2C_543/2022 29.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_543/2022  
 
 
Sentenza del 29 settembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Daniele Meier, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permessi per frontalieri UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 giugno 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.466). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. In tempi diversi, i cittadini italiani F.________, residente a Q.________ (I), D.________, residente a R.________ (I), G.________, residente a S.________ (I), B.________, residente a T.________ (I), e A.________, residente a U.________ (I), hanno ottenuto un permesso per frontalieri UE/AELS. F.________ e D.________, il 9 giugno 2015 (con termine di controllo l'8 giugno 2020), G.________ il 3 luglio 2015 (con termine di controllo il 2 luglio 2020), B.________ il 1° febbraio 2016 (con termine di controllo il 31 gennaio 2021), A.________ il 22 maggio 2017 (con termine di controllo il 21 maggio 2022). Per ognuno di loro, il motivo era l'assunzione presso la H.________ Sagl di V.________ (TI).  
Il 2 agosto 2018 rispettivamente il 28 marzo 2019, i cittadini italiani C.________, residente a W.________ (I), e E.________, residente a X.________ (I) hanno chiesto il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS, anch'essi per svolgere un'attività per la H.________ Sagl di V.________. 
 
A.b. Fino a fine 2018, la H.________ Sagl aveva sede legale presso lo Studio fiduciario I.________ in yyy a V.________; in seguito, presso la J.________ Sagl, ma allo stesso indirizzo.  
In base al registro di commercio, la ditta ha per scopo.... B.________ ne è il direttore, mentre K.________ ne è il gerente. 
 
B.  
 
B.a. Con decisioni del 28 marzo 2019, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato i permessi per frontalieri a suo tempo rilasciati a F.________, D.________, G.________, B.________ e A.________. Nel contempo, con decisioni del 28 marzo 2019 e del 18 luglio 2019 ha negato il rilascio di un permesso per frontalieri a C.________ e a E.________. In tutti questi casi, le autorità migratorie hanno giustificato le loro decisioni con l'assenza dello svolgimento di un'attività reale, effettiva e duratura in Svizzera da parte della H.________ Sagl, di modo che la stessa non poteva essere riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone straniere e quelli che si definivano come suoi dipendenti non potevano prevalersi della qualità di lavoratori frontalieri UE/AELS.  
 
B.b. Su ricorso, la liceità dei citati provvedimenti è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (decisione unica del 2 settembre 2020) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi con unica sentenza del 2 giugno 2022, che respinge il gravame nella misura in cui non è diventato privo di oggetto (situazione di G.________).  
 
C.  
 
C.a. Con unico ricorso in materia di diritto pubblico del 6 luglio 2022, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________ hanno impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento rispettivamente la riforma, con contestuale conferma e/o rilascio dei permessi per frontalieri UE/AELS. Domandano inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.  
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa. Il Consiglio di Stato ticinese si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto del 14 luglio 2022, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta, nel senso dei considerandi. Con replica del 10 ottobre successivo, gli insorgenti hanno riaffermato la loro posizione, producendo nuova documentazione a sostegno della reale attività della datrice di lavoro. 
 
C.b. Il 13 luglio 2023, il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato che il rapporto di lavoro tra F.________ e la H.________ Sagl è terminato il 30 giugno 2023, di modo che l'impugnazione contro la revoca pronunciata nei suoi confronti era divenuta priva di oggetto.  
Postulando lo stralcio del ricorso di F.________, ha protestato spese e ripetibili in considerazione del buon fondamento del gravame da lui a suo tempo presentato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è diretta contro una pronuncia resa dal Tribunale amministrativo ticinese in un litigio che riguarda il diritto degli stranieri. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Già perché gli insorgenti sono di nazionalità italiana e possono di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge tuttavia alla citata clausola d'eccezione (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 1.1).  
Il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da persone (ricorrenti 1-5) che hanno legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che esso va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Pur interrogandosi sull'opportunità della scelta, da parte delle autorità cantonali di ricorso, di esprimersi sulle varie fattispecie litigiose nell'ambito di un unico giudizio, tenuto conto dello stadio della procedura, per altro relativa a casi concernenti lo stesso tipo di permesso, anche il Tribunale federale rinuncia infatti a disgiungere le differenti cause, pronunciandosi nell'ambito di un'unica sentenza. 
 
1.2. A seguito della comunicazione del 13 luglio 2023 (precedente consid. C.b), per quanto formulato dal ricorrente 6, l'impugnativa dev'essere però considerata come priva di oggetto e stralciata dai ruoli (DTF 139 I 206 consid. 1.1; sentenza 2C_222/2017 del 29 novembre 2017 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 144 II 1).  
Per quanto riguarda le spese e le ripetibili, sulle quali occorre pronunciarsi tenendo conto della situazione prima del sopraggiungere del motivo che termina la lite rispettivamente del presumibile esito della stessa (sentenze 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 3; 2C_909/2017 del 17 aprile 2018 consid. 3.3 e 3.4), cfr. il successivo considerando 7. 
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, alla luce dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4).  
Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). 
 
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura specifica (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio denunciato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al querelato giudizio (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Già perché portano delle date posteriori a quella della sentenza cantonale (2 giugno 2022), le condizioni per prendere in considerazione i documenti 2-5 (del 21/28 e 29 settembre rispettivamente 7 e 10 ottobre 2022), che gli insorgenti accludono alla replica, non sono adempiute. 
 
3.  
 
3.1. Al pari del Consiglio di Stato, la Corte cantonale ha tutelato l'agire delle autorità migratorie ticinesi. Esposto il quadro legale e fatto un paragone tra le infrastrutture delle due società, anch'essa ha infatti concluso che la H.________ Sagl non aveva una propria operatività effettiva, ma andava considerata una ramificazione su suolo svizzero della L.________ Srl, con sede a Z.________ (I), ragione per la quale le condizioni per riconoscere il diritto a un permesso per frontalieri UE/AELS a persone che la indicavano come datrice di lavoro Svizzera non erano date (giudizio impugnato, consid. 4).  
 
3.1.1. Sottolineata l'assenza di un segretariato interno alla società, poiché lo stesso era garantito dalla J.________ Sagl e, in questo contesto, da K.________ e M.________, il Tribunale amministrativo ticinese ha considerato irrilevanti una serie di aspetti. Tra essi il fatto che, durante la procedura di ricorso, la H.________ Sagl ha presentato dei documenti contabili, è stata oggetto di controlli da parte della Commissione professionale paritetica cantonale della tecnica delle costruzioni, ha investito nella formazione dei suoi dipendenti, ha pagato i contributi di legge, i premi assicurativi e gli stipendi, ed ha emesso delle fatture (giudizio impugnato, consid. 4.2).  
 
3.1.2. Nel contempo, ha ritenuto che non potesse essere data importanza decisiva nemmeno al fatto che, pendente causa, la H.________ Sagl ha assunto altri dipendenti frontalieri (N.________ e O.________) e che, contrariamente a quanto avvenuto per i ricorrenti, la Sezione della popolazione non ha eccepito alcunché, rilasciando a queste due persone il permesso per frontalieri EU/AELS che avevano richiesto (giudizio impugnato, consid. 4.2).  
 
3.2. Davanti al Tribunale federale, i ricorrenti sostengono invece che l'istanza inferiore abbia applicato erroneamente l'ALC, abbia apprezzato arbitrariamente le prove determinanti per la decisione (questione se la H.________ Sagl svolga o meno un'attività reale ed effettiva in Svizzera), e abbia leso il diritto alla parità di trattamento (art. 8 Cost.). Sul piano formale, lamentano violazioni del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.).  
 
4.  
 
4.1. L'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero quale cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente, ritornando al proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.  
Giusta l'art. 7 cpv. 2 allegato I ALC, i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. La carta è rinnovata per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica. 
 
4.2. Secondo le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione relative all'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203; istruzioni OLCP-01/2023, in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata), alle quali si richiama anche la Corte cantonale, nel caso in cui un cittadino dell'Unione europea presenti una domanda per ottenere un permesso di dimora o un permesso per frontalieri, "si dovrà anche controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera ("ditta bucalettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera dispone di un'infrastruttura tale che sia effettivamente l'impresa in questione a svolgere a proprio profitto l'attività notificata ossia, per esempio, un team direttivo che impartisce direttive e istruzioni a proprio personale e che dispone del potere decisionale necessario all'esecuzione dei lavori, un'amministrazione, un segretariato, degli uffici, dei macchinari, dei materiali o altri elementi probanti (...) In assenza di siffatti elementi, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati" (menzionate istruzioni, punto 4.2.1, pag. 37-38).  
Analogamente alle ordinanze amministrative, che mirano a garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (DTF 146 I 105 consid. 4.1). Nella misura in cui riflettono il senso reale del testo legale e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, le istanze di ricorso ne tengono tuttavia conto e non vi si scostano senza validi motivi, ciò che fa anche il Tribunale federale (DTF 146 I 105 consid. 4.1; sentenze 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5.3; 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.3.1). 
 
4.3. I lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per frontalieri vanno distinti dai lavoratori che vengono distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 cpv. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato I ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatrice di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (art. 17 seg. allegato I ALC; sentenze 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 4.4; 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 4.3).  
Sulla base della riserva di cui all'art. 22 cpv. 2 allegato I ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20; DTF 147 II 375 consid. 3; 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; sentenza 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.2). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione rispettivamente lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. a e b LDist). 
 
5.  
 
5.1. Con censure di natura formale, che vanno esaminate in via prioritaria (DTF 141 V 557 consid. 3), i ricorrenti lamentano lesioni del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.).  
Rilevano infatti che in merito alle indicazioni sull'infrastruttura di cui la L.________ Srl dispone su suolo italiano (superficie del magazzino e degli uffici, ecc.) - che l'autorità ha estrapolato motu proprio dal sito internet della società italiana e che la Corte cantonale ha usato per fare un paragone con l'infrastruttura della H.________ Sagl - essi non sarebbero mai stati invitati a determinarsi. Nel contempo, denunciano l'assenza di confronto con talune argomentazioni ricorsuali; in particolare, relative al ruolo di M.________ e di K.________, rispettivamente all'assunzione da parte della H.________ Sagl, pendente causa, di due cittadini svizzeri e, più in generale, al fatto che la stessa si avvale in maniera preponderante di fornitori svizzeri. 
 
5.2. In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano elementi nuovi e siano atte a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere posizione (DTF 139 I 189 consid. 3.2; 135 V 465 consid. 4.3.2).  
Contrariamente a quanto affermato nell'impugnativa, una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. in relazione al diritto di esprimersi sull'infrastruttura di cui dispone la L.________ Srl su suolo italiano non è data. Come risulta dal considerando B del giudizio impugnato, il riferimento alle infrastrutture in discussione era infatti già alla base della decisione della Sezione della popolazione (prima istanza) e i ricorrenti hanno quindi avuto la possibilità di esprimersi riguardo a questo aspetto sia davanti al Consiglio di Stato sia davanti al Tribunale amministrativo ticinese. Il fatto che essi non condividano le conclusioni dei Giudici ticinesi è una questione che concerne il merito, non il loro diritto di essere sentiti (sentenza 2C_79/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 4.2.2). 
 
5.3. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è nel contempo dedotto il diritto ad una decisione motivata (DTF 138 I 232 consid. 5.1).  
Questo diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati. Basta che dalla decisione impugnata emergano gli elementi sui quali l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 143 II 65 consid. 5.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Il diritto a una motivazione sufficiente è leso solo se l'autorità non si pronuncia su censure di una certa pertinenza o omette di considerare allegazioni e argomenti importanti per la decisione da prendere (sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 6.2). 
 
5.4. Ora, nell'impugnativa presentata in sede cantonale i ricorrenti si sono effettivamente espressi in maniera dettagliata sulle prestazioni sia di M.________, dipendente della J.________ Sagl, che di K.________, dipendente di J.________ Sagl e gerente della H.________ Sagl, sottolineandone la natura e l'ampiezza, a dimostrazione del fatto che se era vero che la H.________ Sagl non disponeva di un segretariato proprio, era altrettanto vero che l'importante attività della J.________ Sagl per la H.________ Sagl attestava a sua volta l'attività effettiva svolta da quest'ultima, in Svizzera e in modo del tutto indipendente dalla L.________ Srl (ivi, p.to 10, pag. 10-12).  
In tale contesto, non si sono inoltre limitati a fornire una propria versione dei fatti, ma hanno prodotto documenti che davano conto di un onorario annuo di fr. 5'000.-- per la gerenza, delle spese di locazione dell'ufficio di V.________, e di prestazioni fornite dalla J.________ Sagl per importi di fr. 57'673.60 (2019, doc. LL) rispettivamente di fr. 41'801.50 (per i primi 8 mesi del 2020, doc. MM). D'altra parte, da una verifica degli atti cantonali, in base alle precise indicazioni degli insorgenti (art. 106 cpv. 2 LTF), risulta che l'impugnativa era stata accompagnata dalla produzione di fatture relative ai singoli fornitori (doc. QQ e RR), dalla messa in evidenza della loro provenienza prevalentemente svizzera (ricorso in sede cantonale, p.to 16, pag. 18), così come dall'indicazione che, pendente causa, erano stati assunti due cittadini svizzeri e che uno di essi era stato iscritto a registro di commercio quale procuratore, a conferma "del continuo consolidamento dell'azienda sul territorio ticinese" (al riguardo, cfr. la lettera del 10 maggio 2021 contenuta nell'incarto cantonale, cui fa riferimento il p.to G della sentenza impugnata). 
 
5.5. Nonostante l'effettivo rilevo delle informazioni fornite in relazione alla questione litigiosa, che concerne l'indipendenza dalla L.________ Srl, con sede a Z.________ (I) e i rapporti tra la H.________ Sagl e il territorio svizzero, il Tribunale amministrativo ticinese non si confronta tuttavia con nessuno di tali aspetti, ciò che contrasta con quanto richiesto in materia di motivazione dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e comporta la sua violazione.  
 
5.5.1. In effetti, a sostegno della conclusione secondo cui la H.________ Sagl sarebbe solo un'emanazione della L.________ Srl, esso si limita a porre l'accento sul fatto che la società non dispone di un segretariato proprio. In particolare, non si china quindi nemmeno sull'entità dell'attività effettivamente svolta per la H.________ Sagl dalla J.________ Sagl e dai suoi collaboratori, attestata da fatture per importi di fr. 57'673.60 (2019) rispettivamente di fr. 41'801.50 (per i primi 8 mesi del 2020), che parrebbero - almeno di primo acchito - contrastare con l'esistenza di una gestione strettamente connessa con quella della L.________ Srl, con sede a Z.________ (I).  
 
5.5.2. Nel contempo, la Corte cantonale si limita ad evocare l'assunzione di cittadini svizzeri solo nei fatti, senza approfondire ulteriormente la questione in relazione all'espansione della società, e ad osservare che la produzione delle fatture doc. QQ e RR non sarebbe determinante, senza confrontarsi con la ragione per la quale esse erano state allegate al ricorso, cioè la dimostrazione del fatto che la H.________ Sagl faceva in prevalenza capo a fornitori svizzeri, che applicano prezzi sizzeri e quindi più elevati, non a ditte italiane più o meno direttamente riconducibili alla L.________ Srl.  
 
5.6. Per giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentiti di natura non eccessivamente grave può essere eventualmente sanata anche nell'ambito di una procedura di ricorso. Ritenuto che il Tribunale federale non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità precedente, la possibilità di sanare i vizi riscontrati in questa sede è però esclusa (sentenza 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 6).  
Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata e l'incarto rinviato all'istanza inferiore, affinché si pronunci nuovamente sulla causa, confrontandosi con tutti gli argomenti e le prove attinenti alla questione litigiosa (art. 107 cpv. 2 LTF). In questo contesto, essa terrà anche conto di eventuali ulteriori sviluppi della situazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 110 LTF (sentenze 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 4; 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.4). 
 
6.  
A titolo sussidiario e integrativo, si può d'altra parte rilevare che la sentenza impugnata andrebbe annullata anche per la risposta fornita alla segnalazione che, pendente causa, le autorità migratorie avevano concesso due permessi per frontalieri UE/AELS a due nuovi dipendenti della H.________ Sagl senza sollevare obiezioni in merito all'attività di quest'ultima (precedente consid. 3.1.2), che gli insorgenti ritengono - a ragione - contrastare con l'art. 8 e con l'art. 9 Cost. 
 
6.1. Il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente legati.  
Una decisione è arbitraria (art. 9 Cost.) quando è in manifesta contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure quando urta in modo scioccante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 318 consid. 5.4; 144 I 170 consid. 7.3). Essa viola invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun fatto importante giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 146 II 56 consid. 9.1; sentenza 2C_840/2021 del 10 agosto 2022 consid. 7). 
 
6.2. Ora, in base agli accertamenti che risultano dalla querelata sentenza, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), durante la procedura cantonale l'autorità migratoria ha effettivamente rilasciato due nuovi permessi per frontalieri UE/AELS. Il primo a N.________, il secondo a O.________ (giudizio impugnato, consid. D e 4.2).  
La Corte cantonale ha però considerato che questo fatto non fosse decisivo, in quanto il ricorso davanti ad essa aveva effetto sospensivo e la H.________ Sagl poteva quindi continuare a svolgere la propria attività fino al termine della presente vertenza. 
 
6.3. Sennonché, una simile argomentazione è in manifesto contrasto con la situazione di fatto, quindi anche con l'art. 9 Cost., e non può essere condivisa (precedente consid. 6.1).  
In effetti, non è qui in discussione il ritiro di un'autorizzazione d'esercizio relativa alla società medesima, contro la quale sarebbe stato interposto ricorso, e di cui sarebbe inibita l'esecutività grazie all'effetto sospensivo (DTF 138 II 169 consid. 3.3). Inoltre, nemmeno è in discussione la decisione dell'autorità migratoria di sospendere la trattazione di nuove domande di permessi per frontalieri UE/AELS, che potrebbe eventualmente giustificarsi in attesa della pronuncia definitiva in merito a domande già respinte o a permessi per frontalieri UE/AELS già revocati, bensì la situazione contraria (rilascio di nuovi permessi dopo averne revocati rispettivamente negati altri, dello stesso genere). 
 
6.4. D'altra parte, il semplice riferimento all'effetto sospensivo non è sufficiente neppure alla luce del diritto alla parità di trattamento in casi analoghi, che è garantito dall'art. 8 Cost.  
I permessi dei qui ricorrenti sono stati infatti revocati rispettivamente negati siccome, in assenza dello svolgimento di un'attività reale, effettiva e duratura in Svizzera, la H.________ Sagl non poteva essere riconosciuta quale valida datrice di lavoro. Pertanto, la notizia della successiva concessione di permessi per frontalieri UE/AELS a dipendenti di quella stessa società avrebbe dovuto condurre a una verifica più approfondita, per accertare: (a) se l'autorità migratoria disponesse di elementi di fatto ulteriori, a conferma dell'attività effettiva svolta dalla H.________ Sagl, che però dovrebbero valere anche per i qui ricorrenti; (b) se il rilascio dei permessi a N.________ e a O.________ sia invece dovuto ad una svista isolata, magari nel frattempo anche corretta, ciò che escluderebbe di principio pure la possibilità di richiamo al diritto alla parità di trattamento nell'illegalità (DTF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1). 
Riguardo a tali aspetti, non risulta in effetti nemmeno che le autorità di prima istanza si siano espresse nella risposta del 6 novembre 2020 o nella duplica del 9 dicembre 2020, di modo che sarebbe spettato al Tribunale amministrativo approfondire la questione, in considerazione del pieno potere di cognizione di cui dispone quale unica autorità giudiziaria cantonale (art. 110 LTF; sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 4). 
 
7.  
 
7.1. Per quanto precede, il ricorso presentato dal ricorrente 6 è privo di oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli. Il ricorso presentato dai ricorrenti 1-5 è invece accolto, la sentenza del 2 giugno 2022 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata e l'incarto è rinviato alla Corte cantonale per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.  
 
7.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per un nuovo esame della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato vincente (sentenze 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2; 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 5.2).  
Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso deve però corrispondere agli insorgenti 1-6, patrocinati da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale. Per quanto riguarda i ricorrenti 1-5, le ripetibili sono dovute in ragione dell'esito del litigio, che è loro favorevole (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Per quanto attiene al ricorrente 6, esse sono invece dovute in considerazione del fatto che, in assenza di un cambio di posto di lavoro con contestuale richiesta di stralcio, il gravame sarebbe stato da accogliere anche nei suoi confronti (precedente consid. 1.2; sentenze 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 3; 2C_909/2017 del 17 aprile 2018 consid. 3.3 e 3.4). Ritenuto che i ricorrenti 1-6 hanno adito il Tribunale federale con un'impugnativa in comune, viene riconosciuto un importo unico, del quale essi sono creditori a titolo solidale (art. 68 cpv. 4 in relazione con l'art. 66 cpv. 5 LTF; sentenza 2C_636/2018 del 12 maggio 2020 consid. 10.2). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In quanto presentato dal ricorrente 6, il ricorso è privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli. 
 
2.  
In quanto presentato dai ricorrenti 1-5, il ricorso è accolto. La sentenza del 2 giugno 2022 del Tribunale amministrativo ticinese è annullata e la causa gli è rinviata per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi. 
 
3.  
Non vengono prelevate spese. 
 
4.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti 1-6, creditori solidali, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
5.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 29 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli