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Regesto

Estradizione; art. 7 cpv. 1 e 8 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; Decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione stessa, art. 2 ad art. 7 e 8.
Il Tribunale federale č tenuto a rifiutare l'estradizione se la stessa č chiesta a dipendenza di fatti commessi, almeno in parte, sul territorio svizzero (consid. 3) o se la persona reclamata č perseguita in Svizzera per i fatti motivanti la domanda di estradizione (consid. 4), salvo che l'estradizione debba comunque essere accordata a dipendenza di altre infrazioni commesse sul territorio dello Stato richiedente.