2C_830/2022 02.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_830/2022  
 
 
Sentenza del 2 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Beusch, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Tuto Rossi e Damiano Salvini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2022 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.256). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 17 giugno 2020 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato, per motivi che non occorre qui rievocare, il permesso di domicilio UE/AELS di cui A.________, cittadino italiano, era titolare da anni.  
 
A.b. Statuendo il 15 giugno 2022 sul ricorso sottopostogli da A.________, il Consiglio di Stato l'ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo.  
 
A.c. Questo giudizio è stato confermato su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con sentenza dell'8 settembre 2022.  
 
B.  
Il 12 ottobre 2022 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. Sebbene oggetto di disamina possa unicamente essere la sentenza che conferma il giudizio d'inammissibilità del Consiglio di Stato, la procedura ha però preso avvio dalla decisione di revoca del permesso di domicilio UE/AELS di cui beneficiava il ricorrente. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF; in particolare, anche ai sensi dell'art. 83 lett. c, in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che continuerebbe altrimenti a produrre effetti giuridici (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_389/2022 del 23 settembre 2022 consid. 1.1).  
Inoltre, alla luce della sua nazionalità italiana, il ricorrente ha in via di principio un diritto potenziale a un'autorizzazione di soggiorno in base all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. sentenza 2C_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. A parere del ricorrente, l'art. 17 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL/TI 165.100) sarebbe stato applicato in mondo arbitrario nei suoi confronti. Facendo valere che, come peraltro attestato anche dalla Posta, la decisione di revoca del 17 giugno 2020 inviata per posta raccomandata è stata ritirata presso l'Ufficio postale dal suo patrocinatore il 26 giugno 2020, egli afferma che le istanze cantonali dovevano applicare il capoverso 3 dell'art. 17 LPAmm, secondo il quale " la notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (...) "e, quindi, fare decorrere il termine di ricorso dal 27 giugno successivo con scadenza, viste le ferie giudiziarie, il 27 agosto 2020. Dette autorità si sono invece appoggiate al capoverso 4 lett. a della norma, secondo cui "la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso", ciò che in concreto implica che, scaduto il termine di giacenza il 25 giugno 2020, i trenta giorni per ricorrere sono stati calcolati a partire dal 26 giugno successivo con scadenza al 26 agosto 2020, motivo per cui il gravame esperito dinanzi al Consiglio di Stato è stato dichiarato inammissibile. Secondo il ricorrente, non tenendo conto del tenore letterale della norma e non confrontandosi con il fatto, pertinente e accertato, che l'invio raccomandato è stato ritirato, le autorità cantonali avrebbero violato il divieto dell'arbitrio come anche il suo diritto di essere sentito, perché su quest'ultimo punto la motivazione della pronuncia contestata sarebbe carente. Esse avrebbero inoltre disatteso il principio della legalità (la fattispecie astratta non coincidendo con la fattispecie concreta) e, infine, l'art. 10 cpv. 3 Cost./TI che gli garantisce, assieme agli artt. 6 CEDU e 29a segg. Cost., il diritto di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti.  
 
2.2. Come emerge dalla sentenza querelata - e peraltro non contestato dal ricorrente - l'avviso di ritiro concernente la decisione del 17 giugno 2020 inviata per raccomandata è stato depositato nella casella postale del suo avvocato il 18 giugno successivo, con l'indicazione della scadenza del termine di giacenza (di 7 giorni) il 25 giugno successivo. È inoltre incontestato che entro questo termine l'invio raccomandato non è stato ritirato. In queste condizioni è pertanto senza arbitrario, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, che le autorità cantonali hanno giudicato che l'invio spedito per raccomandata era da considerarsi notificato il 25 giugno 2020, ossia l'ultimo giorno dei 7 giorni di giacenza.  
In effetti, questo ragionamento corrisponde alla nota giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale (in parte codificata anche nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPamm), la quale prevede che un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (DTF 139 IV 228 consid. 1.1 e richiami), aspetto quest'ultimo non messo in discussione in questa sede. Come risulta dalla sentenza impugnata il ricorrente era stato invitato dalla Sezione della popolazione ad esprimersi riguardo all'intenzione di questa autorità di revocare la sua autorizzazione di soggiorno (cfr. lettera del 17 aprile 2020 con cui gli si dava la possibilità di esprimersi sulla questione) e doveva pertanto attendersi la notifica di atti di procedura rispettivamente di una decisione in merito (DTF 141 II 429 consid. 3.1 e rinvio). Nel caso concreto è indubbio che, dopo il deposito, nella casella postale del patrocinatore del ricorrente, dell'avviso di ritiro, l'invio raccomandato non è stato ritirato prima che scadessero i 7 giorni di giacenza. Ora se il ritiro non avviene entro questo termine si applica allora la finzione che la notifica ha avuto luogo l'ultimo di questi giorni. Ne discende che, contrariamente a quanto ora sostenuto e come invece ben spiegato dalla Corte cantonale, il fatto che la lettera raccomandata abbia potuto essere ritirata presso l'ufficio postale, il 26 giugno 2020, allorché stava per essere rispedita al mittente, non è determinante, siccome detto ritiro ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di giacenza. È pertanto senza arbitrio che la Corte cantonale ha confermato il giudizio del Governo ticinese secondo cui avendo la notifica avuto luogo il 25 giugno 2020 e tenuto conto inoltre delle ferie giudiziarie (artt. 13 e 16 LPAmm), il 26 agosto 2020 era l'ultimo giorno utile per depositare il ricorso, non invece il 27 agosto 2020 come ritenuto dal legale del ricorrente. Il fatto di misconoscere questa giurisprudenza - allorché il legale è cognito del diritto - e calcolare il termine di ricorso dalla consegna intervenuta il 26 giugno 2020 è un errore che spetta ora al ricorrente sopportare così come le relative conseguenze (sentenza 1C_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.2). È pertanto a ragione che l'impugnativa è stata ritenuta tardiva. Su questo aspetto il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto. 
 
2.3. Per quanto concerne invece le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, le stesse non adempiono le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e sono inammissibili.  
Al riguardo ci si limita ad osservare che, con riferimento all'asserita disattenzione del diritto all'accesso alla giustizia garantito dall'art. 6 CEDU, una vertenza relativa ad un'autorizzazione di soggiorno non costituisce un litigio di carattere civile o penale, ragione per cui detta norma non trova applicazione (sentenza 2C_458/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 3.1). Per quanto concerne invece il formalismo eccessivo rimproverato alle autorità cantonali - dato che il ritardo nell'invio era di un giorno solo - va qui rammentato che, per prassi costante, subordinare la garanzia dell'accesso a un tribunale a delle esigenze formali come quella del rispetto del termine di ricorso - stabilite perseguendo eminenti interessi pubblici quali quelli della sicurezza giuridica e di una buona amministrazione della giustizia - non contrasta in ogni caso con il divieto del formalismo eccessivo dedotto dall'art. 29 Cost. (sentenza 2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 6.1 e richiami). 
 
2.4. Per i motivi illustrati il ricorso, per quanto ammissibile, va respinto secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, poiché manifestamente infondato.  
 
3.  
 
3.1. Con l'evasione del ricorso la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 2 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud