1A.357/1999 13.11.2000
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[AZA 0/2] 
 
1A.357/1999 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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13 novembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere: Crameri. 
 
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 21 dicembre 1999 presentato da A.________, Stradella (I), patrocinato dall'avv. Carlo Lombardini, studio legale Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud e associati, Ginevra, contro la decisione emessa il 23 novembre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato il 2 luglio 1996 e il 14 ottobre 1996 una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 10 ottobre 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________, E.________ e altre persone per i reati di corruzione e falso in bilancio. Secondo l'Autorità estera, il Gruppo X.________ avrebbe creato, per il tramite di complesse operazioni con risvolti anche illegali, ingenti disponibilità finanziarie, versate in parte su un conto bancario svizzero intestato alla società Y.________, di cui il gruppo X.________ è il beneficiario economico. Dai documenti sequestrati dalle Autorità italiane presso istituti di credito di San Marino risulterebbe che parte di queste provviste in denaro contante sarebbe stata accreditata dalla Cassa di Risparmio di San Marino su conti bancari, indicati nella rogatoria, presso la OTB-Overland Bank di Lugano, ora Banca Unione di Credito (BUC). L'Autorità italiana intende conoscere la natura e le eventuali destinazioni finali di queste operazioni, gestite da F.________, risiedente a Muzzano. Quest'ultimo ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine di riversare parte di una realizzazione sul conto Z.________ presso la BUC. 
 
B.- Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 10 dicembre 1997 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato, come richiesto dall'Autorità estera, il sequestro dei conti Q.________ e W.________ presso la BUC di Lugano. Ha chiesto altresì alla BUC di trasmettergli la documentazione relativa al conto Z.________, di cui è titolare il fiduciario G.________. Il 27 ottobre 1999 il MPC, ritenuto che dal conto Z.________ erano stati effettuati numerosi versamenti sul conto J.________ presso la BUC, intestato ad A.________, ha ordinato il sequestro di questa relazione bancaria. A.________ si è opposto alla prospettata trasmissione, adducendo che l'Autorità richiedente non avrebbe, più alcun interesse all'esecuzione della rogatoria e che le misure adottate dal MPC costituirebbero una ricerca indiscriminata di prove. 
 
Il 23 novembre 1999 il MPC, dopo aver esaminato la documentazione sequestrata e respinto le censure addotte dall'insorgente, ha ordinato la trasmissione della documentazione relativa al conto appartenente ad A.________. 
 
C.- Avverso questa decisione A.________ inoltra un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di concedere l'effetto sospensivo al gravame e, in via principale, di annullare la decisione impugnata e di dichiarare inammissibile le richieste estere; in via subordinata postula d'invitare l'Autorità richiedente a spiegare l'interesse alla trasmissione dei documenti sequestrati spontaneamente dal MPC. 
 
L'Ufficio federale di polizia propone di respingere il ricorso, il MPC di respingerlo in quanto ammissibile. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.-a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
 
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
 
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell' art. 80g cpv. 1 AIMP
 
d) Il gravame è stato interposto dal titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza. La sua legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). 
 
2.- Il ricorrente fa valere che la richiesta di assistenza e il suo complemento sarebbero lacunosi e violerebbero pertanto gli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Sostiene inoltre che si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove e che l'Autorità richiedente avrebbe perso ogni interesse all'esecuzione della rogatoria. 
 
a) È manifesto, e ammesso espressamente dal ricorrente, che la rogatoria e il complemento litigioso s'inseriscono nel quadro della richiesta iniziale del 2 luglio 1996 - da lui prodotta e riassunta - e di altre richieste strettamente connesse. Queste richieste sono note al Tribunale federale e al patrocinatore stesso del ricorrente e riguardano quest'ultimo, C.________ e la società Y.________ (cfr. in particolare 1A.35/1996, 1A.411/1996, 1A.202, 204, 259/1997, 1A.275/1999); la loro ammissibilità è già stata confermata dal Tribunale federale. La conclusione ricorsuale di dichiarare inammissibili le domande del 2 luglio 1996 e dell'8 luglio 1996 (recte 1997) sono pertanto chiaramente irricevibili. L'Autorità estera non era tenuta a ribadire compiutamente i sospetti addotti in quelle domande e nei successivi atti, già ritenuti sufficienti dalle Autorità svizzere. Per di più, il ricorrente non fa valere d'aver chiesto di poter esaminare le precedenti domande, connesse con la presente causa, né che il MPC gli avrebbe negato, violando se del caso l'art. 80b cpv. 1 AIMP, il diritto di consultarle. L'esposto dei fatti, non lacunoso, è pertanto vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg. ). 
 
b) Nel presente gravame il ricorrente può criticare solo la richiesta del 14 ottobre 1996 e il complemento del 10 ottobre 1997, sui quali il Tribunale federale non si è ancora pronunciato (art. 80g cpv. 1 AIMP), come pure la trasmissione propriamente detta delle nuove informazioni e delle risultanze scaturite durante la procedura di istruzione (DTF 122 II 367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b). 
 
c) Dalla domanda integrativa del 10 ottobre 1997 che, contrariamente all'assunto ricorsuale, adempie le esigenze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP, si evince che, nell'ambito di indagini contro H.________ e altri, è emerso che il gruppo X.________, attraverso complesse operazioni, con risvolti anche illegali, ha creato una provvista di 110 miliardi di lire destinata, tra l'altro, al pagamento di tangenti. Tale somma è stata versata in parte su un conto bancario svizzero intestato alla società Y.________, il cui beneficiario economico è il gruppo X.________; parte della provvista è stata fatta accreditare, dopo vari passaggi, dalla Cassa di Risparmio di San Marino su conti presso la OTB, ora BUC, appartenenti alla società W.________ e alla Q.________, giungendo poi, in parte, sul conto Z.________; in base all'esame della documentazione di quest' ultimo il MPC ha accertato che le somme transitatevi sono finite sul conto del ricorrente, indagato in Italia e noto alle Autorità milanesi nell'ambito di procedimenti connessi a quello oggetto della presente domanda. 
 
3.- Il ricorrente fa valere che la richiesta estera costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, lesiva del principio della proporzionalità. 
 
a) La censura è priva di ogni fondamento. Come rettamente indicato nella decisione impugnata, l'Autorità italiana ha chiesto di sequestrare, presso la BUC, i conti della W.________ e della Q.________; ha chiesto altresì espressamente di consegnarle, qualora dovesse emergere che tali conti sono stati utilizzati quale mero transito, i documenti relativi agli ulteriori impieghi delle somme accreditate, postulando "il sequestro di eventuali conti di destinazione". Il MPC ha rilevato che le operazioni cui s'interessano le Autorità italiane sono state gestite da F.________, il quale ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine di riversarne una parte sul conto Z.________ presso la 
BUC: con giudizio odierno il Tribunale federale ha confermato la trasmissione dei documenti di questo conto (causa 1A.269/1999); nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria il titolare di questa relazione ha dichiarato che le operazioni effettuate sul suo conto erano semplici operazioni di passaggio a favore del conto intestato al ricorrente. 
 
Ora, ritenuto che l'Autorità estera ha chiesto il sequestro di eventuali conti di destinazione delle citate somme, il MPC, ordinando la trasmissione dei documenti di un siffatto conto, ha agito conformemente alla prassi del Tribunale federale. In effetti, contrariamente all'assunto del ricorrente, il MPC non ha sequestrato spontaneamente la documentazione del suo conto. Eseguendo la richiesta estera esso ha bensì individuato e sequestrato la documentazione bancaria di un conto di destinazione di somme provenienti dalle provviste costituite illegalmente. Tale modo di agire è giustificato poiché idoneo a far progredire l'inchiesta estera, permettendo di ricostruire tutti i passaggi dei fondi sui vari conti e di accertare quello di destinazione. 
 
È quindi a torto che il ricorrente sostiene che il MPC non avrebbe potuto effettuare, di propria iniziativa e spontaneamente, le indagini esperite e che, così facendo, avrebbe concesso l'assistenza ultra petita (al riguardo vedi DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La giurisprudenza, nota al patrocinatore del ricorrente e rettamente applicata dal MPC, ha infatti sostanzialmente attenuato la portata del principio "ne eat judex ultra petita", desumibile da quello della proporzionalità; l'Autorità richiesta può quindi interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che - come nella fattispecie - su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3a). 
 
b) Visto inoltre che l'Autorità estera chiede informazioni su precise relazioni bancarie, riguardo a determinati versamenti e alla loro destinazione finale, non si è neppure in presenza, come sostenuto a torto dal ricorrente, di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che, come rilevato dal MPC nella decisione impugnata, si è individuato questo conto partendo dai versamenti effettuati sulle relazioni delle società indicate dagli inquirenti italiani, effettuando vari passaggi atti verosimilmente a nascondere il vero destinatario dei fondi, ossia il ricorrente, dirigente del gruppo X.________ e indagato all'estero. Il MPC ha precisato altresì che alla chiusura del conto i fondi residui sono stati trasferiti sul conto K.________, intestato al ricorrente, presso l'allora Società di Banca Svizzera di Lugano, la cui documentazione è già stata trasmessa all'Italia (sentenza inedita del 27 marzo 1998, causa 1A.227/1997). 
 
c) Ne segue altresì che l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero è manifesta (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 478, in particolare pag. 370). Per di più, il ricorrente non può limitarsi, nel presente ricorso, a sostenere l'irrilevanza della documentazione bancaria visto il tempo trascorso dall'inoltro della domanda. Questa critica è inammissibile. In effetti, come viene rilevato nella decisione impugnata, e come non è contestato dal ricorrente, quest'ultimo nel memoriale prodotto al MPC si è limitato a contestare genericamente il sequestro del suo conto senza tuttavia indicare con precisione quali documenti, e perché, non avrebbero dovuto essere trasmessi allo Stato richiedente, sollecitando invece l'emanazione di un'ordinanza di trasmissione. Spetta infatti alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg. ): esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, di indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). Per di più, nemmeno nel presente gravame il ricorrente indica quali singoli documenti non dovrebbero essere trasmessi. 
 
d) Infine, anche l'assunto del ricorrente secondo cui la documentazione del suo conto sarebbe inutile per il procedimento estero, poiché le rogatorie non menzionano né lui né la relazione bancaria, è del tutto infondato. Infatti, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché esse debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c). Scopo delle richieste estere è infatti di individuare i conti, ancora sconosciuti, di destinazione delle menzionate somme. Non occorre pertanto invitare, come postulato dal ricorrente, l'Autorità estera a spiegare l'interesse a ottenere la documentazione litigiosa. 
 
4.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia. 
 
Losanna, 13 novembre 2000 
VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere,