7B_920/2023 12.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_920/2023  
 
 
Sentenza del 12 gennaio 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto d'abbandono del procedimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.351). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decreto del 5 dicembre 2022, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di A.________ per titolo di sviamento della giustizia e favoreggiamento. 
Con sentenza del 9 ottobre 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di abbandono del 5 dicembre 2022 e ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico. 
 
2.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale. 
Con decreto del 24 novembre 2023, A.________è stata invitata a fornire, entro l'11 dicembre 2023, un anticipo delle spese di fr. 800.--. Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 14 dicembre 2023 a A.________è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 10 gennaio 2024, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto. 
 
3.  
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). 
A causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 gennaio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara