1C_364/2023 09.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_364/2023  
 
 
Sentenza del 9 agosto 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Alexander Sami, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Estradizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 luglio 2023 dalla 
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.67). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 29 settembre 2022, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A.________ nell'ambito di un procedimento finalizzato all'esecuzione di una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per appartenenza a un'associazione di tipo mafioso. Ciò a seguito di una sentenza del 16 dicembre 2020 della Corte di Assise di Appello di Catanzaro Sezione 1, in riforma della sentenza del 6 luglio 2018 del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro, divenuta definitiva con sentenza del 23 settembre 2022 della Corte Suprema di Cassazione. Il 23 novembre 2022 il Ministero della giustizia italiano ha chiesto alla Svizzera l'arresto e l'estradizione di A.________. 
 
B.  
Dopo aver richiesto e ottenuto dalle autorità italiane svariati complementi rogatoriali, il 23 febbraio 2023, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Basilea Città, che il 7 marzo 2023 ha posto in detenzione estradizionale l'interessato, il quale si è opposto a un'estradizione in via semplificata. Con decisione del 24 aprile 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione. Adito dall'estradando, con giudizio del 12 luglio 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso, la richiesta di sospendere la procedura e quella di assistenza giudiziaria gratuita. 
 
C.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente alla domanda di estradizione, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP e, nel frattempo, di scarcerarlo, se del caso ordinando misure sostitutive. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
1.3. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi sono tuttavia motivi per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Riguardo alle condizioni dell'art. 84 LTF, il ricorrente si limita ad accennare, in maniera del tutto generica, a un'asserita violazione di elementari principi procedurali, segnatamente a un'insufficiente esposizione dei fatti nella domanda di estradizione, alla concessione della stessa al suo dire in assenza dei documenti necessari e alla carente motivazione della decisione impugnata. Il ricorso, fondato su critiche meramente appellatorie e lesive quindi delle esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF), è inammissibile già per questo motivo.  
 
2.2. Le critiche ricorsuali sarebbero comunque infondate. La CRP ha infatti spiegato perché ha ritenuto che l'esposto dei fatti e le decisioni prodotte dall'Italia sono sufficienti per pronunciarsi sull'estradizione. Il diritto d'essere sentito del ricorrente non è quindi stato violato (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4).  
 
2.3. La CRP ha rilevato infatti che l'autorità estera ha prodotto una sentenza del 6 luglio 2018 con la quale il Tribunale ordinario di Catanzaro ha condannato il ricorrente a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Ha accertato che la stessa, di 415 pagine, è stata trasmessa nella sua versione completa e che, pur non essendo riprodotta in qualità ottimale, essa risulta perfettamente leggibile. Le autorità estere hanno inoltrato anche una versione non completa, ma esauriente per quanto concerne la posizione del ricorrente, della sentenza del 16 dicembre 2020, mediante la quale la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, ha confermato la citata condanna, divenuta definitiva il 23 settembre 2022 in seguito a una sentenza dello stesso giorno della Corte suprema di Cassazione, Sezione II penale. La CRP ha quindi stabilito che, nella misura in cui riguarda il ricorrente, la Corte di Assise di appello ha confermato la sentenza di primo grado trasmessa in versione completa e leggibile, motivo per cui le esigenze degli art. 38 cpv. 1 e 41 AIMP sono state rispettate.  
Al riguardo il ricorrente si limita a criticare, in maniera appellatoria, l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 in relazione all'art. 97 cpv. 1 LTF), adducendo che le autorità estere non avrebbero trasmesso in maniera integrale e leggibile la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 16 dicembre 2020, mentre la scarsa qualità di quella di primo grado la renderebbe leggibile solo in parte, senza dimostrare, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 IV 356 consid. 2.1), che l'accertamento contrario ritenuto dalla CRP sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2). La circostanza che la sentenza del 16 dicembre 2020 non sia stata trasmessa interamente riguardo alla posizione di altri imputati non è decisiva. La critica ricorsuale non giustificherebbe quindi un intervento del Tribunale federale. 
 
2.4. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che si dovrebbe rifiutare l'estradizione poiché la condanna estera si fonda su dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, mezzo di prova non previsto dalla legislazione svizzera, la censura sarebbe inammissibile per carenza di motivazione (vedi art. 42 LTF). Egli non si confronta infatti con le differenti motivazioni addotte dalla CRP con riferimento ai "testimoni della corona", i cosiddetti "pentiti", e alla prassi del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché alla dottrina. La sua condanna non è imperniata inoltre solo sulle dichiarazioni di un pentito, ma anche su altri elementi di prova. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine).  
 
2.5. Anche le critiche relative all'asserita lesione dell'art. 37 cpv. 1 AIMP, secondo cui l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita sarebbero prive di fondamento. L'Italia non ha presentato una tale richiesta e il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza posta a fondamento dell'impugnata sentenza, né con l'argomento secondo cui non ha reso verosimile l'asserito rischio di vendetta, che non costituisce peraltro un motivo d'esclusione dell'estradizione. La circostanza ch'egli, cittadino italiano, risiede in Svizzera da anni con la sua famiglia non è decisiva. Il ricorrente non dimostra che, anche in quest'ambito, la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere infatti respinta, visto che le conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni. 
 
 
Losanna, 9 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri