1C_251/2023 22.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_251/2023  
 
 
Sentenza del 22 giugno 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per 
la durata di un mese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2023 
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2023.65). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1939, ha conseguito la licenza di condurre nel 1961. Non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 18 maggio 2022, verso le ore 9.35, egli circolava in territorio di Münchenbuchsee (Canton Berna) quando si è immesso in una rotatoria senza concedere la precedenza a un veicolo proveniente da sinistra, che è stato costretto a frenare bruscamente per evitare una collisione. A.________ ha dichiarato di non essere abituato alla nuova viabilità, evidenziando che la rotatoria, creata provvisoriamente a seguito di un cantiere stradale, era per lui completamente nuova e che secondo i suoi ricordi la precedenza sarebbe spettata a lui. Ha aggiunto che, se non si è verificato un incidente, è perché ha avuto ancora una volta fortuna ("nochmals Glück gehabt"). 
 
B.  
Con decreto d'accusa del 1° luglio 2022 il Ministero pubblico del Canton Berna ha ritenuto A.________ colpevole di infrazione alle norme della circolazione per essersi immesso in una rotonda omettendo negligentemente di concedere la precedenza a un veicolo che già vi si trovava, costringendolo a una brusca frenata per evitare una collisione. Ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.--, decisione non impugnata e quindi passata in giudicato. 
 
C.  
Con decisione del 28 ottobre 2022 la Sezione della circolazione, riassunta la procedura amministrativa, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie speciali G e M, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 18 aprile 2023 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso e la domanda di assistenza giudiziaria, sprovvista di possibilità di esito favorevole. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, conferito l'effetto sospensivo al ricorso e concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullare la decisione impugnata e di pronunciare al massimo un ammonimento. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.  
 
1.2. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente (art. 42 cpv. 1 LTF), in lingua tedesca. Non vi sono tuttavia motivi di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF), ritenuto inoltre che il ricorrente abita nel Cantone Ticino.  
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
2.2. La Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 139 II 95 consid. 3.2). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1).  
 
2.3. L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (RS 741.01; DTF 139 II 95 consid. 3.2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). L'istanza precedente ha stabilito che il ricorrente non ha contestato l'accertamento dei fatti.  
 
2.4. Secondo l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr). L'art. 31 cpv. 1 LCStr dispone che il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) recita che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 primo periodo). Il grado di attenzione richiesto va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (sentenza 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2).  
L'art. 36 cpv. 2 LCStr precisa che alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra, riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia. Secondo l'art. 27 cpv. 1 primo periodo LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ivi compresi quelli di "Area con percorso rotatorio obbligato" e "Dare precedenza" (art. 24 cpv. 4 e 36 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21), ritenuto che essi hanno la priorità sulle norme generali (cfr. art. 27 cpv. 1 secondo periodo LCStr; cfr. anche art. 36 cpv. 2 secondo periodo LCStr). Prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato (segnale 2.41.1 in relazione con il segnale 3.02), il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 41b cpv. 1 ONC e art. 24 cpv. 4 OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). Il conducente prioritario è ostacolato nella sua marcia ai sensi della predetta norma quando deve modificare bruscamente il suo modo di guidare, ad esempio perché costretto a frenare, ad accelerare o a fare una manovra volta a evitare la collisione, indipendentemente dal verificarsi della stessa (cfr. DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1). 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha accertato che il 18 maggio 2022, verso le ore 9.35, il ricorrente stava circolando in territorio di Münchenbuchsee diretto a Berna. A causa di una deviazione del traffico dovuta alla presenza di un cantiere, si è immesso sulla Bernstrasse (in direzione di Bienna) soltanto all'altezza di un ristorante (e non attraverso la Talstrasse, che risultava sbarrata). Intenzionato a proseguire su quella che era sempre stata la strada principale e compiere quindi la curva piegante a sinistra che immette nella Oberdorfstrasse, ha - per sua stessa ammissione - concentrato la sua attenzione sul traffico che giungeva in senso inverso da Bienna, senza accorgersi che, al posto dell'intersezione a lui nota, era stata creata una rotatoria provvisoria. Egli ne ha realizzato l'esistenza solo allorquando ha scorto un veicolo proveniente da sinistra, che poco prima si trovava sullo sbocco della Oberdorfstrasse. A quel punto ha accelerato per togliersi al più presto dalla zona di pericolo, omettendo di concedere la dovuta precedenza al predetto veicolo, che ha quindi dovuto frenare bruscamente per evitare una collisione, come accertato nella sede penale.  
 
3.2. I giudici cantonali hanno ritenuto che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente, giunto a una rotatoria, non si è accorto della sua presenza e ha omesso di rallentare e concedere la precedenza al veicolo che giungeva da sinistra. Così facendo, ha violato norme fondamentali a tutela della sicurezza stradale, segnatamente quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di rallentare o fermarsi prima di entrare in una rotatoria, per concedere la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, senza ostacolarne la marcia. Obbligando il veicolo prioritario a frenare bruscamente per evitare la collisione, che altrimenti si sarebbe senz'altro verificata, il ricorrente, visto il concreto rischio d'incidente, ha creato una messa in pericolo concreta della sicurezza altrui (MIZEL, op. cit., pag. 297). La Corte cantonale ha considerato che, per stessa ammissione del ricorrente, è soltanto per fortuna che i due veicoli non si sono scontrati. Ha quindi ritenuto che già per questo motivo l'infrazione non può essere ritenuta lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, poiché non caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza degli altri utenti della strada.  
 
3.3. Sotto il profilo soggettivo, l'istanza precedente ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada: ciò gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo del cambiamento della viabilità e della presenza della nuova rotatoria provvisoria, come pure del veicolo proveniente da sinistra, anche considerando che la rotatoria era stata soltanto dipinta sulla carreggiata. Essa ha certo ritenuto che l'insorgente ha affermato di non avere potuto vedere la relativa segnaletica, che si sarebbe trovata in un punto davanti al quale, a causa della deviazione del traffico dovuta al cantiere, egli non sarebbe transitato. Ritenuta tale circostanza assai improbabile, la Corte cantonale ha accertato ch'egli non ha sostenuto che le relative demarcazioni sulla carreggiata, ch'egli doveva rispettare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr, non fossero regolarmente presenti. Ha stabilito quindi che, nelle descritte circostanze, il fatto ch'egli si sia accorto della presenza della rotatoria soltanto quando vi si era già immesso dimostra che ha prestato un'attenzione insufficiente alla strada e alla circolazione. E ciò a maggior ragione perché la presenza di un cantiere, che aveva implicato una deviazione del traffico, imponeva un'attenzione accresciuta dell'insorgente, motivo per cui ha considerato la sua colpa medio grave (cfr. MIZEL, op. cit., pag. 349).  
 
3.4. Quale ulteriore motivazione, la Corte cantonale ha aggiunto che, quand'anche si volesse benevolmente ritenere una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave di cui all'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr per chi, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Ha quindi ritenuto che il provvedimento amministrativo della durata di un mese è corretto, poiché conforme al diritto e rispettoso del principio della proporzionalità, visto che corrisponde al minimo previsto dalla legge per questo genere di violazione (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr), minimo sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari, quali la buona reputazione quale conducente e l'asserita necessità di disporre di un veicolo a motore, come stabilito dal Legislatore federale (art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 Il 334 consid. 2.2).  
 
3.5. Il ricorrente, che non contesta l'accertamento dei fatti, si limita a insistere sulla circostanza ch'egli non conosceva la rotatoria litigiosa, dipinta provvisoriamente sulla carreggiata, la quale per lui era nuova; né era al corrente del nuovo, modificato tracciato stradale, visto che durante l'inverno non era stato a Münchenbuchsee, villaggio che ben conosce poiché è nato in una località vicina, dove ha lavorato per 40 anni. Precisato d'aver guidato l'automobile secondo il tracciato da lui conosciuto nel passato, sostiene, in maniera del tutto generica e poco plausibile, di non aver visto il segnale di area con percorso rotatorio obbligato. Adduce che per le persone non del luogo la rotatoria non sarebbe evidente e visibile. Sostiene che non si sarebbe immesso nella rotatoria a tutta velocità, poiché prima si sarebbe fermato sulla strada principale per lasciare passare dei pedoni, motivo per cui i giudici cantonali gli rimprovererebbero a torto d'aver agito con negligenza. Con quest'ultimo assunto, e rilevando che avrebbe commesso un errore rinunciando a impugnare il decreto di accusa, egli non dimostra tuttavia che avrebbe rallentato a causa dell'altro veicolo e che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti (DTF 148 IV 356 consid. 2.1). Egli pensava infatti che l'altro veicolo si dirigesse in direzione di Berna; solo quand'esso si trovò improvvisamente nelle sue vicinanze si è reso conto del pericolo e ha quindi accelerato, visto che entrambi sono entrati contemporaneamente nella rotatoria.  
 
3.6. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è per nulla arbitraria. In effetti, il ricorso è incentrato sul fatto che, visto che da oltre sei mesi egli non si era più recato nella citata località, la (nuova e temporanea) rotatoria litigiosa gli era sconosciuta. Questa circostanza non è decisiva, ritenuto che il ricorrente non poteva evidentemente fare affidamento sul fatto che la segnaletica stradale, da lui conosciuta all'epoca, rimanesse invariata. Non si è quindi in presenza dell'asserita violazione del principio della buona fede e dell'affidamento, le cui condizioni non sono manifestamente adempiute (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; DTF 148 II 233 consid. 5.5.1), né di quello della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; DTF 148 II 392 consid. 8.2). È d'altra parte notorio che in presenza di un cantiere la segnaletica subisce spesso delle modifiche temporanee, alle quali i conducenti devono prestare un'attenzione accresciuta. Il ricorrente, adducendo che non vi è stato alcun incidente e nessun danno perché ambedue i conducenti sarebbero stati attenti, misconosce che l'incidente è stato evitato grazie alla prontezza di riflessi dell'altro conducente, che ha dovuto frenare bruscamente. Il ricorrente, non accorgendosi che la segnaletica era stata modificata, ciò che non è per nulla inusuale in presenza di cantieri, ha semplicemente confidato, a torto, nell'immutabilità della segnaletica da lui conosciuta, non rivolgendo così la dovuta attenzione alla strada e alla circolazione, mettendo in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti. La circostanza che non si è verificato un incidente non è decisiva (DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1).  
Ne discende che la tesi del ricorrente, secondo cui la citata infrazione avrebbe provocato soltanto un pericolo minimo per la sicurezza altrui e che si sarebbe reso responsabile soltanto di una colpa leggera, sanzionabile con un ammonimento, dev'essere respinta. La Corte cantonale ha ritenuto inoltre a ragione che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2). I giudici cantonali hanno inoltre ritenuto, rettamente, che l'esistenza della doppia procedura, penale e amministrativa prevista dalla LCStr è risaputa e notoria (DTF 139 II 95 consid. 3.2; sentenza 1C_669/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 3.2). 
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, come la domanda di assistenza giudiziaria. In effetti, le conclusioni ricorsuali erano prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Considerata la situazione finanziaria del ricorrente, si possono nondimeno prelevare spese giudiziarie ridotte. 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale amministrativo e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 22 giugno 2023 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri