1A.154/2004 10.06.2005
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.154/2004 /viz 
 
Sentenza del 10 giugno 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica Ceca, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 
13 maggio 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La Procura generale della Repubblica di Olomouc, sezione distaccata di Ostrava, ha presentato, l'8 ottobre 2003, al Ministero pubblico del Cantone Ticino una richiesta di assistenza giudiziaria tendente all'acquisizione di documentazione bancaria nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone ignote, per titolo di violazione degli obblighi inerenti alla gestione di beni altrui (§ 255 capitolo 1 e 3, § 10 capitolo 1 lett. c CP della Repubblica ceca). 
B. 
Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 17 novembre 2003 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto la domanda e ordinato le misure richieste, segnatamente l'identificazione dei beneficiari del conto n. xxx presso la banca K.________ di Lugano per il periodo dal 1° luglio 2002 al novembre 2003. Mediante decisione di chiusura del 7 gennaio 2004 il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione all'autorità estera della documentazione bancaria. 
Avverso questa decisione A.________, titolare del conto litigioso, è insorto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con giudizio del 13 maggio 2004, ha respinto il gravame. 
C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la richiesta di assistenza. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, l'Ufficio federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Ministero pubblico del Cantone Ticino propone di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 321 consid. 1). 
1.2 La Repubblica ceca e la Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare della relazione bancaria oggetto della criticata misura d'assistenza è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP). 
2. 
2.1 Il ricorrente fa valere in primo luogo che l'esposto dei fatti sarebbe lacunoso e confuso. Le asserite lacune impedirebbero altresì di pronunciarsi sull'adempimento del requisito della doppia punibilità. 
2.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). 
2.3 Dalla decisione impugnata e dalla rogatoria risulta che nella Repubblica ceca è in atto un procedimento penale contro B.________ e altre persone, ancora ignote, per aver approvato, a nome della società commerciale X.________ SA, la concessione di un credito di 140'000'000.-- corone ceche alla società Y.________ s.r.l., rappresentata dal citato indagato. E ciò benché quest'ultima società non avesse alcun dipendente e la sua attività consistesse solo nella gestione patrimoniale di un'altra società: si poteva quindi supporre che detta società non potesse adempiere ai propri obblighi e pertanto, in assenza di garanzie, non avrebbe potuto accedere direttamente al menzionato credito. Alla scadenza del credito, prevista per il 31 gennaio 2003, il pagamento della garanzia e degli interessi non è avvenuto. Considerato che la sua concessione era avvenuta a condizioni non standard e che ai funzionari bancari doveva risultare evidente che il cliente non era in grado di adempiere i propri obblighi, detto credito avrebbe comportato, per la X.________ SA, un danno di 140'000'000.-- corone ceche. Una parte del credito sarebbe stata trasferita su un conto bancario svizzero, segnatamente tramite tre bonifici, di cui uno del 10 luglio 2002 della società Y.________ di 187'500.-- € sul citato conto presso la banca K.________. 
2.4 Il ricorrente adduce semplicemente che nella rogatoria non verrebbero indicati i funzionari bancari coinvolti nei fatti né si preciserebbe se essi abbiano danneggiato intenzionalmente l'istituto di credito né perché è ipotizzato un concorso nel reato e neppure se in tale ambito l'inquisito avrebbe agito quale istigatore; nemmeno sarebbe dimostrata l'esistenza dell'asserito danno. Con queste argomentazioni il ricorrente disconosce sia che l'autorità richiedente non deve, come si è visto, provare la commissione del prospettato reato sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei (contestati) mezzi di prova e della fondatezza della tesi accusatoria (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). 
2.5 Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione del sospettato reato è comunque resa verosimile. Il ricorrente, insistendo sul fatto ch'egli non rientrerebbe nel novero delle persone sospettate e ch'egli non potrebbe essere parificato al beneficiario del provento del reato. Sostiene inoltre che la prova richiesta non avrebbe alcuna rilevanza, anche perché non è affermato che la concessione del credito sarebbe stata richiesta per effettuare pagamenti in suo favore: infatti in tal caso il beneficiario e la causale del pagamento sarebbero già noti, per cui questi accertamenti non sarebbero più necessari. Adduce poi che la sua relazione bancaria non sarebbe stata utilizzata per compiere alcun reato e, insistendo sulla sua estraneità ai fatti descritti nella rogatoria, nonché sottolineato che non sussisterebbe alcuna connessione tra il suo agire e le indagini estere, conclude per l'inammissibilità della rogatoria. 
2.6 Il ricorrente, insistendo sulla sua asserita estraneità al sospettato reato, disconosce, che l'eventuale qualità di persona fisica o giuridica non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Egli disattende inoltre che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, implicitamente da lui richiamato, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che costituiva una norma del resto non applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari che fossero stati usati per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604). Basta, infatti, che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga. Ora, questa eventualità si verifica in concreto, senza che siano necessarie una sua implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la loro utilità potenziale è data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). 
2.7 Pure l'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition"; cfr. su questo tema DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a) è manifestamente infondato. Nella rogatoria il conto litigioso è espressamente indicato, unitamente al giorno e all'importo del sospettato versamento. Contrariamente all'assunto ricorsuale tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente. 
3. 
3.1 Il ricorrente non contesta che nel § 255 CP della Repubblica ceca si possano ravvisare gli elementi costituivi del reato di amministrazione infedele (art. 158 CP), come ritenuto dal Ministero pubblico e dalla CRP nell'ambito dell'esame della doppia punibilità. Al riguardo egli si limita a osservare che la descrizione dei fatti non permetterebbe di rilevare sospetti logici circa il danno e non indicherebbe l'aspetto intenzionale del dolo, ritenuto che il dolo eventuale dev'essere ammesso con molto ritegno. 
3.2 Ora, ricordato che per l'esame della doppia punibilità non è determinante tanto la corrispondenza delle norme penali, quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda - eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc), nel caso dell'art. 158 CP il dolo eventuale è sufficiente, anche se non dev'essere ammesso alla leggera, mentre l'autorità estera ha accertato la sussistenza di un danno (cfr., anche sugli altri elementi costitutivi del reato secondo il previgente art. 159 CP, DTF 120 IV 190). Orbene la concessione di prestiti particolarmente rischiosi, di cui l'autore conosce il rischio o perlomeno lo prende in considerazione, può configurare gli estremi del reato di amministrazione infedele (cfr. DTF 122 IV 279 consid. 2-d; Marcel Alexander Niggli, in: Basler Kommentar StGB, vol. II, Basilea 2003, n. 114 e 115 all'art. 158 e rinvii). 
3.3 Competerà quindi al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità estere risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). Quelle autorità, contrariamente all'autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e potrà quindi valutare compiutamente se il bonifico litigioso sia o no collegato ai sospettati reati. 
3.4 Riguardo alla pretesa lesione del principio della proporzionalità, il ricorrente ribadisce ch'egli non potrebbe essere qualificato come titolare del conto che avrebbe beneficiato del provento di reato, visto che nell'esposto dei fatti non è indicato alcun sospetto nei suoi confronti. Ipagamenti ricevuti dalla Y.________ avrebbero una causale lecita, come dimostrerebbero i nuovi documenti da lui prodotti, motivo per cui le prove chieste sarebbero inutili. 
3.5 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini: la richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò, come si è visto, non si verifica in concreto. 
3.6 Per di più, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che gli incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione, e neppure dinanzi alla Corte cantonale, quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per lo stesso. La produzione di nuovi documenti, tardiva e quindi inammissibile, non muta l'esito del gravame. 
4. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Lespese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 145174). 
Losanna, 10 giugno 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: