i presupposti stabiliti dalla LOCCL, quest'ultima e va oltre quanto richiesto dall'art. 21 cpv. 3 dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 ottobre 1980 che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa, nella misura in cui tale applicazione non si limita a garantire agli stranieri un trattamento analogo a quello degli Svizzeri per ciò che riguarda le condizioni di salario e di lavoro (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 100 lett. b n. 3 OG