5C.119/2001 16.07.2001
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 0/2] 
 
5C.119/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
16 luglio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi, e Raselli. 
Cancelliere: Ponti. 
 
______ 
Visto il ricorso per riforma del 17 maggio 2001 presentato da A.________, Minusio, patrocinato dall'avv. Arnaldo Bolla, Lugano, contro la sentenza emanata il 24 marzo 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla Delegazione tutoria di Minusio in merito ad una procedura di interdizione; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con decisione dell'8 maggio 2000 la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni, autorità di vigilanza sulle tutele nel Cantone Ticino, ha accolto l'istanza 20 maggio 1999 della Delegazione tutoria di Minusio e interdetto A.________, nato nel 1941, a norma dell'art. 369 CC
 
L'appello interposto dall'interessato contro questa pronunzia è stato respinto dalla I Corte Civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in data 24 marzo 2001. 
 
B.- Contro la premessa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Con quest' ultimo rimedio chiede in primo luogo l'annullamento della decisione di interdizione; subordinatamente, postula la riforma della querelata pronuncia nel senso di respingere la domanda di interdizione e di ordinare invece una misura meno incisiva quale, ad esempio, la nomina di un curatore. 
Egli rimprovera in primo luogo ai giudici cantonali di aver ritenuto adempiute le condizioni per l'interdizione poste dall'art. 369 CC; in subordine, ritiene che la tutela sia una misura sproporzionata e chiede l'adozione di una misura di minore gravità quale la curatela. 
 
La controparte (Delegazione tutoria) non è stata invitata a formulare una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame. 
Interposto in tempo utile contro una decisione di interdizione pronunciata dall'ultima istanza cantonale, il ricorso per riforma è ricevibile ai sensi degli art. 44 lett. e, 48 cpv. 1 e 54 cpv. 1 OG. 
 
2.- Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, segnatamente se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG), l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Ne segue l'irricevibilità delle censure con le quali gli accertamenti di fatto eseguiti sono criticati e di tutti gli argomenti che si fondano su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata (DTF 120 II 97 consid. 2b, 119 II 380 consid. 3b, 115 II 484 consid. 2a). 
 
 
a) Il ricorrente dichiara in ingresso al suo gravame di non contestare la fattispecie alla base della querelata decisione, così come è emersa dalle perizie esperite in corso di istruttoria; egli ammette che la sua invalidità al 100% è la conseguenza di un costante quanto nocivo assorbimento di bevande alcoliche protrattosi per anni. 
 
b) In allegato al ricorso è stata prodotto un rapporto della Clinica X.________, datato 16 maggio 2001, che attesterebbe il significativo miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'insorgente avvenuto negli ultimi tempi. Ora, tale scritto - che non è stato prodotto dinanzi alle istanze cantonali - è un documento nuovo e di principio improponibile giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol II, n. 1.5.3.3 ad art. 55). Il ricorrente non si prevale d'altronde dell'art. 64 cpv. 1 OG per chiedere un completamento dell'accertamento dei fatti sulla base di questa circostanza. 
 
3.- L'insorgente contesta che le condizioni per decretare un'interdizione ai sensi dell'art. 369 cpv. 1 CC (o dell'art. 370 CC) siano realizzate in specie. Pur se ammette l'esistenza del presupposto soggettivo dell'abuso di bevande alcoliche, egli nega di essere incapace di provvedere ai propri interessi, di aver bisogno durevolmente di protezione o assistenza e, infine di mettere in pericolo la sicurezza altrui. 
 
a) Giusta l'art. 369 cpv. 1 CC deve essere provvista di un tutore ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione o assistenza o mette in pericolo l'altrui sicurezza. Un qualsiasi stato mentale anormale od alterato non basta per giustificare un' interdizione; è necessario che questo stato implichi un bisogno di protezione particolare (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a ed., Berna 2001, n. 123-126, pag. 39; Schnyder/Murer, Commentario Bernese, 3a ed., n. 94 ad art. 369 CC e riferimenti ivi citati). La determinazione dello stato patologico e delle sue ripercussioni sulla capacità di riflettere, intendere e agire di un individuo appartiene alla constatazione dei fatti (Schnyder/ Murer, op. cit. , n. 93 ad art. 369 CC). Al contrario, sapere se lo stato mentale accertato clinicamente cada sotto la nozione di infermità o debolezza mentale ai sensi dell'art. 369 cpv. 1 CC, oppure se i suoi effetti comportano un bisogno di protezione o assistenza particolare, costituisce una questione di diritto che il Tribunale federale rivede liberamente (DTF 81 II 263; 82 II 274 consid. 2 p. 279; Schnyder/Murer, ibidem). Tuttavia, dal momento che la nozione di bisogno particolare dipende in parte dall'apprezzamento dell'autorità cantonale (Schnyder/Murer, op. cit. , n. 103 e 159 e segg. ad art. 369 CC nonché n. 225 ad art. 373 CC e la giurisprudenza ivi citata), alla giurisdizione per riforma si impone un certo riserbo; essa non interverrà se non nel caso in cui i giudici cantonali abbiano omesso degli elementi determinanti per il giudizio oppure - al contrario - qualora abbiano ritenuto delle circostanze senza pertinenza (ad es. la protezione di interessi non essenziali; DTF 118 II 50 consid. 4; 119 II 197 consid. 2). 
 
 
b) Secondo gli accertamenti della Corte cantonale, che si basano sulla relazione peritale allestita conformemente all'art. 374 cpv. 2 CC e che vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 63 cpv. 2 OG), il ricorrente è affetto da alcolismo cronico con una sindrome psico-organica caratterizzata da deficit neuropsicologici e delle funzioni cognitive nonché da grave compromissione fisica, che determina una limitazione della sua volontà. Il perito ha rilevato che tale sindrome inficia in maniera grave le funzioni cognitive superiori (capacità critica, coscienza della malattia, consequenzialità degli atti) a tal punto che l'interessato va considerato affetto da infermità e debolezza di mente; dalla relazione si evince inoltre che - per quanto concerne il decorso clinico - il ricorrente ha già intrapreso in passato varie cure di disintossicazione, risultate però vane per la sua propensione a ricominciare a bere. Dal profilo prettamente fisico infine, l'interdicendo risulta un cardiopatico grave, affetto da cirrosi epatica etilica e da gastrite cronica emorragica; questi ultimi danni sono stati giudicati irreversibili dai medici curanti e dal perito. 
 
c) Ora, sulla base di queste constatazioni e tenuto conto del suo potere di apprezzamento, il Tribunale d' appello poteva senz'altro considerare, senza ledere il diritto federale, che lo stato di infermità e debolezza mentale del ricorrente richiede protezione e assistenza particolare, sufficienti in ogni caso per decretare un'interdizione ai sensi dell'art. 369 cpv. 1 CC. Le condizioni richieste da questo disposto sono infatti realizzate: da un lato l'abuso prolungato e massiccio di sostanze alcoliche ha provocato disturbi psicologici tali da assurgere a infermità e debolezza, dall'altro, questo stato mentale (ma anche quello fisico, molto precario) richiedono cura, assistenza e protezione costanti. Certo, come riconosciuto dai giudici cantonali è possibile che, malgrado le condizioni psico-fisiche sopra descritte, l'interessato sia pur sempre in grado di gestire i suoi affari in maniera tale da non cadere nel bisogno; egli non costituisce d'altronde una minaccia per gli altri, o per se stesso, nel senso che non saprebbe agire con violenza contro terzi o infliggerla a lui stesso con atti di autolesionismo. Ne resta non di meno che la sua qualità di vita è fortemente alterata, fattore del quale egli è tuttavia a malapena cosciente: il perito ha potuto concludere che le lesioni irreversibili prodotte al suo fisico dall'etilismo mettono in serio pericolo la sua vita e che se si potesse rendere conto di ciò il ricorrente cercherebbe di non deteriorare ulteriormente la sua situazione. Egli manifesta però indifferenza, se non assoluta incoscienza del suo stato: in simili evenienze l'insorgente va tutelato innanzitutto verso se stesso (cfr. 
Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a ed., Berna 1997, n. 13, pag. 48), per cui è a giusto titolo che il perito e i giudici cantonali hanno ritenuto l'esistenza di un bisogno di protezione durevole e particolare. In quanto fondata su questo presupposto di durevole protezione e assistenza, la decisione cantonale è corretta e non viola il diritto federale. 
 
4.- Il ricorrente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, in virtù del quale un'interdizione non può essere decretata se altre misure, meno gravi e incisive, possono raggiungere lo stesso scopo di protezione e assistenza dell'individuo interessato. Egli reputa che la nomina di un curatore o di un assistente (art. 395 CC) meglio risponda alle necessità del caso: un tutore non potrebbe impedirgli di continuare a bere e avrebbe unicamente il potere di ordinare il suo collocamento coatto in caso di urgenza (art. 406 cpv. 2 CC). L'assistenza personale di cui necessita gli potrebbe invece essere garantita ugualmente da un assistente o da un curatore. 
 
a) Le argomentazioni ricorsuali non sono tuttavia convincenti. Trattandosi della pronuncia di un'inabilitazione ai sensi dell'art. 395 CC, la Corte cantonale ha rettamente osservato che questa misura, pur se non la esclude a priori, mira solo accessoriamente all'assistenza personale: 
essa persegue infatti anzitutto la tutela degli interessi - o dell'esistenza - economica della persona assistita (DTF 108 II 92 consid. 4; 103 II 81); non può invece garantire una protezione sufficiente qualora una sorveglianza e un'assistenza personale durevole siano necessarie. Ad eccezione degli atti concernenti l'amministrazione dei beni, per i quali il suo consenso è necessario, un assistente non può dare istruzioni alla persona assistita, né imporgli costrizioni di sorta: ad esempio, non potrebbe, in caso di necessità, chiedere il suo internamento in una struttura di cura oppure ordinare un trattamento ambulatoriale (DTF 96 II 369 consid. 1d). Anche la curatela, misura ancor meno grave e incisiva nella scala degli interventi possibili rispetto all'inabilitazione (cfr. Deschenaux/Steinauer, op. 
cit. , n. 862, pag. 340), persegue scopi diversi dall'assistenza personale; essa è infatti prevista più per la rappresentanza personale (art. 392 CC) oppure per l'amministrazione di una sostanza (art. 393 CC). 
 
b) In definitiva, la valutazione delle differenti misure operata dalle istanze cantonali non può essere criticata; tenuto conto non solo dello stato di salute attuale del ricorrente, ma anche dei suoi antecedenti e soprattutto del rischio di ricaduta nella dipendenza da alcool, non è escluso che anche in futuro si rendano necessari provvedimenti privativi della libertà a scopo di assistenza quali il collocamento in uno stabilimento di cura. In simili casi, solo un tutore può provvedere autonomamente all'assistenza personale necessaria, ed è quindi l'interdizione la misura adeguata alla fattispecie (art. 406 CC; DTF 97 II 302; Martin Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4a ed., Friborgo 1997, n. 305 pag. 147/8). 
 
 
5.- Stante le considerazioni che precedono, il ricorso appare infondato e va di conseguenza respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata confermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Delegazione tutoria di Minusio e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino. 
Losanna, 16 luglio 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,