6B_307/2023 13.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_307/2023  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf, Hurni, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Maria Guidicelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Giorgio Brenni, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Maria Galliani, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Omicidio intenzionale; appropriazione indebita, lesioni personali gravi; espulsione; amministrazione delle prove, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 29 novembre 2022 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.350, 17.2022.35). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 1° ottobre 2021 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________, cittadino tedesco nato nel 1989, autore colpevole di omicidio intenzionale, per avere, il 9 aprile 2019, a X.________, presso la camera n. 501 dell'hotel D.________, tra le ore 02:30 e le ore 06:00, ucciso intenzionalmente E.________, nata nel 1997. Gli è stato addebitato di avere preso la vittima per il collo, sia cingendolo con un asciugamano, sia a mani nude, stringendolo con estrema forza al punto da cagionarle la frattura della cartilagine cricoidea e infine un'asfissia meccanica da strangolamento. 
A.________ è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di appropriazione semplice (art. 137 CP) per essersi, al fine di procacciarsi un indebito profitto, dopo avere ucciso E.________, indebitamente appropriato della carta di debito VISA a lei intestata, riponendola nella plafoniera basculante della lampada dell'ascensore dell'hotel. 
L'imputato è pure stato dichiarato autore colpevole di lesioni gravi, per avere, il 18 febbraio 2018, a Y.________, presso il bar F.________, attorno alle 02:25 circa, in correità con G.________, nel corso di una serata trascorsa in tale bar, recandosi nei bagni degli uomini, segnatamente nella toilette occupata da B.________, ripetutamente colpito quest'ultimo con calci e pugni, cagionandogli la frattura del pavimento orbitale dell'occhio sinistro, la frattura del setto nasale, diverse ferite lacero contuse sulla fronte, sulla guancia sinistra e al labbro, nonché lo sviluppo di una malattia psichica (disturbo d'ansia e disturbo depressivo). 
La Corte delle assise criminali ha altresì riconosciuto A.________ autore colpevole di contravvenzione alla LAINF (RS 832.20), di falsità in documenti e di contravvenzione alla LStup (RS 812.121). La condanna per questi reati non è stata impugnata e non è oggetto di contestazione. 
A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 18 anni, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, e alla multa di fr. 1'000.--. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni. 
 
 
B.  
Con sentenza del 29 novembre 2022, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto un appello dell'imputato e un appello incidentale del Procuratore pubblico contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha confermato la condanna per omicidio intenzionale e quella per lesioni gravi, riconoscendolo autore colpevole di appropriazione indebita (art. 138 CP) per i fatti relativi all'accusa di essersi appropriato della carta di debito della vittima. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 18 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo e l'esecuzione anticipata della pena sofferti. La Corte cantonale ha contestualmente ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 14 anni. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 3 marzo 2023 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di dichiararlo autore colpevole di omicidio colposo e di proscioglierlo dalle imputazioni di appropriazione indebita e di lesioni gravi. Postula in particolare che la pena detentiva sia ridotta a 2 anni e che la durata dell'espulsione dal territorio svizzero sia limitata a un anno. In via subordinata, postula di essere riconosciuto colpevole di "omicidio per negligenza in stato di scemata responsabilità" e di essere prosciolto dalle accuse di appropriazione indebita e di lesioni gravi, con la condanna a una pena detentiva di 7 anni e la durata dell'espulsione dal territorio svizzero ridotta a 7 anni. Il ricorrente formula ulteriori domande alternative e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella fattispecie, il ricorrente critica essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale. Nella misura in cui si limita però ad esporre delle sue diverse interpretazioni dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. In particolare, l'esposto dello svolgimento dei fatti nella parte "in fatto" (ricorso da pag. 8 a pag. 14) non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 2.2 e rinvii). Quanto al principio "in dubio pro reo", nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente ribadisce la sua tesi difensiva, secondo cui il decesso della vittima sarebbe riconducibile ad un atto sessuale in cui è stata consensualmente praticata un'asfissia erotica, che è tuttavia finita male. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere tenuto conto del fatto ch'egli era manifestamente ubriaco al momento del rientro in albergo, alle 02:30, ciò che risulterebbe dalle dichiarazioni dei testimoni che hanno visto la coppia ad Z.________. Adduce che la precedente istanza non avrebbe considerato che il tasso alcolemico sarebbe ancora stato dell'1,47 per mille alle ore 10:00 del 9 aprile 2019, sicché nelle ore precedenti esso sarà stato certamente molto elevato. Il ricorrente sostiene che la vittima avrebbe sopportato meglio di lui l'alcool, per cui sarebbe arbitrario comparare due persone con il medesimo tasso alcolemico (cfr. ricorso, punti n. 3.19-3.24).  
 
3.2. Con queste argomentazioni, il ricorrente non si confronta in modo specifico con gli accertamenti e le valutazioni contenute nei considerandi della sentenza impugnata e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La Corte cantonale ha riconosciuto che, durante la serata, sia il ricorrente sia la vittima avevano sorbito "grandi quantità di alcolici". Non ha tuttavia ravvisato la grave ubriachezza prospettata dal ricorrente in questa sede. Egli disattende che, secondo quanto da lui stesso dichiarato agli inquirenti, lui e la compagna erano "allegri, non ubriachi" (cfr. sentenza impugnata, pag. 47). Omette altresì di considerare le dichiarazioni del portiere di notte dell'hotel D.________, che ha riferito come al momento del rientro in albergo, sia il ricorrente che la vittima apparivano tranquilli, non sembravano soggetti all'influsso di bevande alcoliche o di stupefacenti, né avevano un'andatura barcollante (cfr. sentenza impugnata, pag. 47 e 48). Contrariamente all'asserzione ricorsuale, la Corte cantonale non ha eseguito confronti del tasso alcolemico del ricorrente con quello della vittima e non ha quindi tratto conclusioni insostenibili al riguardo. Egli disattende altresì che la Corte cantonale ha rilevato che il suo tasso alcolemico era lungi dal determinare anche solo una minima limitazione della sua capacità di valutare correttamente la realtà e di agire di conseguenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 119).  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale non avrebbe indicato l'ora del decesso della vittima. Critica inoltre il fatto che i giudici cantonali si siano fondati sulle dichiarazioni dei coniugi H.________, che occupavano la camera contigua n. 502 e che hanno sentito dei passi pesanti partire dalla sua camera (n. 501) e rientrare poco dopo. Il ricorrente sostiene inoltre di non avere avuto alcun interesse ad appropriarsi della carta di debito della vittima. Adduce che, siccome la CARP non lo ha di principio ritenuto credibile, essa avrebbe dovuto accertare che la carta era finita nella plafoniera della lampada dell'ascensore dell'albergo senza che sia possibile dare una spiegazione ragionevole e ricostruire i fatti (cfr. ricorso, punti n. 3.25-3.30).  
 
4.2. La Corte cantonale ha accertato che il decesso della vittima è avvenuto tra le 02:30 e le 06:00. Il ricorrente non si confronta specificatamente con questo accertamento e non lo censura quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Esso tiene conto sia delle risultanze della perizia giudiziaria della prof. dott. I.________ e della dott. J.________, che hanno stabilito come, in base all'unico parametro rilevato in concreto (ossia quello della temperatura corporea), l'ora del decesso deve essere situata tra le ore 00:00 e le ore 06:00, considerando altresì l'orario di rientro della coppia (alle ore 02:30), che permette di riflesso di ridurre questo lasso temporale. È quindi conforme agli atti e vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).  
Quanto al fatto che i vicini di camera abbiano udito la porta della camera n. 501 aprirsi, dei passi pesanti allontanarsi e poi rientrare, è stata unicamente la Corte di primo grado a mettere in relazione questa circostanza con l'occultamento della carta di debito della vittima nell'ascensore dell'hotel. La CARP non ha per contro condiviso la conclusione dei primi giudici ed ha accertato che il ricorrente ha nascosto la carta di debito nella plafoniera dell'ascensore all'alba, quando vi è entrato per scendere alla ricezione dell'albergo a chiedere aiuto. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte cantonale non ha quindi dato un peso decisivo al fatto che i coniugi H.________ abbiano udito dei passi pesanti partire dalla camera vicina e farvi rientro. Egli non si confronta puntualmente con le articolate argomentazioni della CARP riguardo alle circostanze dell'occultamento e del ritrovamento della carta di debito, che l'hanno portata a negare la credibilità della versione del ricorrente, peraltro da lui modificata nel corso del procedimento penale. Egli si limita nuovamente ad esporre in modo appellatorio una sua diversa opinione, senza sostanziare d'arbitrio la valutazione della Corte cantonale. 
 
5.  
 
5.1. Dal punto n. 3.31 al punto n. 3.42 del ricorso (da pag. 21 a pag. 24), il ricorrente si limita a sminuire genericamente l'intensità del litigio tra lui e la vittima dopo il rientro in albergo. Sostiene che le pareti divisorie delle camere non sarebbero state particolarmente insonorizzate e che, ciononostante, i vicini di camera (coniugi H.________) non avrebbero udito rumori importanti, né si sarebbero preoccupati più di tanto per quanto stava accadendo nella camera n. 501. Adduce che si sarebbe trattato di un semplice battibecco, non di un alterco verbale violento.  
 
5.2. Le argomentazioni ricorsuali non adempiono gli esposti requisiti di motivazione. Il ricorrente espone in modo appellatorio una sua versione dei fatti, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni gli accertamenti e le valutazioni della CARP sarebbero in chiaro contrasto con determinati atti e manifestamente insostenibili. Egli si limita a minimizzare il litigio, omettendo altresì di considerare le dichiarazioni del portiere di notte, che concordano sostanzialmente con quelle dei vicini di camera. Le critiche generiche sollevate dal ricorrente al riguardo non permettono di ritenere arbitrario l'accertamento della Corte cantonale, secondo cui tra la coppia è avvenuta una discussione concitata di una certa intensità durata almeno un'ora. Né il ricorrente censura d'arbitrio l'accertamento della CARP secondo cui egli non aveva saputo indicare all'autorità inquirente quale fosse il tema della controversia. In modo sostenibile, la Corte cantonale ha quindi ricondotto tale incapacità al fatto ch'egli stava mentendo. Nel seguito del giudizio, la CARP ha spiegato che l'oggetto del litigio verteva in realtà su questioni di denaro e sul comportamento menzognero del ricorrente nei confronti della vittima. La precedente istanza ha altresì esposto nel dettaglio i motivi per cui non ha ritenuto credibile la versione del ricorrente circa l'esistenza di un lungo e focoso rapporto sessuale dopo il litigio, rilevando come tale versione fosse pure smentita dai riscontri oggettivi sullo stato della camera e sui loro corpi. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, gli accertamenti e gli apprezzamenti delle prove eseguiti dalla CARP sono vincolanti per il Tribunale federale.  
 
5.3. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente adduce che esisterebbe un "buco temporale" tra le 03:30 e le 05:30-06:00 la cui unica spiegazione logica potrebbe essere soltanto quella ch'egli e la vittima si sarebbero addormentati, complici l'ubriachezza e il fatto ch'essi erano svegli dal giorno precedente (ricorso, punto n. 3.64 seg.). Si tratta di una semplice allegazione che non considera gli accertamenti della CARP, non censurati d'arbitrio e vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non si confronta con le incoerenze rilevate dalla CARP nelle sue diverse versioni sullo svolgimento dei fatti. Omette altresì di considerare che, poco prima delle 05:00, egli ha risposto ad un messaggio sms della sua precedente compagna, in una fase che ha definito quale pausa dal sesso. Laddove sostiene poi genericamente che i vicini di camera avrebbero riferito di un nuovo litigio alle prime ore dell'alba (ricorso, punto n. 3.123), il ricorrente disattende che la CARP ha in realtà accertato che i vicini non sono stati risvegliati da una seconda lite mattutina, bensì dalla voce del ricorrente che chiedeva aiuto. Ora, questo accertamento non è sostanziato d'arbitrio.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di avere accertato in modo arbitrario che la coppia non aveva mai praticato l'asfissia erotica (cfr. ricorso, punti 3.43-3.47). In realtà, la sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa dinanzi al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF), non contiene un simile accertamento. La Corte cantonale ha infatti lasciato indecisa la questione, rilevando che il giudizio di condanna non cambierebbe neppure nel caso in cui si dovesse accertare che l'asfissia erotica rientrava fra le pratiche messe in atto dalla coppia (cfr. sentenza impugnata, consid. 24a pag. 61). La censura ricorsuale non tiene conto di ciò e si rivela pertanto inammissibile. Il ricorrente non espone le ragioni per cui l'accertamento relativo all'esistenza di una simile pratica sessuale nella coppia sarebbe decisivo per l'esito del giudizio sulla fattispecie incriminata. La CARP ha infatti accertato che la forza da lui effettivamente esercitata sul collo della vittima nel caso in esame era chiaramente superiore a quella impiegata nell'ambito di un'asfissia erotica. Sono di conseguenza parimenti inammissibili le censure sollevate dal ricorrente ai punti n. 3.83 segg. del ricorso, ove egli ribadisce in modo appellatorio che la coppia avrebbe già praticato in precedenza tale tipologia di rapporto sessuale.  
 
6.2. Laddove il ricorrente sostiene che i periti giudiziari non potrebbero escludere in maniera apodittica una simile pratica, egli non si confronta con i referti peritali riportati nel giudizio impugnato. La CARP ha infatti rilevato che la perizia giudiziaria della prof. dott. I.________ e della dott. J.________ ha escluso che il decesso della vittima sia avvenuto nel contesto di un'asfissia erotica, siccome la forza applicata dal ricorrente sul collo della vittima (che ha provocato la rottura della cartilagine carotidea) superava ampiamente quella necessaria a una stimolazione erotica ed era improbabile ch'egli non si sia reso conto di stare applicando una simile forza e non abbia percepito gli effetti della forte pressione applicata (che ha comportato gli importanti segni di insufficienza respiratoria manifestati dalla vittima prima di morire). Il ricorrente non si esprime al riguardo e, nuovamente, non sostanzia arbitrio alcuno. Il gravame è parimenti inammissibile, laddove il ricorrente ribadisce genericamente tale tesi nel seguito del suo allegato (ricorso, punti n. 3.85 segg.). Ove richiama in particolare il referto della dott. K.________, che aveva eseguito l'autopsia e che non aveva di massima escluso l'ipotesi di un decesso intervenuto durante un atto sessuale con asfissia erotica, il ricorrente omette di considerare che la Corte cantonale si è fondata essenzialmente sul referto peritale della prof. dott. I.________ e della dott. J.________, che ha ritenuto convincente. Queste perite hanno in particolare spiegato in modo articolato per quali ragioni determinate opinioni espresse dalla patologa non erano condivisibili ed hanno escluso l'ipotesi di un decesso provocato da asfissia erotica. Sarebbe semmai spettato al ricorrente spiegare puntualmente per quali motivi i giudici cantonali si sarebbero fondati in modo manifestamente insostenibile sulle risultanze della perizia giudiziaria I.________/J.________.  
 
6.3. Il ricorrente adduce che dagli atti non risulterebbero tracce di una colluttazione tra lui e la vittima. Sostiene che, siccome l'autopsia ha stabilito che lo strangolamento è avvenuto in posizione davanti alla vittima, quest'ultima avrebbe potuto difendersi strenuamente, per esempio graffiandolo in profondità. A suo dire, il fatto che ciò non è avvenuto dimostrerebbe il consenso della vittima ad essere strangolata e proverebbe quindi che il decesso sarebbe avvenuto nel corso di una pratica sessuale con asfissia erotica (cfr. ricorso, punti n. 3.88 segg.).  
Con questa argomentazione, il ricorrente espone semplicemente una sua ipotesi alternativa, scostandosi dai fatti accertati, senza tuttavia censurarli d'arbitrio. Come visto, la Corte cantonale ha concluso, sulla base di una valutazione approfondita dei referti peritali, che la forza applicata dal ricorrente sul collo della vittima era decisamente maggiore rispetto a quanto sarebbe occorso nel caso di un'asfissia erotica. Ha altresì rilevato che il decesso non è stato immediato, ma è stato preceduto da evidenti segni di sofferenza della vittima, quali una dispnea e una cianosi, di intensità tale che il ricorrente non poteva non avvedersene. Il ricorrente omette altresì di considerare che la CARP ha accertato ch'egli aveva un fisico possente, costruito in anni di allenamenti con contestuale assunzione di prodotti dopanti, mentre la vittima era di costituzione minuta e non aveva alcuna possibilità di difendersi. Nemmeno questi accertamenti sono censurati d'arbitrio. 
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe accertato in modo arbitrario che, tra l'8 e il 9 aprile 2019, la vittima aveva le mestruazioni. Adduce che il sangue sui tamponi assorbenti rinvenuti nel cestino del bagno non sarebbe riconducibile alle mestruazioni bensì alla "pillola del giorno dopo", che la vittima avrebbe assunto nei giorni precedenti. A suo dire, il fatto che non si sarebbe trovato sangue della vittima sul letto non dimostrerebbe l'inesistenza di un rapporto sessuale, bensì che le perdite di sangue sarebbero cessate prima delle ore 02:30 del 9 aprile 2019 (cfr. ricorso dal punto n. 3.48 al punto n. 3.58).  
 
7.2. Con queste argomentazioni di carattere appellatorio, il ricorrente si limita ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza sostanziarli di arbitrio. Disattende di avere lui stesso riconosciuto che la vittima aveva le mestruazioni. La modifica di queste dichiarazioni, prospettando ora ipotetici effetti di una "pillola del giorno dopo", non contribuisce a confortare la sua credibilità, che la CARP ha già ritenuto essere "pari a zero". Peraltro, contrariamente alla censura ricorsuale, la Corte cantonale non ha accertato l'assenza di tracce di sangue sul letto, bensì la scarsità di tali tracce, la quale era incompatibile con la versione del ricorrente che ha riferito di un lungo e movimentato rapporto sessuale, avvenuto nel periodo iniziale delle mestruazioni.  
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio, siccome non si sarebbe espressa sulla questione evocata dal perito psichiatrico, il quale aveva prospettato una possibile scemata responsabilità del ricorrente nel caso in cui questi avesse agito nel contesto di un violento litigio. Adduce che, poiché la CARP ha effettivamente accertato un forte litigio, essa non avrebbe potuto scostarsi dalla perizia giudiziaria senza indicarne i motivi (cfr. ricorso pag. 27, n. 3.59-3.63).  
 
8.2. Il ricorrente disattende tuttavia che, su richiesta della presidente della CARP, il perito psichiatrico ha completato il suo referto con il complemento peritale del 6 ottobre 2022, in cui ha attestato la completa imputabilità anche per il caso in cui il complesso dei fatti fosse quello accertato dai giudici cantonali. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non si è quindi scostata dalla perizia giudiziaria, sicché la censura d'arbitrio cade nel vuoto.  
 
9.  
 
9.1. Dal punto n. 3.66 al punto n. 3.76 del ricorso (pag. 28-30), il ricorrente critica l'accertamento secondo cui sulle dita e sulle unghie della vittima non sono state trovate tracce di secrezioni vaginali. Opera poi una serie di deduzioni basandosi sulla temperatura corporea della vittima per concludere che l'orario del decesso dovrebbe essere situato tra le ore 05:00 e le ore 06:00 del 9 aprile 2019, ciò che, a suo dire, dimostrerebbe ch'egli avrebbe detto la verità dichiarando di avere tentato di rianimare la vittima e precipitandosi subito dopo alla ricezione dell'albergo per chiedere aiuto.  
 
9.2. Anche sollevando queste censure, il ricorrente non si confronta tuttavia puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. Fondandosi sulla perizia giudiziaria della prof. dott. I.________ e della dott. J.________, la Corte cantonale ha spiegato per quali ragioni, non essendo stati applicati tutti i metodi d'indagine per accertare l'ora del decesso, il solo criterio della temperatura rettale non permetteva di per sé di determinarla in modo più preciso all'interno della forchetta temporale 02:30-06:00 (cfr. sentenza impugnata, consid. 32, pag. 94 seg.). Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con tali considerandi e spiegare in che consiste l'arbitrio. Quanto al fatto che gli esami scientifici non hanno riscontrato la presenza di tracce di secrezioni vaginali sulle dita e sulle unghie della vittima, la Corte cantonale ha rilevato che i prelievi erano stati eseguiti immediatamente dopo i fatti e che l'Istituto di medicina legale di Zurigo ha eseguito le analisi senza evidenziare criticità sulla qualità del materiale prelevato (cfr. sentenza impugnata, consid. 27, pag. 88 seg.). Il ricorrente non sostanzia al riguardo arbitrio alcuno, sicché la CARP poteva sostenibilmente ritenere che tali accertamenti smentivano la versione del ricorrente secondo cui la vittima si sarebbe masturbata prima del decesso. Contrariamente a quanto sembra addurre il ricorrente, la Corte cantonale non ha d'altra parte negato la credibilità della sua versione, secondo cui la vittima sarebbe deceduta nel corso di un rapporto sessuale particolarmente focoso, solo per il fatto che la pretesa masturbazione non era in realtà avvenuta. La CARP ha per contro eseguito una valutazione complessiva, spiegata e motivata, dell'insieme degli elementi disponibili, che il ricorrente non censura d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, e che permette di concludere che il decesso non è avvenuto nell'ambito dell'asserita stimolazione erotica. Ha inoltre spiegato perché l'asserito tentativo del ricorrente di rianimare la vittima, in realtà non è avvenuto, non essendo state riscontrate tracce di liquido ematico nella zona del petto di quest'ultima. Per quali ragioni tale accertamento sarebbe inficiato d'arbitrio, non è dato di vedere.  
 
10.  
Il ricorrente sostiene di essersi recato alla ricezione dell'hotel in stato di agitazione nonché di essere apparso scosso e provato anche ai soccorritori e agli agenti di polizia intervenuti successivamente. Rileva inoltre che non sarebbero state trovate tracce di un'alterazione della scena del crimine, che non avrebbe appunto modificato (cfr. ricorso, punti n. 3.77-3.80). Si tratta di argomenti meramente appellatori, che non sono riferiti a specifici considerandi del giudizio impugnato e non dimostrano perciò arbitrio alcuno. Peraltro, non risulta che la CARP abbia negato ch'egli fosse (perlomeno in apparenza) agitato dinanzi al personale dell'albergo. Né essa gli ha esplicitamente rimproverato atti specifici volti a manomettere determinate prove. È per contro di rilievo che la CARP ha ritenuto come il disordine e lo stato in cui si trovava la camera non fossero oggettivamente spiegabili con la pretesa, intensa, attività sessuale nella fase precedente il decesso della vittima. Questo apprezzamento probatorio, a lui sfavorevole, non è censurato d'arbitrio in modo rispettoso delle esposte esigenze di motivazione. 
 
11.  
 
11.1. Il ricorrente sostiene che la sua dichiarazione, secondo cui la vittima avrebbe perso involontariamente dell'urina dopo lo svenimento a seguito della compressione del collo, apparirebbe credibile, tanto più che una traccia di urina sarebbe stata trovata accanto al gabinetto.  
 
11.2. Sulla scorta dei rilevamenti effettuati dalla polizia scientifica, la CARP ha accertato che sul pavimento del bagno non sono state trovate tracce di urina nella zona in cui giaceva il cadavere. La CARP ha altresì accertato che i soccorritori non avevano potuto asciugare l'eventuale urina presente sul pavimento. Ha rilevato che la ricerca di tracce da parte della polizia scientifica è stata minuziosa e che una traccia ritrovata accanto al gabinetto, che ha reagito al test per l'urina in modo soltanto leggermente positivo, non confortava comunque la versione del ricorrente, essendo situata distante dalla posizione del cadavere. Il ricorrente non si confronta con queste valutazioni, esposte al consid. 27 f1 (pag. 90 seg.) della sentenza impugnata, e non le sostanzia pertanto d'arbitrio. In ogni caso, la versione del ricorrente, secondo cui la vittima sarebbe deceduta per un'asfissia erotica nell'ambito di un rapporto sessuale particolarmente intenso, è stata ritenuta menzognera dai giudici cantonali per una serie di incongruenze valutate nel loro complesso, non solo per il fatto che non sono state ritrovate tracce di urina accanto al cadavere.  
 
12.  
 
12.1. In un capitolo intitolato "qualificazione giuridica dei fatti", il ricorrente sostiene ch'egli dovrebbe essere condannato per il reato di omicidio colposo (art. 117 CP), siccome avrebbe causato la morte della vittima per negligenza, nell'ambito di un rapporto sessuale in cui è stata praticata l'asfissia erotica (cfr. ricorso, pag. 34 segg.). Richiamando il referto psichiatrico del perito giudiziario, rileva che l'esperto ha ipotizzato una possibile scemata imputabilità per il caso in cui avesse agito nel contesto di un litigio. Sostiene che la perizia psichiatrica dovrebbe essere completata in tal senso, reputando comunque che il grado di scemata responsabilità non potrebbe essere inferiore al 33 % e condurrebbe ad un'attenuazione della pena in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 CP.  
 
12.2. Prospettando la condanna per il reato di omicidio colposo, il ricorrente si fonda a torto sulla circostanza che la vittima sarebbe deceduta nel corso di un rapporto sessuale in cui sarebbe stata praticata in modo consensuale un'asfissia erotica. Come visto, tale fattispecie non è stata accertata dai giudici cantonali. Sollevando la censura egli si scosta quindi dai fatti accertati, non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Già si è detto poi che il perito psichiatrico ha completato il suo referto con il complemento peritale del 6 ottobre 2022, in cui ha attestato la completa imputabilità anche per il caso in cui il complesso dei fatti fosse quello accertato dai giudici cantonali (cfr. consid. 8.2). Il ricorrente non adduce obiezioni tali da mettere seriamente in dubbio la concludenza del referto peritale. La questione di sapere se la Corte cantonale ha ritenuto convincente o meno le spiegazioni contenute nella perizia, e se ha di conseguenza seguito a ragione le conclusioni dell'esperto, concerne la valutazione delle prove ed è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1). Poiché gli estremi dell'arbitrio non sono puntualmente addotti dal ricorrente, il gravame si rivela inammissibile e non deve essere vagliato oltre.  
 
13.  
 
13.1. Il ricorrente contesta il reato di appropriazione indebita con riferimento all'occultamento della carta di debito all'interno dell'ascensore. Sostiene che i giudici cantonali avrebbero ravvisato a torto nell'omicidio un movente economico. Adduce che la morte della vittima sarebbe avvenuta tra le ore 05:30 e le ore 06:00 e che la carta di debito sarebbe stata completamente inutilizzabile dopo il decesso della titolare. Presenta poi un'altra ipotesi che a suo dire sarebbe altrettanto compatibile con un litigio tra le parti, secondo cui sarebbe stata la vittima stessa a nascondere la carta di debito nella plafoniera dell'ascensore per mettere alla prova il ricorrente e verificare se egli fosse effettivamente in grado di pagare personalmente tutte le spese nei giorni successivi.  
 
13.2. Il ricorrente si limita ad esporre un'ipotesi teorica alternativa, ma non si confronta con gli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze. L'arbitrio non deriva infatti dalla semplice circostanza che anche un'altra soluzione sarebbe possibile (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii). Il ricorrente si fonda poi a torto sul fatto che il decesso della vittima sarebbe avvenuto tra le 05:30 e le 06:00, circostanza che, come visto, non è stata accertata dalla Corte cantonale. Laddove critica l'esistenza di un movente economico alla base dell'omicidio, egli disattende che la CARP ha in realtà accertato che l'intento omicida è nato e si è concretizzato durante il lungo litigio tra le parti. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non ha quindi collegato l'uccisione della vittima a un movente economico, ma ha accertato ch'egli ha agito in un momento di rabbia, reagendo con violenza e senza controllare la propria aggressività (cfr. sentenza impugnata, consid. 37, pag. 105 e 107). Alla luce di queste considerazioni, la censura è di conseguenza inammissibile.  
 
14.  
 
14.1. Il ricorrente contesta inoltre la condanna per lesioni corporali gravi riguardante i fatti avvenuti il 18 febbraio 2018 a Y.________ presso il bar F.________. Adduce che il procedimento penale contro il correo (G.________) sarebbe stato disgiunto a torto, sicché non sarebbe stato possibile accertare chiaramente chi dei due protagonisti ha ferito B.________. Sostiene che, in mancanza di una chiara identificazione dell'autore del reato, la sua colpevolezza non potrebbe essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.  
 
 
14.2. Il ricorrente non ha impugnato dinanzi all'istanza cantonale di ricorso la decisione di disgiunzione del procedimento penale ordinata dal Procuratore pubblico, la quale era di massima suscettibile di comportare un pregiudizio irreparabile (DTF 147 IV 188 consid. 1.3). Considerato il mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 80 LTF), la decisione del magistrato inquirente non può essere impugnata direttamente in questa sede mediante il gravame contro la sentenza finale ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LTF. Peraltro, il ricorrente presenta al riguardo una critica generica sostenendo, da una parte, che l'audizione del correo avrebbe potuto influire sulla decisione finale ed affermando, dall'altra, ch'essa sarebbe del tutto inutile, siccome l'interessato si troverebbe in una condizione psico-fisica di totale incapacità.  
Ad ogni modo, il ricorrente non sostiene che la disgiunzione del procedimento penale contro il correo sarebbe stata lesiva dell'art. 30 CPP. Omette altresì di considerare che, secondo quanto accertato dai giudici cantonali, il coimputato è cittadino tedesco e non ha potuto essere interrogato, siccome non ha mai dato seguito alle citazioni degli inquirenti. Come detto, in questa sede egli rileva inoltre che il correo sarebbe attualmente incapace di partecipare al procedimento penale. Il ricorrente non adduce pertanto motivi che potrebbero fare ritenere che in concreto la disgiunzione del procedimento penale contro il correo non sarebbe stata giustificata da ragioni oggettive (cfr., al riguardo, DTF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). La disgiunzione serve innanzitutto a garantire la celerità della procedura ed a evitare un inutile ritardo: essa può quindi giustificarsi in particolare nel caso in cui un coimputato sia incapace di comparire per un lungo periodo (DTF 138 IV 214 consid. 3.2; sentenza 1B_580/2021 del 10 marzo 2022 consid. 2.1). In tal senso, le citate argomentazioni ricorsuali sembrano piuttosto confortare la fondatezza della disgiunzione del procedimento penale contro il correo. 
 
14.3. Per il resto, il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni delle prove eseguiti dalla Corte cantonale e non li sostanzia perciò d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La CARP ha infatti rilevato che il ricorrente si trovava quella notte presso il bar F.________ insieme alla sua amica di allora, alla di lei madre e al compagno di quest'ultima (G.________). In quel frangente, dopo avere affiancato le due donne mentre si stava dirigendo in direzione dei bagni, B.________ è stato picchiato in modo violento all'interno della toilette riservata agli uomini. Sulla base dei filmati della videosorveglianza, la Corte cantonale ha accertato che il ricorrente ha assistito da vicino all'incontro tra le due donne che lo accompagnavano e B.________ ed è andato e rivenuto dalla toilette dove questi si era recato. In seguito, si è nuovamente diretto verso la toilette con il correo e vi è entrato assieme a lui: subito dopo, B.________ ne è uscito ferito e malridotto. La Corte cantonale ha contestualmente accertato che gli agenti della sicurezza sono stati subito avvertiti del pestaggio e, dopo essere entrati nella toilette dove la vittima era stata picchiata, hanno trovato il ricorrente e il correo e li hanno condotti all'esterno del locale. La Corte cantonale ha altresì richiamato le dichiarazioni della vittima, che ha riferito di essere stata picchiata dagli aggressori, e che sono sostanzialmente concordanti con gli esposti accertamenti. Il ricorrente non si confronta in modo specifico con la valutazione complessiva eseguita dalla CARP e non sostanzia motivi per cui, nelle citate circostanze, i giudici cantonali avrebbero dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza.  
 
15.  
Il ricorrente contesta infine la decisione di espulsione solo quale corollario dell'asserita minore gravità dei reati ch'egli avrebbe commesso. Adduce inoltre genericamente che la durata dell'espulsione ordinata dalla CARP sarebbe ingiustificata alla luce delle turbe psichiche di cui soffrirebbe. Ne postula la riduzione ad un periodo massimo di un anno, proporzionalmente alla diminuzione della durata della pena detentiva in caso di accoglimento del ricorso. Tuttavia, poiché in concreto il gravame deve essere respinto, la questione non si pone. Il ricorrente contesta la durata dell'espulsione scostandosi dai fatti accertati ed ipotizzando l'adempimento di reati meno gravi di quelli oggetto di condanna. D'altra parte, la durata minima dell'espulsione obbligatoria è di 5 anni (cfr. art. 66a cpv. 1 CP). 
 
16.  
 
16.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.  
 
16.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria e del fatto che il gravame poteva non apparire d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). L'avv. Luca Maria Guidicelli viene incaricato del suo patrocinio gratuito. Egli prospetta a questo titolo una nota professionale di complessivi fr. 41'075.24, indicando circa 149 ore di prestazioni rimunerate a fr. 250.-- orari, comprese le spese e l'IVA. Si tratta di un dispendio eccessivo per la procedura in questa sede. Non giustifica di scostarsi dalla prassi di questa Corte, che riconosce di massima in casi analoghi un'indennità di fr. 3'000.--.  
 
16.3. Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta e al ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. Luca Maria Guidicelli. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Luca Maria Guidicelli un'indennità di fr. 3'000.--. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni