7B_568/2023 27.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_568/2023  
 
 
Sentenza del 27 settembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Valentino. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono del procedimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.266). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In seguito a una denuncia sporta al Ministero pubblico del Cantone Ticino da A.________ e B.________ il 4 giugno 2021, nei confronti dell'avvocato e notaio C.________ è stato avviato un procedimento penale per truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP). 
Questo procedimento si inserisce in una controversia familiare in ambito ereditario che vede i denuncianti in causa da anni contro le loro sorelle D.________ e E.________, le quali sarebbero state favorite dalle donazioni di beni immobiliari siti sul Comune di X.________ formalizzate negli atti notarili redatti da C.________ ed eseguite nel 2016 dal loro ormai defunto padre. Un precedente procedimento penale aperto dai denuncianti contro le loro sorelle nello stesso contesto si era concluso con un decreto di abbandono datato 21 aprile 2020, confermato dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con sentenza del 7 dicembre 2020; il ricorso dei denuncianti avverso tale sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale in data 18 febbraio 2021 (6B_142/2021). 
 
B.  
Con decisione del 19 settembre 2022, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di C.________, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei prospettati reati. 
A.________ e B.________ hanno impugnato il decreto di abbandono del 19 settembre 2022 con un reclamo alla Corte dei reclami penali, la quale lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità con sentenza del 3 luglio 2023. 
 
C.  
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale e, subordinatamente, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per continuare l'inchiesta. I ricorrenti richiedono inoltre di annullare la sentenza emanata il 7 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali. Infine, essi chiedono di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Con scritto datato 12 settembre 2023, i ricorrenti richiedono l'acquisizione di nuove prove da parte del Tribunale federale, allegando la corrispondenza di A.________ con il presidente della Commissione di disciplina notarile. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Contro la decisione impugnata, che conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale, è di principio aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile (art. 113 LTF).  
 
1.3. Inoltrato tempestivamente, il ricorso in materia penale è di massima ammissibile.  
Lo scritto datato 12 settembre 2023 che mira a completare il ricorso risulta invece tardivo e quindi inammissibile, poiché trasmesso oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF). A titolo abbondanziale si rileva che anche la decisione della Commissione di disciplina notarile del 28 agosto 2023 sarebbe in ogni caso inammissibile, poiché essa costituisce un nova in senso proprio, ovvero un nuovo mezzo di prova successivo alla sentenza impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, cfr. tra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti). 
 
1.4. Infine, il ricorso risulta d'acchito inammissibile nella misura in cui i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del 7 dicembre 2020 (ricorso pag. 47). Il ricorso precedentemente presentato contro tale sentenza è infatti stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 6B_142/2021 del 18 febbraio 2021.  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3). La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. La pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_241/2023 del 10 luglio 2023 consid. 2.1).  
Quando il ricorso è presentato congiuntamente da diversi accusatori privati, essi devono esporre individualmente quale sia il rispettivo danno subito (sentenze 6B_516/2022 del 2 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_901/2020 del 6 dicembre 2021 consid. 3.2; 6B_142/2021, citata). Inoltre, quando sono invocati reati distinti, gli accusatori privati sono tenuti a spiegare con riferimento ai singoli reati in che consisterebbe il danno da loro subito (sentenze 6B_238/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 1.1; 6B_516/2022, citata, consid. 1.1; 6B_142/2021, citata). 
Nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF rientrano soltanto le pretese derivanti dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (cfr. sentenze 6B_606/2021 del 15 giugno 2021; 6B_420/2021 del 20 maggio 2021 e rispettivi rinvii). 
 
2.2. Per quanto concerne il reato di favoreggiamento, i ricorrenti accennano nel loro ricorso alle spese legali sostenute nel procedimento penale e fanno valere un danno di fr. 136'543.30, di cui chiedono il risarcimento a titolo di riparazione del torto morale (ricorso, pag. 38 seg.). Il ricorso risulta su questo punto inammissibile, ritenuto che, come già esposto, le spese legali connesse al procedimento penale non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dai reati in discussione (sentenza 6B_606/2021, citata). Con le loro argomentazioni di carattere generale, inoltre, i ricorrenti non sostanziano una loro eventuale pretesa di riparazione di torto morale (sulla nozione e sulle condizioni di riconoscimento di tale pretesa, cfr. sentenze 6B_1302/2022 del 3 aprile 2023 consid. 1.3; 6B_869/2022 del 22 marzo 2023 consid. 1.3.2; 6B_807/2022 del 2 agosto 2022 consid. 2).  
Per quanto concerne i reati denunciati, i ricorrenti si limitano ad addurre di essere stati direttamente lesi dai prospettati reati e a richiamare la loro qualità di parti in sede cantonale. In relazione ai reati di truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, essi invocano genericamente un danno al loro patrimonio di 5,85 milioni di franchi. Tale importo corrisponderebbe, a mente dei ricorrenti, all'arricchimento illecito ottenuto dalle famiglie di E.________ e D.________, le quali sarebbero state favorite dalle contestate donazioni rogate dal denunciato e riconducibili ai suddetti reati. 
Con tali argomentazioni generiche, i ricorrenti non spiegano individualmente quali pretese civili intendono fare valere contro il denunciato a dipendenza dei singoli reati ipotizzati. Nelle esposte circostanze, i ricorrenti non spiegano né sostanziano quindi con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF quali pretese civili intendono fare valere contro il denunciato in relazione con i diversi reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio, né espongono individualmente quale sia il rispettivo danno subito. 
L'assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili comporta pertanto il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. 
 
2.3. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_241/2023, citata, consid. 2.3).  
In concreto, i ricorrenti non sollevano contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. 
 
3.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
4.  
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e a C.________. 
 
 
Losanna, 27 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Valentino