1A.314/2005 06.06.2006
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.314/2005 /viz 
 
Sentenza del 6 giugno 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
B.________ N.V., 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller, 
 
contro 
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con il Belgio (dissequestro), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 14 novembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 25 ottobre 1996 il Giudice istruttore di Bruxelles ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria, completata l'8 novembre 1996 e il 21 aprile 1999, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________, D.________ e altre persone per i reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e importazione di sostanze stupefacenti, estorsione, organizzazione criminale e traffico di persone. Secondo l'Autorità richiedente gli inquisiti, attraverso le società B.________ N.V., H.________ Ltd. e la I.________ Trust, avrebbero cercato di riciclare denaro per finanziare le attività della L.________, società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in curdo; amministratori delegati della B.________ erano i citati inquisiti. 
Il Giudice istruttore di Bruxelles ha chiesto all'autorità svizzera di procedere al sequestro e alla consegna della "X.________ collection", consistente in sei zaffiri di grossa caratura, apparentemente di proprietà di A.________ e depositata presso la ditta M.________ nella zona franca dell'aeroporto di Kloten; vi sarebbe il sospetto che la collezione sia servita al fine di procurare alla B.________, rispettivamente alla L.________, i mezzi finanziari leciti necessari per l'ottenimento di una licenza televisiva satellitare. Non potendo immettere direttamente sul mercato il provento dei traffici di stupefacenti o delle estorsioni di cui era sospettata, la B.________ si sarebbe accordata con A.________, concludendo con lui il 5 febbraio 1996 un contratto: questo prevedeva il prestito da B.________ a A.________ di una somma (5 milioni Frs. e 13 milioni DM, pari a circa 10'600'000 ECU), senza interesse, A.________ impegnandosi a restituire alla B.________ 36 ordini di pagamento irrevocabili e incondizionati di una primaria banca occidentale, scadenzati su tre anni, per un valore complessivo di 13'359'540 ECU; a garanzia dell'operazione sarebbe servita la nota collezione, assicurata per un valore di US$ 53'339'000. 
Secondo l'Autorità estera, l'intero traffico è stato scoperto con il sequestro, avvenuto in Lussemburgo, degli importi consegnati dalla B.________ a A.________ e da quest'ultimo rimessi a un agente di lei, perché li depositasse in una banca lussemburghese. Il 6 marzo 1998 A.________ e la B.________ hanno stipulato una convenzione, che, secondo il primo, avrebbe annullato retroattivamente il citato contratto del 1996; questa conclusione è contestata dalla B.________. 
B. 
Con decisione del 19 novembre 1996 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), a cui l'allora Ufficio federale di polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia (UFG), aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro della "X.________ collection". Nel frattempo, informazioni preliminari aperte parallelamente dal Ministero pubblico ticinese nei confronti di A.________ per riciclaggio sono sfociate in un non luogo a procedere del 13 ottobre 1998. I risultati dell'inchiesta svizzera sono stati trasmessi all'Autorità rogante. Il sequestro è stato confermato dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con sentenza del 18 agosto 1998. 
C. 
Con decisione del 4 maggio 1999, il PP aveva ordinato la trasmissione all'autorità richiedente della "X.________ collection". La CRP, adita da A.________, con decisione del 17 dicembre 1999 ne aveva respinto il ricorso; aveva egualmente respinto, in quanto ricevibili, le osservazioni al ricorso della B.________, rilevando che la legittimazione attiva delle parti non era chiara. Sottolineava inoltre che alla consegna della collezione all'autorità belga non ostava il contenzioso volto a stabilirne il proprietario, rispettivamente l'avente diritto; quesito su cui la Corte cantonale negava di aver titolo per giudicare. 
Mediante decisione del 3 gennaio 2001 (cause 1A.14 e 1A.15/2000; cfr. anche sentenza 1A.210/2001 del 21 marzo 2002) il Tribunale federale ha parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi, i ricorsi presentati da A.________ e dalla B.________. Ha quindi annullato il giudizio impugnato nella misura in cui ordinava la consegna al Belgio della "X.________ Collection", ritenuto che una consegna immediata non si imponeva: l'ha confermato invece in quanto manteneva il sequestro conservativo della stessa. Ha tuttavia precisato che qualora apparisse chiaro che una consegna della collezione non potesse entrare in linea di conto o che ciò non potesse avvenire entro un termine ragionevole, avrebbe dovuto esserne ordinato il dissequestro. Dopo che l'UFG aveva invitato le autorità belghe a indicare l'inoltro di una formale istanza di confisca, con decisione del 15 ottobre 2001, il PP ha disposto il mantenimento del sequestro. 
D. 
Il 17 maggio 2005 la B.________ ha postulato il dissequestro della "X.________ Collection" a favore dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano. Mediante decisione del 20 maggio 2005, il PP, rilevato che con scritto del 9 maggio 2005 l'UFG ha assegnato all'autorità richiedente un termine scadente il 30 giugno 2006 per trasmettere una decisione definitiva di confisca, ha respinto l'istanza. Adito dalla B.________, con decisione del 14 novembre 2005 la CRP ne ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso. 
E. 
La B.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di indire un dibattimento pubblico, di annullare la decisione della CRP e quelle 19 novembre 1996 e 20 maggio 2005 del PP e di consegnare la "X.________ Collection" all'Ufficio dei fallimenti di Lugano. 
Il Ministero pubblico propone di respingere il ricorso, proposta formulata anche dal Dipartimento federale di giustizia, che sottolinea i suoi numerosi interventi presso le autorità belghe. Rileva che la decisione di confisca doveva essere adottata il 15 ottobre 2004, ma che a causa di un vizio di procedura il Tribunale correzionale belga si è dichiarato incompetente. La causa è quindi stata trasmessa alla Corte di appello: l'UFG ha quindi fissato alle autorità richiedenti un termine scadente il 30 giugno 2006. Queste hanno poi prospettato l'emanazione di una decisione finale di confisca per la fine del 2006. In seguito hanno tuttavia rilevato che l'11 ottobre 2005 la Corte di cassazione ha cassato l'ordinanza di rinvio della Camera del Consiglio di Bruxelles, per cui l'incarto è ritornato dinanzi alla "Chambre des mises en accusation": da qui la necessità dell'avvio di una nuova procedura tendente a ottenere una decisione di confisca. L'UFG ne conclude che non vi sarebbero motivi per ordinare il dissequestro. Anche A.________, che chiede d'essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria, postula la reiezione del ricorso. Egli insiste sulla carenza di legittimazione della ricorrente, che non potrebbe vantare alcun diritto sulla collezione. 
F. 
Nella replica la ricorrente si è riconfermata nella sue allegazioni e conclusioni: ha inoltre chiesto di avere l'accesso integrale all'incarto dell'UFG e a quello del Ministero pubblico concernente la procedura penale avviata nei confronti di A.________ e di M.________. 
Con scritto del 24 marzo 2006 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha comunicato al Tribunale federale di reclamare unicamente il trasferimento della "X.________ Collection" nella disponibilità della massa del fallimento di A.________, allo scopo di poter proseguire la procedura di liquidazione, attualmente sospesa; affermazioni ribadite con scritto del 24 marzo 2006. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 265 consid. 2, 131 II 571 consid. 1). 
1.2 Belgio e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d). 
1.4 La ricorrente sostiene d'essere legittimata a ricorrere poiché l'opinione pubblica avrebbe il diritto di sapere come i tribunali svizzeri esaminano il criticato sequestro quando, al suo dire, il procedimento penale belga sarebbe abusivo. 
1.4.1 Con quest'argomentazione essa disattende tuttavia che non è legittimata a presentare il gravame nel solo interesse della legge e per tutelare interessi di terzi (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta infatti solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d), come per esempio il detentore che si oppone alla consegna di oggetti o di beni di cui pretende essere l'acquirente in buona fede (DTF 123 II 134 consid. 1c). Il leso può partecipare alla procedura soltanto se è toccato direttamente dall'infrazione: colui che è toccato soltanto in maniera indiretta, come per esempio il creditore della vittima, il cessionario o la persona surrogata nei diritti, non è per contro legittimato (DTF 129 II 453 consid. 2.2.1 in fine, 127 II 104 consid. 3d; cfr. anche DTF 123 II 153 consid. 2b). Neppure la circostanza, secondo la rogatoria, che amministratori della ricorrente avrebbero cercato di riciclare denaro per il suo tramite è decisiva, ritenuto che si tratta di terzi e che l'art. 21 cpv. 3 AIMP, concernente le persone contro cui è diretto il processo all'estero, prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b AIMP (DTF 126 II 356 consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 con- sid. 1d). 
1.4.2 La CRP ha ricordato che già nella precedente decisione del 17 dicembre 1999 aveva rilevato che il quesito di sapere chi, tra A.________ e la ricorrente, possa vantare diritti sulle pietre preziose, rispettivamente possa opporsi alla loro consegna allo Stato richiedente, costituisce in primo luogo una questione di merito, la cui soluzione non spetta all'autorità rogata. Anche il Tribunale federale, nella sentenza del 3 gennaio 2001, rilevato che A.________ appariva formalmente quale proprietario della "X.________ Collection", aveva ritenuto che i fatti che fonderebbero la legittimazione dei ricorrenti non erano chiari, lasciando aperto il quesito della legittimazione a ricorrere della B.________ (consid. 1f). 
1.4.3 La ricorrente insiste a sostegno della sua legittimazione sul contratto stipulato il 5 febbraio 1996 con A.________: questo, come già accennato, prevedeva il prestito da B.________ a A.________ della citata somma senza interessi, A.________ impegnandosi a restituire alla B.________ 36 ordini di pagamento irrevocabili: a garanzia dell'operazione sarebbe servita la nota collezione. A.________ sostiene che il 6 marzo 1998 le parti avrebbero annullato retrospettivamente questo contratto, assunto contestato dalla ricorrente. Nella causa in esame la ricorrente si limita ad accennare al fatto che la Svizzera non sarebbe semplicemente lo "Stato richiesto", poiché il sequestro è stato in un primo tempo ordinato nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A.________, motivo per cui sarebbe legittimata a ricorrere in questa sede. Essa misconosce tuttavia che l'invocato procedimento, come a lei noto, è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 13 ottobre 1998 e che il sequestro litigioso si fonda sulla CEAG e sulla AIMP (cfr. DTF 129 II 449 consid. 2). 
1.4.4 Decisiva è per contro la circostanza che la ricorrente adduce un elemento concreto che permette di riconoscerle il diritto di partecipare alla procedura in esame: trattasi della sua qualità di creditrice pignoratizia e l'esistenza quindi di un diritto reale a suo favore sulla collezione litigiosa (cfr. DTF 129 II 453 consid. 2.2.1-2.2.2 e 4.2, 123 II 134 consid. 1c; Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 554 pag. 372). La ricorrente ha quindi una relazione particolare con l'oggetto litigioso e un interesse degno di protezione all'annullamento del contestato sequestro, che le procurerebbe un vantaggio di natura economica o materiale (DTF 126 II 258 consid. 2d). 
Se questo diritto sussista ancora è una questione che né dev'essere decisa dalla CRP né dal Tribunale federale. Le contestazioni formulate da A.________ contro il diritto di pegno e l'interpretazione della citata convenzione stipulata tra le due parti, con richiamo all'art. 884 cpv. 3 CC, sulle quali è imperniato gran parte del gravame, costituiscono in effetti censure di merito, attinenti a questioni di diritto civile che esulano dalla presente procedura. Nel quadro di tali procedure la ricorrente potrà chiaramente avvalersi delle garanzie offerte dall'art. 6 CEDU (sulla portata di questa norma nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria v. DTF 131 II 169 consid. 2.2.3 e rinvii) e avvalersi del suo diritto a un'udienza pubblica con dibattimento. Anche le censure concernenti un'asserita violazione del diritto di essere sentito, peraltro già esaminate dal Tribunale federale nella sentenza del 3 gennaio 2001 (consid. 2), non rientrano nell'oggetto del litigio. 
1.4.5 Visto l'esito del ricorso, le ulteriori questioni, in particolari le critiche relative alla (contestata) doppia punibilità dei prospettati reati e allo svolgimento del procedimento penale belga, sulle quali si diffonde la ricorrente, non devono essere esaminate oltre. Anche i quesiti della provenienza delittuosa della collezione e della sussistenza di reati di riciclaggio sono superati, ricordato nondimeno che il Tribunale federale, esprimendosi su questi temi, aveva ritenuto che la domanda estera non pareva abusiva (sentenza del 3 gennaio 2001, consid. 4). 
 
2. 
2.1 
Certo, non sembra che le pretese dello Stato richiedente, anche se non del tutto chiare, sarebbero manifestamente infondate; la misura coercitiva richiesta appare inoltre sufficientemente connessa ai fatti esposti nella domanda (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5). La contestata misura rispetta quindi di per sé il principio della proporzionalità, essendo in relazione con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6). 
2.2 Questo principio è tuttavia leso dalla durata del sequestro. In effetti, già nella sentenza del 3 gennaio 2001 il Tribunale federale aveva rilevato che allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà o di pegno sulla collezione litigiosa, tenuto conto anche delle elevate spese della sua custodia e in ossequio al principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. e 17a AIMP), le autorità di esecuzione non potevano mantenere a tempo indeterminato il contestato sequestro, ma dovevano vegliare, seguendo attentamente il corso del procedimento estero, a che la procedura di assistenza potesse essere chiusa entro un termine non eccessivo. Esse dovevano pertanto invitare lo Stato richiedente a produrre, entro un termine ragionevole, una decisione di confisca e a indicare concretamente se gli sviluppi dell'inchiesta estera giustificassero un ulteriore mantenimento del sequestro (art. 80o AIMP). Qualora apparisse chiaro che una consegna della collezione non potesse entrare in linea di conto, o ciò non potesse avvenire entro un termine ragionevole, doveva esserne ordinato il dissequestro (consid. 5b; v. anche DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio). 
2.3 Nelle osservazioni al ricorso l'UFG ha rilevato la fitta corrispondenza intrattenuta con le autorità belghe dopo l'emanazione della citata sentenza. Ha poi precisato che la decisione di confisca doveva effettivamente essere pronunciata il 15 ottobre 2004, ma che, a causa di un vizio di procedura invocato dalle parti, il Tribunale belga adito ha dovuto dichiararsi incompetente. La Camera del Consiglio di Bruxelles ha infatti commesso un errore nella sua ordinanza di rinvio, omettendo di menzionare le ragioni alla base del rinvio della causa al Tribunale correzionale e non alle Assisi criminali. Il Procuratore estero, in una lettera del 26 ottobre 2004, aveva nondimeno indicato di voler impegnarsi per ottenere una decisione prima della fine del mese di giugno 2005. 
L'UFG aggiunge che, secondo le informazioni ottenute dal Belgio in data 3 febbraio 2005, il caso sarebbe stato trasmesso alla Corte di appello solo l'11 aprile 2005, per cui è nuovamente intervenuto ribadendo la questione problematica dei diritti di proprietà e di pegno, nonché quella dei costi di deposito della collezione (fr. 42'639.-- all'anno secondo le ultime stime dell'UFG). Il 9 maggio 2005 l'Autorità federale, allo scopo di evitare una violazione dei diritti di proprietà e di pegno sulla collezione, ha quindi fissato allo Stato richiedente un termine scadente il 30 giugno 2006 per produrre una decisione di confisca, comunicando alle autorità belghe che il sequestro sarebbe stato mantenuto oltre detto termine, soltanto a condizione ch'esse dichiarino, entro tale data, di assumersi tutti i costi causati dal sequestro, tra cui quelli di deposito, fino alla conclusione della procedura. Il 16 giugno 2005 il Ministero belga della giustizia ha informato l'UFG che la Corte di appello avrebbe statuito nel giugno 2005 sulla procedura concernente il vizio di forma: questa procedura poteva terminare nel settembre 2005. Il nuovo processo non poteva quindi iniziare prima dell'autunno 2005, mentre una decisione finale non può essere attesa prima della fine del 2006. 
Con scritti del 27 giugno e del 18 luglio 2005 l'UFG, ha nuovamente insistito sul proseguo della procedura estera. Con lettera del 3 agosto 2005 il Procuratore belga ha annunciato che il 29 giugno 2005 la Corte di appello di Bruxelles ha confermato la decisione d'incompetenza del Tribunale correzionale e ha illustrato il seguito della procedura belga, rilevando che una decisione definitiva non può essere presa nei prossimi mesi. Ha segnalato poi in considerazione dell'inoltro di una domanda di dissequestro della collezione, che per la durata della procedura la questione del mantenimento del sequestro si pone effettivamente: sottolineava che, allo scopo di evitare spese inutili al Belgio, si poteva pronunciarne il dissequestro. In seguito ai richiami dell'UFG, con lettera del 7 novembre 2005, il Procuratore estero ha nondimeno confermato l'interesse al mantenimento del sequestro: ha precisato che con sentenza dell'11 ottobre 2005 la Corte di cassazione ha rinviato la causa alla "Chambre des mises en accusation", che dovrebbe pronunciarsi sul rinvio dinanzi a un tribunale. 
L'UFG ne conclude che non vi sarebbero ragioni sufficienti per non mantenere il sequestro, richiamando il termine fissato al 30 giugno 2006. 
2.4 L'assunto non può essere seguito. La domanda di assistenza è stata presentata il 25 ottobre 1996 e il sequestro è stato ordinato il 19 novembre 1996: il "termine ragionevole" imposto nella sentenza del 3 gennaio 2001 è ormai chiaramente superato. Del resto, nonostante il termine fissato dall'UFG al 30 giugno 2006, anche le autorità belghe, già nella citata lettera del 16 giugno 2005, hanno indicato che in ogni caso una decisione finale di confisca non poteva essere attesa prima della fine del 2006. Nello scritto del 3 agosto 2005 esse ritenevano poi che, vista la durata della procedura e allo scopo di evitare spese inutili per lo Stato richiedente, si sarebbe potuto decidere il dissequestro, riservandosi di esprimersi al riguardo entro breve termine. Ora, l'ultima comunicazione da parte dello Stato richiedente è quella del 7 novembre 2005, con la quale si indica il rinvio della causa. Viste le descritte vicissitudini processuali, l'emanazione di un giudizio definitivo di confisca non appare quindi del tutto prossima. 
2.5 A.________ adduce di condividere lo stupore della ricorrente per il fatto che, dopo quasi dieci anni, il procedimento belga non abbia comportato neppure l'inizio di un processo, nell'ambito del quale egli non è stato peraltro menzionato. Anch'egli precisa di ritenere che la collezione debba essere dissequestrata, onde poter risolvere con l'Ufficio dei fallimenti di Lugano la questione del suo fallimento. L'Ufficio dei fallimenti da parte sua reclama il trasferimento della "X.________ Collection" nella disponibilità della massa fallimentare, allo scopo di poter proseguire nella procedura di liquidazione, che di fatto è attualmente sospesa. Ciò comporterà una ulteriore restrizione temporale dei diritti di proprietà e di pegno. 
3. 
3.1 Il principio della proporzionalità (DTF 126 II 462 consid. 5e) impone quindi di annullare la decisione impugnata: il Ministero pubblico è invitato o ordinare il dissequestro della collezione litigiosa mettendola nella disponibilità della massa fallimentare. 
3.2 Non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). L'UFG dovrà rifondere alla ricorrente un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 2 OG). Vista la situazione economica di A.________, fallito, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta (art. 152 cpv. 1, 2 e 3 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e il Ministero pubblico è invitato a ordinare il dissequestro della "X.________ collection" e a metterla nella disponibilità della massa fallimentare nella procedura aperta presso l'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. L'Ufficio federale di giustizia rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. A.________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Stefano Pizzola. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 1'500.--. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 104330) e, per conoscenza, all'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano. 
Losanna, 6 giugno 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: