1A.171/2004 06.10.2004
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.171/2004 /bom 
 
Sentenza del 6 ottobre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb, Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, attualmente detenuto presso il penitenziario cantonale "La Stampa", 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
estradizione all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 5 luglio 2004 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza del 25 febbraio 2004, il cittadino olandese di origine marocchina A.________ è stato condannato dal presidente della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio per riciclaggio di denaro aggravato alla pena di due anni di detenzione, a una multa di fr. 5'000.--, a sette anni di espulsione dal territorio svizzero e alla confisca dei beni e degli oggetti sequestrati nell'ambito del procedimento svizzero. Il condannato, in concorso con altre persone, stava trasportando dall'Olanda verso l'Italia, nascoste all'interno di un'autovettura, banconote denotanti tracce di sostanze stupefacenti per un ammontare di €382'990.--. Lo stesso giorno l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ordinato la detenzione provvisoria ai fini estradizionali del condannato, sulla base di una richiesta d'Interpol Roma di stessa data; l'interessato si è opposto all'estradizione. Il 27 febbraio 2004 l'UFG ha emesso un ordine di arresto in vista d'estradizione; contro quest'ordine l'estradando non ha interposto reclamo. 
B. 
L'ambasciata d'Italia a Berna, mediante nota diplomatica del 10 marzo 2004, ha presentato una domanda di estradizione. La richiesta si fonda sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 6 febbraio 2004 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecco per i reati di concorso aggravato in illecito trasporto, importazione, detenzione e consegna in vendita di sostanze stupefacenti. All'estradando è stato nominato l'avv. Giovanni Molo come difensore d'ufficio. Il 5 luglio 2004 l'UFG ha concesso l'estradizione. 
C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di rifiutare la domanda di estradizione e, in via sussidiaria, di annullarla e di rinviare gli atti all'UFG. Domanda pure di concedere effetto sospensivo al ricorso e di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
L'UFG propone di respingere il gravame. Nella replica del 2 settembre 2004, il ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 L'estradizione fra l'Italia e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.). 
1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). 
 
Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e al rinvio della causa all'UFG sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c). 
1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b). Il ricorso, tempestivo, ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 AIMP), sicché la relativa domanda ricorsuale è superflua. 
 
2. 
2.1 Il ricorrente, rilevato d'essere stato condannato in Svizzera per riciclaggio di denaro, aggravato, per avere agito nell'ambito di un'organizzazione criminale, precisa che l'attività di trasporto e d'importazione di sostanze stupefacenti dall'Olanda non è stata considerata nella sentenza svizzera di condanna. Egli incentra il gravame sulla circostanza che quest'ultima fattispecie è stata tuttavia posta a fondamento della promozione dell'accusa nei suoi confronti, sulla base dell'art. 19 n. 2, subordinatamente n. 1 LStup, che, contrariamente al n. 4, prevederebbero una competenza diretta, e non solo sussidiaria, dell'autorità giurisdizionale elvetica. Secondo il ricorrente, ritenuto che su questo punto egli non è stato rinviato a giudizio né è stato emanato un decreto di abbandono, in caso di proseguimento del procedimento penale in Svizzera per tali fatti sarebbe applicabile l'art. 9 CEEstr, rispettivamente, qualora questo reato sia stato commesso in parte sul territorio svizzero, gli art. 7 CEEstr e 35 cpv. 1 lett. b AIMP, per cui l'estradizione dovrebbe essere rifiutata. 
2.2 La tesi ricorsuale non regge. Certo, con richiesta di conferma d'arresto del 9 luglio 2003 al giudice dell'istruzione e dell'arresto, il procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l'accusa nei confronti del ricorrente per i titoli di "riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), ev. infrazione aggravata, sub. semplice alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 2, sub. cifra 1 LStup), per avere occultato almeno € 337'800.-- (...) nella carrozzeria del veicolo da lui condotto ed avere così varcato il confine svizzero; denaro verosimilmente provento di un traffico di stupefacenti, ritenute le rilevanti tracce di cocaina rinvenute sia sulle banconote sia nel veicolo". L'UFG, esaminando le citate obiezioni, ha tuttavia invitato il Ministero pubblico ticinese a esprimersi in merito. Con lettera del 9 giugno 2004, l'autorità cantonale ha sottolineato che, all'inizio della procedura, l'arresto del ricorrente era stato chiesto anche per il titolo di violazione aggravata, subordinatamente semplice alla LStup. Ciò poiché secondo l'art. 19 n. 4 LStup l'autore di un reato commesso all'estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimenti punibile conformemente alle disposizioni dei numeri 1 e 2, se l'atto è punibile anche nel paese in cui è stato commesso. Nel corso dell'inchiesta non sono tuttavia emerse prove circa una violazione della LStup in Svizzera, essendosi concretata per contro tale attività in Italia. Individuato l'eventuale luogo di perpetrazione di questo reato nella vicina penisola, il Ministero pubblico ha chiesto all'autorità italiana se intendeva perseguire l'interessato e richiederne l'estradizione. Con scritto del 20 novembre 2003, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha comunicato ch'essa procedeva nei confronti del ricorrente per il reato di concorso in traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e che sarebbe stata formulata una richiesta di estradizione, ciò che è avvenuto in seguito. Nella menzionata risposta, il Ministero pubblico ticinese precisa che di fronte alla chiara presa di posizione dell'Italia, e il conseguente decadimento della competenza sussidiaria elvetica giusta l'art. 19 n. 4 LStup, esso non ha proceduto, nei confronti del ricorrente, per i reati di traffico e spaccio di cocaina ascrittigli in Italia, paese che ne ha chiesto l'estradizione. Questo modo di procedere è corretto. Secondo la giurisprudenza, il giudice svizzero è, di regola, competente a decidere su reati in materia di stupefacenti commessi da stranieri all'estero, solo se è convinto che lo Stato in cui il reato è stato commesso non chiederà l'estradizione qualora questa sia possibile per tale infrazione: le autorità svizzere non hanno solo il diritto, ma anche il dovere d'informarsi al proposito. Soltanto ove non sia possibile conoscere entro un termine ragionevole il punto di vista dello Stato estero, il giudice svizzero può e deve, eccezionalmente, dichiararsi competente senza assumere informazioni previe su tale questione (DTF 118 IV 416, 116 IV 244 consid. 4 e 5, 112 Ib 149). 
2.3 Ne segue che la conclusione subordinata del ricorrente di rinviare la causa all'UFG, affinché acquisisca gli atti concernenti il procedimento penale di un altro imputato, nei cui confronti, secondo lui, il Ministero pubblico ticinese avrebbe esteso l'accusa anche alla violazione della LStup, dev'essere respinta. La circostanza, sulla quale insiste il ricorrente, che per tali fatti non è stato rinviato a giudizio né è stato emanato un decreto di abbandono, non è decisiva: nello scritto del 9 giugno 2004 il Ministero pubblico ha in effetti espressamente confermato ch'egli, viste le ulteriori risultanze dell'istruttoria, era stato posto in stato d'accusa, e poi condannato, soltanto per riciclaggio. Certo, l'art. 198 cpv. 2 CPP/TI prevede che il parziale abbandono nello stesso procedimento dev'essere pronunciato con decisione separata dal decreto o atto di accusa: l'implicita critica ricorsuale di un'errata applicazione di tale norma, manifestamente tardiva e che avrebbe dovuto, se del caso, essere sollevata dinanzi alle competenti autorità cantonali, esula dalla presente procedura, decisiva essendo la circostanza che in Svizzera nei confronti del ricorrente non è pendente alcun procedimento per violazione della LStup. Del resto, nelle circostanze citate, per motivi d'opportunità, che verranno illustrati in seguito, l'argomento dell'unità dell'azione penale addotto dal ricorrente avrebbe militato non in favore dell'assunzione di entrambi i procedimenti da parte del Ministero pubblico ticinese ma, piuttosto, della delega di entrambe le procedure all'Italia. 
2.4 L'art. 7 cpv. 1 CEEstr recita che la parte richiesta può rifiutarsi di estradare l'interessato per un reato che, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio. Ora, come si è visto, dai menzionati accertamenti esperiti dal Ministero pubblico, peraltro non contestati dal ricorrente, risulta che l'attività di traffico e di spaccio di sostanze stupefacenti ha avuto luogo in Italia e non in Svizzera. Già per questo motivo l'art. 7 cpv. 1 CEEstr non è applicabile in concreto. 
2.5 Inoltre, anche in caso di una sua eventuale applicazione, secondo la giurisprudenza, l'estradizione può nondimeno essere concessa sulla base di motivi di economia procedurale, in particolare quando essa permetta di giudicare in comune più accusati nel luogo ove si trovava il centro della loro attività criminale o quando la persona è ricercata anche per reati che non soggiacciono alla giurisdizione svizzera (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc). In effetti, nella misura del possibile, l'estradizione deve permettere di esercitare l'azione penale nel luogo dove si situa il centro dell'attività illecita, in concreto, in particolare, in Italia, dove l'associazione criminale svolgeva gran parte delle sue attività e dove è in corso un procedimento contro tre membri dell'organizzazione. In tal caso, neppure un'eventuale perseguibilità dei reati in Svizzera giustificherebbe il rifiuto dell'estradizione, che in tale evenienza costituisce una mera facoltà della parte richiesta (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb, 112 Ib 225 consid. 5b pag. 234, 109 Ib 317 consid. 11f pag. 328 seg.; cfr. anche DTF 126 II 212 consid. 6c/aa; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 339-341). 
2.6 Accordando l'estradizione, l'UFG non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che gli compete, sul quale il Tribunale federale interviene solo in caso di eccesso o di abuso (art. 80i cpv. 1 lett. a; DTF 117 Ib 210 consid. 3b/aa). Secondo l'art. 7 cpv. 1 CEEstr, il rifiuto dell'estradizione costituisce una mera facoltà della parte richiesta: nella fattispecie, da un lato, l'efficace perseguimento dei reati manifestamente connessi con quelli oggetto del procedimento estero imputati al ricorrente e ad altri partecipanti all'organizzazione in Italia, e, dall'altro lato, motivi di economia processuale legati alla possibilità di fare esaminare la globalità dei reati nello Stato richiedente nell'ambito di un unico procedimento, prevalgono sugli interessi del ricorrente a farli giudicare in Svizzera. 
 
2.7 Poiché nel Cantone Ticino, contrariamente all'implicito assunto del ricorrente, fondato unicamente sulla richiesta di conferma dell'arresto del 9 luglio 2003 divenuta priva d'oggetto in seguito alla precisazione contenuta nel successivo scritto del 9 giugno 2004 del Ministero pubblico e alla sentenza di condanna del 25 febbraio 2004, non è pendente alcun procedimento per gli stessi fatti, all'estradizione non osta il principio "ne bis in idem", peraltro non invocato dal ricorrente, sancito dall'art. 9 CEEstr e pure dall'art. 739 CPP italiano. Non essendo il ricorrente perseguito per gli stessi fatti in Svizzera, neppure l'art. 8 CEEstr osta all'estradizione. 
3. 
3.1 Il ricorrente, richiamando gli art. 8 CEDU e 37 cpv. 1 AIMP, chiede che, ove fosse negata la competenza elvetica per perseguirlo, la Svizzera assuma tale il procedimento in conformità dell'art. 19 cpv. 4 LStup
3.2 L'art. 1 CEEstr istituisce l'obbligo di estradare le persone perseguite per un reato dalle autorità giudiziarie della parte richiedente. Al riguardo la Convenzione non lascia alcuno spazio di apprezzamento allo Stato richiesto: eccezioni all'obbligo di estradare sono ammissibili, conformemente al principio della buona fede vigente nel diritto internazionale pubblico e al principio del rispetto dei trattati (art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111), soltanto se sono previste da norme della Convenzione medesima o, eventualmente, da altre regole internazionali (DTF 122 II 485 consid. 3a e c). Tali riserve, come ad esempio l'assenza della doppia punibilità (art. 2 CEEstr), l'esistenza di reati politici, militari o fiscali (art. 3, 4 e 5 CEEstr), la non estradizione dei propri cittadini (art. 6 CEEstr), il perseguimento per gli stessi fatti nello Stato richiesto (art. 8 CEEstr), la violazione del principio "ne bis in idem" (art. 9 CEEstr), non sono realizzate nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo siano. 
3.3 L'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno stato o di non esserne espulso o estradato. Certo, di fronte a circostanze particolari un'estradizione può nondimeno portare a una violazione dell'art. 8 CEDU, se ha come conseguenza di distruggere i legami familiari, provocando in tal modo nei riguardi dell'interessato un'ingerenza sproporzionata nel diritto garantito dalla Convenzione (DTF 123 II 279 consid. 2d pag. 284; Zimmermann, op. cit., n. 97). Gli organi di Strasburgo, pronunciandosi sull'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU a casi di estradizione, hanno ritenuto che, di massima, allo scopo di perseguire reati, un'ingerenza nella vita privata e familiare è giustificata (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 216 con riferimenti, 122 II 433 consid. 3b). In DTF 122 II 485 il Tribunale federale ha ritenuto che segnatamente l'art. 37 AIMP, richiamato dal ricorrente, secondo cui l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita (cpv. 1), limitando i diritti dello Stato richiedente, disattende il primato del diritto internazionale sul diritto interno ed è pertanto inapplicabile (consid. 3a e b, confermata in DTF 123 II 279 consid. 2d). Per di più è manifesto, che la Svizzera, paese con il quale il ricorrente non ha alcun legame, non garantisce affatto un suo miglior reinserimento sociale; il richiamo agli art. 8 CEDU e 37 AIMP è pertanto ininfluente, visto ch'egli, cittadino olandese, è domiciliato con la moglie e il figlio di tre anni a Rotterdam, dove si trova quindi il centro dei suoi legami familiari. 
4. 
4.1 In tale contesto il ricorrente richiama la Convenzione sul trasferimento dei condannati del 31 marzo 1983 (RS 0.343), che, secondo il suo preambolo, tende a favorire il loro reinserimento sociale fondandosi su considerazioni di natura umanitaria (v. al riguardo, DTF 118 Ib 137, 122 II 485 consid. 3c e 3d inediti; FF 1986 III 603 e segg., 608; cfr. anche il messaggio concernente il Protocollo addizionale alla stessa, FF 2002 3864, 3867; FF 2004 4161). Il ricorrente adduce che le condizioni di applicazione di questa Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi sarebbero più restrittive di quelle vigenti tra la Svizzera e i Paesi Bassi, vista l'esclusione della procedura dell'art. 9 n. 1 lett. b concernente la conversione della condanna da parte dell'Italia (riserva n. 1), mentre la Svizzera l'esclude soltanto nei casi in cui essa è Stato d'esecuzione e non di condanna (riserva all'art. 3 n. 3), procedendo in tal caso all'esecuzione della pena. 
4.2 Il richiamo non è decisivo. In effetti, conformemente alla citata Convenzione, lo straniero detenuto in Svizzera può esprimere soltanto il "desiderio" (art. 2 n. 2 secondo periodo) di essere trasferito nello Stato di cui è cittadino per subirvi l'esecuzione della pena inflittagli, la Convenzione non conferendo al condannato un diritto al trasferimento (DTF 126 II 506 consid. 1b, 118 Ib 137 consid. 3). Come rilevato nel messaggio del Consiglio federale, la Convenzione non comporta alcun obbligo per gli Stati contraenti di acconsentire a richieste di trasferimento: essa non contiene quindi motivi di accoglimento o di rifiuto dell'istanza, e lo Stato richiesto non deve motivare la sua decisione (DTF 118 Ib 137 consid. 2b; FF 1986 III 609). Lo Stato d'esecuzione è inoltre libero di scegliere, riguardo all'art. 9 n. 1 della Convenzione, di proseguire l'esecuzione della condanna (lett. a) o di convertirla mediante un procedimento giudiziario o amministrativo (lett. b), e di escludere pertanto una di queste due procedure (art. 3 n. 3 della Convenzione; DTF 126 II 506 consid. 2a; FF 1986 III 613). 
4.3 Certo, in caso di proseguimento dell'esecuzione, ritenuto che l'Italia non prevede la conversione della condanna, lo Stato d'esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione risultanti dalla condanna (art. 9 n. 1 lett. a in relazione con l'art. 10 n. 1 della Convenzione). Il ricorrente disattende, tuttavia, che qualora la natura o la durata della sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura (art. 10 n. 2 della Convenzione sul trasferimento dei condannati; al riguardo v. DTF 126 II 506 consid. 2d; FF 1986 III 613). Contrariamente all'assunto ricorsuale, non è quindi di massima escluso che l'Italia possa tener conto della condanna pronunciata in Svizzera, adeguando se del caso tale sanzione (cfr. in tal senso, Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, 4a ed., Padova 1996, pag. 836 seg.) o considerandola nel nuovo, eventuale giudizio di condanna. 
4.4 Non si è pertanto di fronte a una lesione dell'ordine pubblico svizzero e internazionale, riserva contenuta all'art. 10 n. 2 della citata Convenzione (DTF 126 II 506 consid. 2d/aa), e dell'art. 2 lett. a AIMP, censura peraltro non sollevata dal ricorrente. Quest'ultima norma persegue lo scopo di evitare che la Svizzera presti il suo concorso a procedimenti che non garantirebbero alla persona perseguita un livello di protezione minimo corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che contrasterebbero con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1, 126 II 324 consid. 4a, 125 II 356 consid. 8a; Zimmermann, op. cit., n. 469 seg.). La Svizzera contravverrebbe ai suoi obblighi internazionali estradando una persona a uno Stato nel quale sussistono seri motivi per ritenere che un rischio di trattamenti contrari alla CEDU o al Patto ONU II minacci l'interessato (DTF 129 II 268 consid. 6.1, 126 II 258 consid. 2d/ aa). L'art. 2 AIMP si applica a tutte le forme di cooperazione internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1). L'esame delle questioni poste dall'art. 2 AIMP implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e sul loro rispetto effettivo, come pure sull'indipendenza e sull'imparzialità del potere giudiziario (DTF 129 II 268 consid. 6.1). In tale ambito, il giudice della cooperazione internazionale deve dar prova di una particolare prudenza. Non è infatti sufficiente che la persona accusata o condannata nello stato richiedente asserisca di essere minacciata da una situazione politico-giuridica speciale; egli deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente, suscettibile di pregiudicarlo concretamente (DTF 129 II 258 consid. 6.1 e rinvii). 
 
Come si è visto, queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie. Del resto, il ricorrente non fa valere che l'eventuale mancata applicazione dell'art. 671 CPP italiano comporterebbe una pena a tal punto sproporzionata da dover essere considerata, per sé stessa, come una violazione dei diritti dell'uomo (cfr. al riguardo DTF 121 II 296 consid. 4a). D'altra parte, l'art. 10 n. 2 della menzionata Convenzione riguarda in primo luogo la natura dell'inflitta sanzione, come ad esempio il modo di eseguire la pena o la sua durata (DTF 126 II 506 consid. 2d/bb e cc). Ora, qualora la condanna svizzera dovesse risultare, per la sua durata, incompatibile con la legislazione italiana a causa della non applicazione dell'art. 671 CPP italiano, non parrebbe escluso che lo stato richiedente, in applicazione dell'art. 10 n. 2 della Convenzione, possa adattarla. 
4.5 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il perseguimento nell'ambito di due procedimenti penali distinti, di due fatti strettamente connessi compiuti dalla stessa persona sarebbe contrario al principio dell'unità dell'azione penale. Questa scissione dell'azione penale impedirebbe l'applicazione dei principi dell'art. 68 CP concernenti il concorso di reati e quindi una corretta commisurazione della pena. L'analoga regolamentazione del concorso formale prevista dalla legislazione italiana (art. 81 CP italiano) potrebbe essere applicata tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel caso di più sentenze penali irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, conformemente all'art. 671 CPP italiano, soltanto nel caso di sentenze italiane. Ciò sarebbe, secondo il ricorrente, irrazionale dal profilo istruttorio e contrario al sistema, previsto da ambedue gli Stati, di limitazione delle pene nel caso di concorso di reati. 
4.6 Certo, di massima, secondo l'art. 671 CPP italiano, in sede esecutiva, non si può applicare l'istituto della continuazione fra una condanna inflitta da un giudice italiano e un'altra pronunciata da un giudice straniero riconosciuta in Italia: ciò poiché la continuazione non può comprendere, fra gli effetti penali della condanna cui fa riferimento, la disciplina dei casi di riconoscimento delle sentenze penali straniere secondo l'art. 12 n. 1 CP italiano, limitata all'accertamento della recidiva o un altro effetto della condanna o per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere (Giovanni Conso/ Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, complemento giurisprudenziale, Padova 1997, III n. 10 all'art. 671, pag. 1854 e n. II 2 all'art. 730, pag. 1982; Alberto Crespi/Federico Stella/Giuseppe Zuccalà, Commentario breve al codice penale, 4a ed., Padova 2003, n. V all'art. 12, pag. 58, ove si rileva che sugli effetti non espressamente previsti la giurisprudenza della Suprema Corte è oscillante). La circostanza che una sentenza di condanna, pronunciata in uno stato estero, sia stata riconosciuta in Italia esclusivamente agli effetti dell'art. 12 n. 1 CP italiano, non preclude tuttavia al condannato la possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione del beneficio della continuazione ai sensi dell'art. 671 CPP italiano, in quanto la sentenza straniera, a seguito del riconoscimento, deve comunque intendersi recepita nell'ordinamento italiano; inoltre, la decisione di riconoscimento è produttiva anche di effetti non previsti dall'ordinamento di provenienza o trascurati dal giudice straniero, pertanto diversi rispetto a quelli specifici per i quali è stata richiesta e pronunciata (Conso/Grevi, op. cit., III n. 10 all'art. 671, pag. 1854; sul riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale e sul loro riconoscimento sulla base di accordi internazionali v. gli art. 730 e 731 CPP italiano; sulla determinazione della pena ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera v. l'art. 735 CPP italiano). 
5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. 
 
Vista la situazione economica del ricorrente, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Il ricorrente è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Giovanni Molo. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 2'500.--. Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 143257). 
Losanna, 6 ottobre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: