5A_603/2012 18.09.2012
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_603/2012 
 
Sentenza del 18 settembre 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.B.________ e C.B.________, 
patrocinati dall'avv. Daniela Leoncini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
servitù di passo; provvedimenti cautelari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2012 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il fondo xxx RFD di X.________ di proprietà di A.________ beneficia di una servitù di "passo con ogni veicolo" a carico del fondo yyy RFD di X.________ appartenente a B.B.________ e C.B.________; 
che nel gennaio 2011, sulla base di una licenza edilizia rilasciata l'11 febbraio 2009 e cresciuta in giudicato, B.B.________ e C.B.________ hanno iniziato dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della loro abitazione situata sul fondo yyy RFD di X.________; 
che con decreto cautelare 3 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza di A.________ "per l'adozione di provvedimenti cautelari e superprovvisionali" mediante la quale ella chiedeva di ordinare a B.B.________ e C.B.________ "di non impiantare il cantiere e di non avviare, rispettivamente (se già iniziati) di non proseguire, i prospettati lavori (in particolare tettoia, posteggi esterni) sul fondo particella yyy RFD di X.________ di loro proprietà"; 
che con appello 14 marzo 2011 A.________ ha impugnato tale decreto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che con sentenza 23 luglio 2012 la Corte cantonale ha considerato che nella misura in cui le opere edili sul fondo di proprietà di B.B.________ e C.B.________ erano state terminate in pendenza d'appello quest'ultimo era divenuto privo d'oggetto, mentre nella misura in cui il rimedio conteneva delle nuove richieste di giudizio esso andava dichiarato inammissibile; 
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale con ricorso 22 agosto 2012 (firmato dal rappresentante legale della D.________); 
che con scritto 4 settembre 2012 la ricorrente ha sanato il vizio della rappresentanza (v. art. 40 cpv. 1 LTF) firmando ella stessa il ricorso; 
che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui la ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). 
che in concreto il gravame non rispetta i predetti requisiti di motivazione poiché la ricorrente non indica chiaramente i diritti costituzionali che sarebbero violati dalla sentenza impugnata e non precisa in che consisterebbe tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
 
che la ricorrente si limita infatti ad invocare una "violazione del principio di proporzionalità" ed una "errata interpretazione della legge"; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 18 settembre 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini