5A_327/2023 05.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_327/2023  
 
 
Sentenza del 5 giugno 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
von Werdt, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Ciamei, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini, 
opponente, 
 
C.________, 
rappresentata dalla curatrice avv. Alisha Soldati. 
 
Oggetto 
ritorno di una minore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2023 
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
C.________ è nata nel settembre 2019 a S.________ (Ucraina) dalla relazione tra A.________ e B.________. Quest'ultimo ha riconosciuto la figlia davanti all'ufficiale di stato civile dell'ambasciata di Francia in Ucraina con dichiarazione del 30 settembre 2019. 
Il padre, cittadino americano di origine russa, è titolare di un'azienda attiva in ambito informatico, vive in R.________ e in passato ha in parte risieduto sull'isola di T.________ (Francia d'oltremare), dove è stato proprietario di un'abitazione fino alla primavera del 2020. La madre, cittadina ucraina e francese, ha avuto una carriera di modella e attrice ed è attualmente attiva nel settore immobiliare, quale decoratrice d'interni e gerente di immobili in proprietà in Ucraina e in Francia, e nel settore del commercio di pellicce. Le rispettive attività professionali delle parti e il loro notevole benessere economico hanno imposto loro, rispettivamente permesso loro, frequenti spostamenti e soggiorni in vari Paesi. Nei primi anni di vita la minore ha vissuto, insieme alla madre, in parte a T.________ (Francia d'oltremare) e a U.________ (Francia metropolitana) e in parte a S.________ (Ucraina). 
Il 13 giugno 2022 A.________ e la figlia hanno lasciato T.________, facendo rientro in Europa: esse sono state in Francia (Parigi, U.________), in Repubblica Ceca e infine in Svizzera, nel Cantone Ticino. Dopo un periodo trascorso in Francia in agosto e settembre 2022, A.________ e la figlia sono nuovamente giunte nel Cantone Ticino, stabilendosi a V.________ presso il compagno della madre. 
I genitori hanno introdotto due procedimenti per ottenere la custodia esclusiva della figlia: il primo è stato avviato dal padre nel mese di luglio 2022 in Francia e il secondo è stato promosso dalla madre nel mese di dicembre 2022 in Ucraina. 
 
B.  
In data 20 gennaio 2023 B.________ ha presentato presso il Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza fondata sulla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02) per ottenere il ritorno immediato della figlia in Francia, affermando che ella era stata trasferita da T.________ a V.________ illecitamente. 
Con sentenza 17 aprile 2023 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'istanza del padre, ordinando ad A.________ di assicurare il ritorno della figlia in Francia entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione e disponendo misure d'esecuzione. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 2 maggio 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone la riforma nel senso di respingere l'istanza di ritorno della figlia. 
Mediante risposta 15 maggio 2023 B.________ ha postulato la reiezione del ricorso. Con scritto dello stesso giorno la curatrice della minore ha trasmesso le sue osservazioni. Il 22 maggio 2023 l'opponente ha replicato alle osservazioni della curatrice. La ricorrente ha poi nuovamente preso posizione il 26 maggio 2023. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; DTF 133 III 584 consid. 1.2; sentenza 5A_197/2023 del 25 aprile 2023 consid. 1). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) dalla parte soccombente dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato quale istanza unica (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a LTF; art. 7 cpv. 1 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS 211.222.32]), il ricorso in materia civile risulta in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare e motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Se la parte ricorrente vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni attinenti a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
1.4. A meno che ne dia motivo l'impugnata decisione, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF), i quali non possono comunque, in linea di principio, essere posteriori al giudizio contestato (DTF 148 V 174 consid. 2.2 con rinvio; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.2).  
Nel rimedio all'esame la ricorrente indica quale prova un "doc. C, decisione 20.04.2023 (...) Tribunale Ucraina con traduzione ufficiale in lingua francese". Poco importa che tale documento non sia stato allegato al ricorso: esso sarebbe a ogni modo inammissibile siccome posteriore alla sentenza impugnata. 
 
2.  
 
2.1. La CArap mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4), assicurando il ritorno immediato - nello Stato della loro dimora abituale - dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (v. art. 1 lett. a CArap unitamente al preambolo della stessa). Sia la Svizzera sia la Francia hanno ratificato tale convenzione.  
Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a CArap) e quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti (art. 3 cpv. 1 lett. b CArap). 
La CArap non contiene una definizione della nozione di "dimora abituale". Tale nozione va definita in modo autonomo (segnatamente rispetto all'art. 20 LDIP [RS 291]) e uniforme nell'ambito delle Convenzioni dell'Aia relative ai minori (in particolare della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori [Convenzione sulla protezione dei minori, RS 0.211.231.011]). La dimora abituale si fonda su una situazione meramente fattuale (sentenza 5A_877/2020 del 20 novembre 2020 consid. 4.1 con rinvii), che non contempla una dimensione soggettiva legata all'esistenza di un animus manendi (sentenza 5A_846/2018 del 6 novembre 2018 consid. 4 con rinvio). Determinante è il centro effettivo della vita del minore e delle sue relazioni (DTF 110 II 119 consid. 3). Oltre alla presenza fisica del minore, occorrono quindi altri fattori che siano atti a indicare che tale presenza non ha unicamente un carattere temporaneo o occasionale e che la dimora del minore manifesta una certa integrazione in un contesto sociale e familiare; sono segnatamente determinanti la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno sul territorio, la nazionalità del minore, il luogo e le condizioni della scolarizzazione, le conoscenze linguistiche, nonché i rapporti sociali e familiari del minore (sentenze 5A_877/2020 cit. consid. 4.1 con rinvii; 5A_933/2020 del 14 aprile 2021 consid. 1.1 con rinvii, in RSPC 2021 pag. 607). La dimora abituale va definita per ciascuno singolarmente. La dimora abituale di un figlio coincide tuttavia di norma con il centro della vita di un genitore almeno; trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, sono decisive, quali indizi della sua dimora abituale, le sue relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato. Un soggiorno di sei mesi crea in linea di principio una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se, per la presenza di altri fattori, è destinata a essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni (sentenze 5A_193/2023 del 6 aprile 2023 consid. 2.1; 5A_933/2020 cit. consid. 1.1 con rinvii). 
Nella determinazione della dimora abituale del minore ai sensi della CArap non si ha di regola una prova chiara; il giudice deve piuttosto effettuare un apprezzamento dei summenzionati fattori. L'apprezzamento di tali indizi e le conclusioni di fatto, tratte da tali indizi, sono questioni che il Tribunale federale esamina soltanto sotto il profilo dell'arbitrio e a condizione che la relativa censura sia sollevata e motivata conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (sentenza 5A_164/2013 del 18 aprile 2013 consid. 3; v. anche supra consid. 1.3). 
 
2.2. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha accertato che, immediatamente prima del suo trasferimento in Svizzera nel giugno 2022, lo Stato in cui la minore risiedeva era la Francia, a T.________. Per i Giudici cantonali, il fatto che si sarebbe trattato di un soggiorno forzato a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina non era stato dimostrato e appariva contraddittorio alla luce delle numerose permanenze in Francia della minore sin dalla nascita. Considerato che madre e figlia sono cittadine francesi, che i momenti di convivenza con il padre erano tutti avvenuti in Francia, che in tale Paese la madre ha un appartamento e che vi ha lavorato per molti anni quale modella e attrice, secondo la Corte cantonale non si poteva nemmeno ritenere che in Francia la madre avesse trascorso con la figlia esclusivamente dei periodi di vacanza. Per i Giudici cantonali, la minore aveva insomma concretamente maggiori legami con la Francia rispetto ad altri luoghi. La madre non era del resto riuscita a dimostrare gli asseriti lunghi soggiorni della figlia in Ucraina: la documentazione fotografica prodotta dal padre provava invece che, in periodi in cui la madre aveva affermato di trovarsi in Ucraina, in realtà era altrove (" per esempio, nella tabella riassuntiva dei suoi spostamenti (cfr. duplica pag. 4) A.________ ha indicato di essere stata a S.________ durante "5 mesi circa" (dal 4 luglio 2020 al 22 novembre 2020), mentre dalle immagini prodotte dal padre ed estrapolate dal profilo social della madre ella e la figlia risultano in Francia il 6, 9 e 14 settembre, a Londra il 20 settembre, sulla Riviera francese (Antibes e U.________) tra il 27 settembre e il 5 ottobre, in Spagna il 9 e 10. La stessa cosa può essere constatata, per esempio, nel periodo, della durata di 7 mesi dal 12 maggio al 9 dicembre 2021, in cui a suo dire sarebbe stata a S.________: risultano agli atti fotografie di maggio, giugno, luglio e agosto in Costa Azzurra, in settembre in Portogallo e in dicembre a Roma. A fronte di numerosissime immagini della madre e della figlia in Francia, nessuna fotografia le ritrae in Ucraina"). La Corte cantonale ha inoltre osservato che non risultava che la madre avesse contestato la competenza del giudice francese adito dal padre nel luglio 2022 per ottenere la custodia della figlia. I Giudici cantonali hanno quindi ritenuto che, prima del suo trasferimento in Svizzera, la dimora abituale della minore - nella sua accezione ai sensi della CArap - era in Francia.  
Stabilita la dimora abituale in Francia, i Giudici cantonali hanno poi constatato che il trasferimento della minore era avvenuto in violazione del diritto di custodia appartenente anche al padre in applicazione degli art. 371 segg. del codice civile francese e hanno pertanto ritenuto tale trasferimento illecito ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CArap. La Corte cantonale ha poi negato che vi fossero motivi che ostassero al ritorno della minore giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. a-b CArap, considerando in particolare che all'epoca del trasferimento della minore il padre esercitava concretamente il diritto di custodia, che egli non aveva acconsentito al trasferimento e che non vi era un grave rischio che il ritorno esponesse la minore a un pericolo fisico o psichico o che la mettesse altrimenti in una situazione intollerabile. I Giudici cantonali hanno quindi accolto l'istanza del padre. 
 
2.3. Nel ricorso all'esame, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap e una valutazione dei fatti e delle prove arbitraria. A suo dire, prima del trasferimento in Svizzera, la dimora abituale della figlia non si situava in Francia, bensì in Ucraina.  
Ella afferma che, dalla sua nascita, la minore sarebbe stata per la maggior parte del suo tempo a S.________, come risulterebbe dalla tabella riassuntiva a pag. 4 della duplica cantonale e dai doc. da n. 32 a n. 39 riferibili ai biglietti aerei. Le fotografie tratte dal suo profilo social prodotte dal padre ("comunque contestate perché la data di pubblicazione sui social non coincide necessariamente con la data in cui la foto viene scattata") riguarderebbero brevi periodi di vacanza oppure soggiorni di lavoro a U.________, dove ella dovrebbe spesso recarsi per gestire la locazione di una casa di sua proprietà, e non costituirebbero quindi un motivo di interruzione della dimora abituale della figlia in Ucraina. Oltre a non tenere conto dei lunghi periodi trascorsi a S.________, la Corte cantonale avrebbe ignorato il carattere temporaneo rispettivamente forzato dei vari soggiorni a T.________: sull'isola madre e figlia avrebbero trascorso unicamente delle vacanze, prolungate nel periodo della pandemia a causa dell'impossibilità di viaggiare e nel periodo seguente lo scoppio del conflitto in Ucraina. Quest'ultimo periodo sarebbe del resto durato soltanto tre mesi, ossia dal 17 marzo 2022 (dopo che il volo del 24 febbraio 2022 che dalla Riviera francese doveva portarle a S.________ era stato annullato) fino al giugno 2022. 
A dire della ricorrente, il Tribunale d'appello avrebbe inoltre tralasciato gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per la determinazione della dimora abituale. In particolare, i Giudici cantonali avrebbero ignorato l'inesistente integrazione della minore a T.________: ella non vi avrebbe frequentato alcuna scuola, non parlerebbe francese e sull'isola i suoi genitori non disporrebbero di un'abitazione propria (nonostante le ampie possibilità economiche) : da marzo a giugno 2022 la minore avrebbe infatti alloggiato con la madre presso un conoscente di quest'ultima. La Corte cantonale non avrebbe poi tenuto conto del fatto che la minore ha, oltre alla cittadinanza francese, anche quella ucraina, che parlerebbe soltanto russo e che a S.________ avrebbe frequentato con regolarità l'asilo e avuto un forte legame con la nonna materna, a dimostrazione dell'esistenza di una maggiore integrazione familiare e sociale in Ucraina. 
Secondo la ricorrente, i Giudici cantonali avrebbero poi applicato criteri irrilevanti in questa sede, come la mancata contestazione della competenza del giudice francese nella procedura avviata dal padre nel luglio 2022 per regolamentare l'affidamento della figlia, contestazione che ella avrebbe nel frattempo presentato, mentre in precedenza a ogni modo non "vi era stata ancora la possibilità di presentare memorie o allegati difensivi". 
La ricorrente accenna ad ulteriori argomenti nella sua replica, ma essi risultano comunque inammissibili, poiché la motivazione del gravame deve essere contenuta nello scritto presentato entro il termine di ricorso. La parte ricorrente non può infatti completare o migliorare la sua impugnativa con la replica, proponendo degli argomenti che avrebbero già potuto essere sollevati in precedenza (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2). 
 
2.4. Nella risposta, l'opponente contesta che madre e figlia avrebbero trascorso solo dei periodi di vacanza in Francia e che il soggiorno prima del trasferimento in Svizzera sarebbe stato forzato. Le prove dimostrerebbero al contrario la loro frequente presenza a T.________ dal novembre 2019 sino al trasferimento illecito, " luogo di residenza abituale che era stato scelto ed eletto già poco dopo la nascita di C.________ " e invaliderebbero i soggiorni asseritamente più lunghi che la ricorrente pretende di aver trascorso a S.________ con la figlia. Egli sottolinea inoltre che la figlia ha soltanto tre anni, ciò che rende meno importanti i criteri di integrazione sociale del minore fissati dalla giurisprudenza.  
Nelle sue osservazioni, la curatrice della minore non si è invece espressa sulla questione della dimora abituale. 
 
2.5. Nel caso concreto, in conseguenza delle attività professionali e dell'ampia disponibilità economica dei genitori, la minore, sin dalla sua nascita, si è spostata in diversi Paesi. La determinazione della dimora abituale ai sensi della CArap non è pertanto immediata e va decisa sulla base di indizi, apprezzati nel loro insieme (v. supra consid. 2.1 in fine).  
La ricorrente considera che la dimora abituale della figlia prima del suo trasferimento in Svizzera non era - come preteso dal padre e stabilito dai Giudici cantonali - in Francia (v. infra consid. 2.5.1), bensì in Ucraina (v. infra consid. 2.5.2). 
 
2.5.1. Come spiegato in precedenza, la dimora abituale ai sensi della CArap si fonda su una situazione meramente fattuale e, trattandosi di un bambino piccolo, sono decisive, quali indizi della sua dimora abituale, le sue relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato (v. supra consid. 2.1). Determinante è la dimora abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato ritorno del minore (v. art. 3 cpv. 1 lett. a CArap). Ora, immediatamente prima del suo arrivo in Svizzera, la minore si trovava da marzo a giugno 2022 con la madre in Francia, Paese in cui esse avevano già soggiornato regolarmente sin dalla nascita della bambina. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, data la regolarità di tali soggiorni, il fatto che l'ultimo sarebbe durato tre mesi soltanto non osta al riconoscimento di una dimora abituale. Ricordato che l'intenzione di risiedere in un luogo non è determinante per la fissazione della dimora abituale (v. supra consid. 2,1), la presenza sull'isola di T.________ non risulta comunque forzata, come preteso invece dalla ricorrente: quando il volo che, asseritamente, avrebbe dovuto portare madre e figlia a S.________ è stato annullato in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina, è la ricorrente ad aver scelto di spostarsi con la minore dalla Riviera francese (Francia metropolitana) a T.________ (Francia d'oltremare). Quanto all'assenza di integrazione della minore a T.________, occorre considerare che nella primavera 2022 ella aveva soltanto due anni, per cui il fatto che non frequentasse l'asilo o che non parlasse francese (ma soltanto la lingua del genitore cui era affidata) importa poco (v. sentenza 5P.128/2003 del 23 aprile 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2003 pag. 720, nella quale è stato osservato che, nel caso di un bambino di tre anni, i fattori di integrazione sociale, come la frequentazione di una scuola o di associazioni giovanili, non contano). La ricorrente può invece essere seguita laddove ritiene fragile l'argomento della sua mancata contestazione della competenza dei tribunali francesi. Alla luce tuttavia dell'insieme di tutti gli altri indizi - la regolarità dei soggiorni della minore in Francia, la sua presenza fisica in tale Paese per tre mesi prima dell'arrivo in Svizzera, il fatto che vi si trovasse con la madre, la sua tenera età e la sua cittadinanza francese - ai Giudici cantonali non può essere rimproverata una valutazione arbitraria dei fatti e una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap per aver dedotto che la dimora abituale della minore immediatamente prima del trasferimento in Svizzera era in Francia.  
 
2.5.2. Ai Giudici cantonali non può nemmeno essere rimproverato di aver arbitrariamente ignorato gli indizi a favore di una dimora abituale della figlia in Ucraina. La ricorrente si limita infatti a proporre una propria versione dei fatti (che in parte nemmeno risultano essere stati sottoposti all'autorità inferiore, come il forte legame con la nonna materna o la frequentazione regolare di un asilo a S.________) basata su una personale lettura delle prove agli atti (in particolare della tabella riassuntiva dei soggiorni a S.________ e delle fotografie tratte dal suo profilo social) senza dimostrare che quella contenuta nel giudizio impugnato sarebbe non solo errata, ma insostenibile. Tale modo di procedere è del tutto inidoneo a invalidare l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove operati dai Giudici cantonali (v. supra consid. 1.3 e 2.1 in fine).  
 
2.5.3. In sintesi, ritenendo che immediatamente prima del suo trasferimento in Svizzera la minore aveva la sua dimora abituale in Francia, la Corte cantonale non è incorsa né in un accertamento dei fatti manifestamente inesatto né in una conseguente violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap.  
Ciò basta per confermare l'ordine di ritorno della minore in Francia. Nell'impugnativa la ricorrente ha infatti unicamente contestato la determinazione della dimora abituale della figlia: nell'ipotesi di una conferma della sentenza impugnata su questo punto, ella non ha preteso che il trasferimento sarebbe stato lecito e nemmeno che sarebbero adempiuti i motivi di esclusione del rientro della minore giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. a-b CArap
Si rileva peraltro che il ritorno, conformemente alla CArap, è stato correttamente ordinato nello Stato della dimora abituale prima del trasferimento, non in un luogo preciso di tale Stato (v. sentenza 5A_637/2013 del 1° ottobre 2013 consid. 5.3.1 con rinvii, in FamPra.ch 2014 pag. 211 e PJA 2013 pag. 1869). 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
La procedura con la quale viene chiesto il ritorno di un minore è, in linea di principio, gratuita (art. 26 cpv. 2 CArap e 14 LF-RMA). La Francia ha tuttavia formulato una riserva, dichiarando di essere tenuta al pagamento delle spese di cui all'art. 26 cpv. 2 CArap solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal suo sistema di patrocinio giudiziario e giuridico (art. 26 cpv. 3 e 42 CArap). La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità (art. 21 cpv. 1 lett. b della convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS 0.111]) e garantisce quindi la gratuità solo nel quadro dell'assistenza giudiziaria nazionale (v. sentenza 5A_850/2022 del 1° dicembre 2022 consid. 4 con rinvii). Atteso che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda di assistenza giudiziaria, le spese giudiziarie vanno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); esse comprendono anche i costi per la rappresentanza della minore (v. sentenza 5A_617/2022 del 28 settembre 2022 consid. 9 con rinvio). Le ripetibili della presente procedura sono pure poste a carico della ricorrente (v. art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- (che includono anche i costi per la rappresentanza della minore) sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Alisha Soldati, curatrice della minore, un'indennità di fr. 500.--. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice della minore, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori. 
 
 
Losanna, 5 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini