1C_647/2022 30.06.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_647/2022  
 
 
Sentenza del 30 giugno 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Merz, Kölz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. I.________, 
2. E.________ SA, 
3. G.________, 
patrocinati dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
 
Municipio di Stabio, via Ufentina 25, 6855 Stabio, 
Dipartimento del territorio, 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 15 ottobre 2014 le ditte F.________ SA, E.________ SA e H.________, al quale è subentrato la G.________ Sagl, avevano chiesto al Municipio di Stabio il permesso per costruire tre palazzine residenziali, composte da un piano interrato dov'era prevista un'autorimessa con 48 posteggi, e da quattro piani fuori terra, ubicate su tre fondi contermini di un comparto disciplinato dal piano particolareggiato Falcette (PPF), site in un settore di protezione delle acque sotterranee. I fondi figurano nell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). 
 
B.  
Alla domanda si erano opposti A.A.________, C.________ e D.________, proprietari di fondi confinanti o vicini, nonché B.A.________, titolare di un diritto di abitazione. Il 29 maggio 2015 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia a determinate condizioni, decisione confermata dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 7 settembre 2017 (52.2016.222), dal Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza 1C_548/2017 del 3 aprile 2018 il Tribunale federale, ritenuto un accertamento incompleto dei fatti riguardo alla tutela della falda freatica, ha accolto in quanto ammissibile un ricorso dei vicini, rinviando la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio 
 
C.  
Il 10 maggio 2019 I.________, E.________ SA e G.________ Sagl hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione, quale variante riduttiva del precedente progetto, con 31 posteggi, non più interrati, ma a livello del piano terra. Alla domanda si sono opposti i vicini. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 19 giugno 2020 il Municipio, respinta l'opposizione, ha rilasciato il permesso richiesto, decisione condivisa dal Consiglio di Stato. Adito dai vicini, con giudizio del 10 novembre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
D.  
Avverso questa sentenza, A.A.________, B.A.________ e C.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiedono, concesso al ricorso l'effetto sospensivo, in via principale, di annullare la decisione impugnata, quella governativa e quella municipale; in via subordinata, postulano di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiesto l'incarto cantonale. Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali (diritto d'essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
1.4. Le conclusioni dei ricorrenti di annullare anche la decisione governativa e quella municipale sono inammissibili. A causa del carattere devolutivo del ricorso, tali atti sono infatti sostituiti dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, di modo che solo quest'ultima pronuncia può essere oggetto di litigio (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha reso il suo giudizio sulla base dell'incartamento, completati con i documenti relativi allo studio pianificatorio in atto richiesti dal Giudice delegato all'Ufficio tecnico comunale, trasmessi ai ricorrenti. Ha ritenuto infatti che la situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione, già noti, emergono dalle carte processuali, oltre che dalle immagini visibili su Google Map e Street View. Al riguardo i ricorrenti criticano il mancato esperimento del sopralluogo da loro richiesto.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende la facoltà per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). Questa garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere, come in concreto, a un apprezzamento anticipato della prova richiesta e rinunciare ad assumerla, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio: nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1). In concreto è pacifico che la nuova domanda di costruzione, eliminata l'autorimessa prevista all'epoca al piano interrato, lascia invariati i volumi, l'altezza, l'ubicazione e l'espressione architettonica dei progettati stabili, già oggetto della precedente sentenza della Corte cantonale. In tali circostanze, la rinuncia a esperire un sopralluogo non è quindi addirittura insostenibile e pertanto arbitraria.  
 
2.3. Il diritto d'essere sentito ingloba anche quello di ricevere una decisione motivata; è tuttavia sufficiente ch'essa si esprima su tutti i punti decisivi e pertinenti per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). Come ancora si vedrà, contrariamente al generico assunto ricorsuale, i giudici cantonali hanno spiegato in maniera sufficiente perché hanno confermato il rilascio della licenza edilizia litigiosa.  
 
2.4. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, gli interessati possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2), condizione non adempiuta in concreto. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha accertato che la nuova domanda di costruzione lascia invariati i volumi, l'altezza, l'ubicazione e l'espressione architettonica dei progettati stabili ed è sostanzialmente volta a superare le problematiche idrogeologiche emerse in relazione al precedente progetto, il cui esame era stato ritenuto insufficiente dal Tribunale federale. Ha ritenuto che, sulla base delle ulteriori indagini geologiche esperite, gli istanti in licenza hanno rinunciato alla formazione del piano interrato, dov'era prevista l'autorimessa. In tal modo, il nuovo progetto non interferisce con la falda acquifera sottostante, visto che ora i posteggi sono ubicati a livello del piano terra e in parte all'interno; la superficie utile lorda è quindi inferiore rispetto alla precedente domanda di costruzione.  
 
3.2. L'istanza precedente ha respinto le critiche secondo cui il piano regolatore e il PPF vigenti sarebbero superati, visto che da anni sarebbe allo studio il loro adeguamento alla legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST; RL 701.100). Ha infatti ricordato che, nella citata sentenza del 3 aprile 2018 (consid. 2.1), anche il Tribunale federale aveva ritenuto che nella fattispecie non erano state addotte, né erano ravvisabili eccezioni che avrebbero permesso di criticare la legittimità dei citati piani, non solo al momento della loro adozione, ma anche nel quadro del rilascio della licenza edilizia. Con le loro critiche, generiche e appellatorie, e l'accenno a un'eventuale ipotizzabile riduzione futura delle zone edificabili sovradimensionate, i ricorrenti non dimostrano che questa motivazione sarebbe arbitraria (sulle condizioni alle quali un controllo pregiudiziale della pianificazione può essere eccezionalmente ammesso vedi DTF 144 II 41 consid. 5.1; sentenza 1C_290/2019 del 13 maggio 2020 consid. 3.1).  
La Corte cantonale ha ritenuto infatti, a ragione, che il fatto che sia in corso uno studio per l'adeguamento dei menzionati piani non osta all'applicazione delle norme pianificatorie tuttora in vigore, essendo sufficiente che il progetto edilizio non si ponga in contrasto, oltre che con queste ultime, con il diritto in divenire. Ha in effetti accertato, fondandosi sul rapporto di pianificazione, che l'assetto pianificatorio dei fondi litigiosi non muterà in modo sostanziale, nella misura in cui il PPF sarà integrato nel piano regolatore generale e i fondi in questione resteranno attribuiti alla zona di nuova edificazione Falcette, disciplinata in particolare dall'art. 22 cpv. 5 del progetto di nuovo regolamento edilizio, che riprende essenzialmente la normativa attualmente in vigore. I ricorrenti non tentano di dimostrare che queste conclusioni sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrarie. 
 
4.  
Riguardo alla distanza dal confine, i giudici cantonali non hanno condiviso la tesi dei ricorrenti, secondo cui nella fattispecie la distanza minima di 3 m, non potrebbe essere ritenuta poiché, al loro dire, essa dovrebbe tener conto dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio; ciò perché anche questa critica tende implicitamente a contestare, tardivamente, la legittimità della pianificazione vigente, senza dimostrare perché ne sarebbero adempiute le severe condizioni per farlo. Hanno aggiunto che lo studio pianificatorio in corso prevede che nella zona in discussione un supplemento di distanza è imposto soltanto in caso di facciate lunghe più di trenta metri, ciò che non è il caso per il progetto litigioso. 
Al riguardo i ricorrenti si limitano ad addurre, in maniera appellatoria, che per la zona in esame è prevista una distanza minima di 3 m, che sarebbe tuttavia insufficiente per rapporto all'altezza degli edifici. Adducono che anche per questo comparto la distanza dal confine, per essere compatibile con non meglio precisati principi edificatori, dovrebbe essere di 4 m, come previsto per altre zone, motivo per cui al loro dire il progetto del nuovo regolamento edilizio andrebbe modificato in tal senso. Ora, i desideri dei ricorrenti riguardo al contenuto della pianificazione futura non implicano evidentemente che l'avversato progetto, conforme alla normativa in vigore e non in contrasto con quella futura, non potrebbe essere approvato. Essi non contestano poi l'accertamento secondo cui il progetto litigioso comporta una superficie utile lorda nettamente inferiore a quella prevista dalla precedente domanda di costruzione, motivo per cui l'indice di sfruttamento è rispettato. 
 
5.  
 
5.1. L'istanza precedente si è infine pronunciata sull'inserimento paesaggistico nonché sulla portata dell'ISOS. Al riguardo, rilevato che il nuovo progetto, tranne che per l'abbandono dell'autorimessa interrata, è sostanzialmente identico a quello oggetto della sua precedente sentenza, ha rinviato alla stessa, considerate le medesime, scarne censure riproposte in tale ambito dai vicini. Ciò a maggior ragione visto che su questo punto il Tribunale federale, nella sentenza del 3 aprile 2018 (consid. 2.2) l'aveva confermata.  
 
5.2. Al riguardo i ricorrenti si limitano a riproporre la loro generica tesi secondo cui il contestato progetto non promuoverebbe né valorizzerebbe la qualità d'insieme del paesaggio. Ammesso che il previsto sfruttamento dei fondi in discussione rispetta i parametri edilizi vigenti, adducono semplicemente che, in casi estremi, il rilascio di una licenza edilizia potrebbe essere negato, qualora l'uso delle facoltà edificatorie appaia irragionevole, senza dimostrare perché in concreto sarebbe adempiuta tale, restrittiva condizione. Non fanno valere e ancor meno dimostrano che in quest'ambito, e nell'applicazione dell'SOS, le autorità cantonali avrebbero abusato del potere di apprezzamento che compete loro nel quadro delle valutazioni estetiche, né che si sarebbe in presenza di una valutazione addirittura insostenibile e quindi arbitraria (sentenza 1C_265/2022 del 24 aprile 2023 consid. 2.1-2.3; sulla presa in considerazione dell'ISOS in assenza di un compito federale cfr. art. 78 cpv. 1 e 2 Cost., art. 6 cpv. 2 e art. 2 LPN [RS 451]; sentenza 1C_753/2021 del 24 gennaio 2023 consid. 8.2).  
 
6.  
Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile, mentre quello in materia di diritto pubblico dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
 
4.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Stabio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 giugno 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri