5A_250/2022 08.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_250/2022  
 
 
Sentenza dell'8 agosto 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Mattia Tonella e Milo Bernasconi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Corrado Cavalli, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinata dagli avv.ti Mattia Tonella e Milo Bernasconi, 
interveniente. 
 
Oggetto 
azione confessoria con riconvenzione di cancellazione o spostamento di servitù, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 febbraio 2022 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.52). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel 2013 il Municipio di X.________ ha rilasciato a A.________, proprietario della particella n. 1688 RFD di X.________ (sezione di Y.________), la licenza di costruzione per la sistemazione esterna e la realizzazione di una piscina. Tale sistemazione era prevista sul tracciato ovest di un diritto di passo pedonale costituito a favore dell'attiguo fondo n. 1691 di proprietà di B.________, diritto che consente di raccordare tale fondo a un sentiero comunale tramite due percorsi distinti (uno a est e l'altro, appunto, a ovest) sulla particella n. 1688. 
In accoglimento di una petizione 16 ottobre 2015 di B.________ nei confronti di A.________, con decisione 22 aprile 2020 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (dopo aver ammesso l'intervento adesivo della moglie di A.________, C.________) ha ingiunto a A.________ di mantenere libero e praticabile il tracciato del diritto di passo iscritto a favore della particella n. 1691, in particolare di non edificare la piscina secondo la licenza edilizia rilasciatagli, e ha deciso di restituire a B.________ la garanzia di fr. 10'000.-- da lei depositata nell'ambito del precedente procedimento cautelare. Il Pretore ha invece respinto l'azione riconvenzionale presentata da A.________ al fine di modificare la predetta servitù nel senso che sia esercitata soltanto sul tracciato est. 
 
B.  
Mediante sentenza 28 febbraio 2022 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile. In merito all'azione riconvenzionale, il Tribunale d'appello ha scartato la possibilità che la modifica richiesta possa avvenire in applicazione dell'art. 742 cpv. 1 CC: atteso che la proprietaria del fondo dominante ha già il diritto di utilizzare il tracciato est del fondo serviente, non si tratta infatti di spostare la servitù da un percorso (ovest) a un altro (est). Secondo la Corte cantonale, la riconvenzione richiede piuttosto una cancellazione parziale della servitù, ma i presupposti dell'art. 736 cpv. 2 CC per una riduzione del diritto di passo non sono realizzati, segnatamente per il motivo che, dopo la costituzione nel 1988, la situazione non è mutata al punto da trascendere lo scopo originario della servitù (ossia raggiungere dal fondo dominante il sentiero comunale utilizzando due percorsi diversi sul fondo serviente). 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 4 aprile 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Egli ha chiesto in via principale di respingere la petizione, di liberare la garanzia in proprio favore e di accogliere la sua azione riconvenzionale, in via subordinata di rinviare la causa all'autorità precedente per nuova decisione (con messa a carico di B.________ di tutte le spese e ripetibili). 
 
Mediante decreto presidenziale 27 aprile 2022 al gravame è stato negato il postulato effetto sospensivo (che era stato chiesto dal ricorrente con riferimento alle spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede e con riferimento alla restituzione della garanzia). 
 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorrente non contesta che il suo gravame è stato interposto in una causa pecuniaria il cui valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- esatta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'ammissibilità di un ricorso in materia civile, né per l'azione principale (fr. 9'980.--) né per l'azione riconvenzionale (fr. 17'507.05; v. anche art. 53 cpv. 1 LTF).  
Se il requisito del valore di lite non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), vale a dire una questione che dà luogo a un'incertezza qualificata che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2). Quando un ricorso è ammissibile solo a condizione che si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale, il ricorrente deve spiegare la ragione per la quale questa condizione è adempiuta (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 501 consid. 1.3). La nozione di questione di diritto di importanza fondamentale è da interpretare in modo restrittivo (DTF 140 III 501 consid. 1.3). 
Nel caso concreto, il ricorrente considera che la questione a sapere se, sulla base dell'art. 742 CC, sia possibile spostare un diritto di passo su un altro diritto di passo che già esiste sullo stesso fondo serviente sarebbe di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. A suo dire, l'applicazione dell'art. 742 CC in una tale fattispecie potrebbe potenzialmente concernere innumerevoli casi e (richiamandosi anche a un parere del prof. dott. D.________) non risulta essere stata risolta dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Il ricorrente non si cura però di approfondire la sua prima asserzione e, quanto alla seconda, dimentica che il solo fatto che questo Tribunale non si sarebbe ancora espresso al riguardo non basta a qualificare la questione di importanza fondamentale (v. DTF 143 II 425 consid. 1.3.2). L'argomentazione ricorsuale appare quindi insufficiente a giustificare una deroga al requisito del valore litigioso minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Ad ogni modo, a ben guardare (anche alla luce della motivazione della sentenza cantonale e del ricorso qui all'esame) la presente causa pare piuttosto comportare una mera applicazione al caso concreto dei principi sviluppati dalla giurisprudenza in relazione agli art. 736 cpv. 2 e 742 cpv. 1 CC, per cui non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (v. DTF 143 II 425 consid. 1.3.2). Il ricorso in materia civile si rivela così inammissibile. 
 
1.2. In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la lesione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF).  
Nel gravame all'esame, il ricorrente si limita a sollevare la lesione di norme di rango legislativo, in particolare dell'art. 742 CC,e (salvo un superficiale, e quindi insufficiente, accenno all'arbitrio) non si prevale di alcuna lesione di diritti costituzionali. Anche trattato quale ricorso in materia costituzionale, il rimedio sfugge pertanto a un esame di merito. 
 
2.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini