1C_425/2023 04.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_425/2023  
 
 
Sentenza del 4 settembre 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 agosto 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.92+RR.2023.100). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 9 marzo 2023 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A.________ nell'ambito di un procedimento finalizzato all'esecuzione di una pena complessiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione. Il 17 maggio 2023, il Ministero della giustizia italiano ha chiesto alla Svizzera l'arresto e l'estradizione dell'interessato. Il 22 maggio 2023 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un ordine d'arresto ai fini di estradizione. L'interessato, posto in detenzione estradizionale, si è opposto a un'estradizione in via semplificata. 
 
B.  
Con decisione del 15 giugno 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A.________ all'Italia, respingendo la richiesta di scarcerazione con l'adozione di misure sostitutive e quella di gratuito patrocinio. Adito con due ricorsi dall'interessato, con giudizio del 17 agosto 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), congiunte le cause, ha respinto con un unico giudizio i due gravami e la domanda di gratuito patrocinio. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di porlo in libertà, subordinatamente di applicare non meglio specificate misure sostitutive, rispettivamente di rinviare la causa alla CRP. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente, che non richiama l'art. 84 cpv. 2 LTF, non indica del tutto perché si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, né tenta di dimostrare che nel caso in esame la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).  
 
2.2. Il ricorso è inammissibile e le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere infatti respinta, visto che il ricorrente, il quale afferma di percepire uno stipendio mensile lordo di fr. 10'000.-- non dimostra la propria indigenza; le conclusioni del ricorso erano inoltre prive di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.  
 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 4 settembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri