1A.20/2003 25.03.2003
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.20/2003 /bom 
 
Sentenza del 25 marzo 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
X.________ Sagl in liquidazione, 
Y.________ & Co., 
Z.________ & Co., 
ricorrenti, 
patrocinate dall'avv. Rinaldo Maderni, corso San Gottardo 35, casella postale 1746, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 
19 dicembre 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 18 giugno 2001 la Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Fermo ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 30 agosto e il 22 settembre successivi, nell'ambito di un procedimento penale aperto contro A.________, B.________ e altri per i reati di falsità in documenti e riciclaggio di denaro: gli inquisiti avrebbero, in particolare, allestito documenti di cessione a società inesistenti, facendo confluire gli importi su conti riconducibili alla società italiana C.________ S.r.l. La rogatoria tende ad acquisire documenti bancari e informazioni su due società svizzere di trasporti internazionali. 
B. 
Con decisione di entrata in materia del 2 ottobre 2001 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, designato cantone direttore per l'esecuzione della domanda, l'ha ammessa e ha ordinato i provvedimenti chiesti dall'Italia. La Banca Migros, l'UBS SA e la Banca del Gottardo di Lugano gli hanno quindi trasmesso la documentazione dei pagamenti effettuati a favore della citata società italiana. 
 
Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, esaminati gli atti sequestrati, con decisione di chiusura del 29 maggio 2002, ne ha ordinato la trasmissione all'Italia. La X.________ Sagl in liquidazione, la Y.________ & Co. e la Z.________ & Co., tutte titolari di conti bancari la cui documentazione è oggetto della decisione di trasmissione, l'hanno contestata dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con giudizio del 19 dicembre 2002, ha respinto il gravame. 
C. 
Le tre citate società impugnano questa pronuncia con un ricorso di diritto amministrativo del 30 gennaio 2003 al Tribunale federale. Chiedono di concedere effetto sospensivo al ricorso e di riformare la sentenza della CRP nel senso di annullare la decisione di chiusura e di rifiutare l'assistenza; postulano altresì di concedere loro la possibilità di esaminare in contraddittorio la documentazione di cui è ordinata la trasmissione. 
Il PP e l'Ufficio federale di giustizia, quest'ultimo associandosi alle motivazioni della decisione impugnata, propongono di respingere il ricorso, mentre la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). 
1.3 Il ricorso di diritto amministrativo, interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Esso ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), sicché la relativa domanda ricorsuale è superflua. 
1.4 La legittimazione delle ricorrenti, tenute a provarla (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), è pacifica riguardo alla documentazione dei conti di cui sono titolari (art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d); essa deve essergli loro invece negata riguardo alla trasmissione dei rapporti su ditte di trasporti stesi dalla Procura pubblica di Basilea Città e dalla Polizia cantonale di Chiasso. Le ricorrenti non sono nemmeno legittimate a tutelare interessi di terzi, per il fatto che gli atti concernerebbero informazioni inerenti alla sfera segreta di persone non interessate dal procedimento (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362). 
2. 
Le ricorrenti, rilevano innanzitutto che la trasmissione degli atti non può avvenire senza una verifica dell'autorità, chiedono quindi di poter esaminare in contraddittorio l'intera documentazione e di potere scorporare dall'incarto i documenti estranei alla rogatoria, rispettivamente quelli riguardanti terze persone che hanno intrattenuto relazioni con i conti litigiosi in altre circostanze. Lamentano inoltre una violazione del diritto di essere sentito commessa dal PP, che avrebbe emanato la decisione di chiusura senza udirle. 
2.1 Ricordato che le ricorrenti non sono legittimate a far valere interessi di terzi (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260), è vero che la Parte richiesta non può trasmettere in blocco tutti gli atti sequestrati, in modo acritico e indeterminato, e lasciarne la cernita all'Autorità estera (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Nella fattispecie l'esame degli atti ha tuttavia avuto luogo, per cui la critica principale delle ricorrenti dev'essere disattesa: nella decisione di chiusura il Procuratore pubblico ha in effetti proceduto al vaglio dei documenti e concluso che la documentazione raccolta non era manifestamente estranea alla rogatoria e che appariva utile per l'Autorità estera. 
2.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e in materia di assistenza dall'art. 80b AIMP, norme non invocate dalle ricorrenti, la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili d'influsso sulla decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 124 II 132 consid. 2b). 
2.3 In punto alla cernita, la decisione del PP è discutibile: di massima, l'Autorità di esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve infatti offrire al detentore dei documenti la possibilità, concreta ed effettiva, di esprimersi e di indicare i documenti che non dovrebbero essere trasmessi, e ciò affinché egli possa esercitare il diritto di essere sentito e adempiere al dovere di cooperazione (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa). 
 
Nella fattispecie il PP non ha invitato le ricorrenti a pronunciarsi in merito. Esse non fanno tuttavia valere ch'egli sarebbe incorso in un diniego di giustizia, ma gli rimproverano soltanto di avere ignorato le loro lettere, in cui cercavano un colloquio per chiarire la situazione. Le ricorrenti adducono inoltre che il PP non avrebbe trasmesso loro, in particolare, la domanda estera e i relativi documenti, né esperito le verifiche necessarie prima di dar avvio alla rogatoria: sarebbe in tal modo stato negato loro il diritto di essere sentite e di difendersi dalla accuse mosse dall'Autorità richiedente. Le ricorrenti aggiungono infine di tenere a disposizione tutta la documentazione necessaria e atta a dimostrare la loro estraneità ai fatti, la loro buona fede e la loro diligenza negli affari, sicché sarebbe esclusa l'ipotesi di riciclaggio. 
2.4 Le ricorrenti, che non adducono una violazione dell'art. 80b AIMP relativo alla partecipazione al procedimento e all'esame degli atti, non dimostrano perché l'asserito vizio non sarebbe stato sanato dinanzi alla CRP, come ritenuto dalla Corte cantonale medesima nella decisione impugnata; né esse sostengono che questa avrebbe rifiutato loro l'accesso agli atti, in particolare alla rogatoria, il cui testo è stato da loro richiesto con le lettere indirizzate al PP, ove contestando l'ipotesi del reato di riciclaggio, esse sostenevano trattarsi semplicemente di evasione fiscale. Dal ricorso di diritto amministrativo risulta comunque che le ricorrenti hanno conosciuto la rogatoria, della quale citano con precisione contenuto e dati. 
2.5 Secondo la costante, pubblicata giurisprudenza, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere consegnati. Ora, come si è visto, le ricorrenti hanno potuto opporsi alla trasmissione integrale degli atti, ordinata dal PP senza invero offrire loro la possibilità di esprimersi in merito, dinanzi alla CRP; esse l'hanno fatto, tuttavia, contrariamente alla citata prassi, in maniera del tutto generica, senza indicare quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Non compete al Tribunale federale rimediare d'ufficio a queste omissioni (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d). Questa soluzione può sembrare severa, ma dev'essere mantenuta, ritenuto che il detentore dei documenti da trasmettere li conosce meglio dell'Autorità di esecuzione, per cui gli spettava indicare, spontaneamente, in modo preciso e dettagliato, tutti gli argomenti contrari alla trasmissione di un determinato documento (sentenza del 21 marzo 2002, consid. 3, causa 1A.216/2001). La richiesta di esaminare in contraddittorio i documenti dev'essere pertanto respinta. 
3. 
Le ricorrenti sostengono che l'esposto della fattispecie contenuto nella domanda estera sarebbe insufficiente: l'Autorità richiedente si sarebbe limitata ad addurre ipotesi sullo svolgimento dei fatti, senza tuttavia indicare quali sarebbero le esatte fattispecie secondo il diritto italiano. Rimproverano poi alla CRP di aver ritenuto a torto che non spetterebbe al Giudice svizzero dell'assistenza verificare la punibilità dei fatti alla luce del diritto straniero, il quesito della prescrizione del reato, l'introduzione di modifiche legislative in Italia e le relative questioni di diritto intertemporale e sostengono al riguardo che tali aspetti sarebbero fondamentali per l'applicazione del principio della doppia punibilità. Sottolineano inoltre che la rogatoria si fonderebbe sul decreto legge italiano n. 74 del 10 marzo 2000, a loro dire inapplicabile, visto che le irregolarità sarebbero state compiute tra il 1996 e il 1999 e adducono infine che l'orientamento della Corte di cassazione italiana non prevederebbe la punibilità dei reati rimproverati. Le censure non reggono. 
3.1 La domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). 
3.2 La CRP ha rilevato in particolare che, secondo l'Autorità estera, la società C.________ S.r.l. emetteva fatture per operazioni inesistenti e che erano state accertate, anche dalle Autorità tedesche, numerose irregolarità riguardo a cessioni intracomunitarie, effettuate negli anni 1996-1999, nei confronti di società germaniche, per un importo complessivo di circa 50 miliardi di lire. Dal complesso delle macchinazioni intraprese e descritte nella rogatoria, le Autorità italiane hanno dedotto che si potevano ipotizzare i reati di falsità in scrittura privata e di riciclaggio. Esse hanno poi precisato che i pagamenti per le false transazioni avvenivano con assegni circolari emessi da tre banche svizzere e che erano effettuati in modo frazionato, con importi inferiori ai 20 milioni di lire, per eludere le dichiarazioni valutarie previste per i trasferimenti di denaro da e verso l'estero. 
3.3 Le ricorrenti contestano che la decurtazione di tributi fiscali commessa con l'impiego di documenti falsi costituisca una truffa in materia fiscale: a loro dire occorrerebbe esaminare se, nella fattispecie, l'impiego di documenti falsi raffiguri, secondo il diritto e la giurisprudenza italiani, una frode fiscale o altro crimine che giustifichi l'assistenza. Adducono inoltre che da controlli effettuati in Italia risulterebbero fatturazioni e cessioni di merci non riportate regolarmente a bilancio e concludono che, secondo la giurisprudenza italiana, tali fatti non sarebbero idonei a costituire un presupposto del reato di riciclaggio, visto che si sarebbe in presenza soltanto di un risparmio fiscale e non di un accrescimento concreto del patrimonio. A dire delle ricorrenti la CRP avrebbe dovuto esaminare la normativa italiana al fine di potersi determinare sull'adempimento o no del requisito della doppia punibilità. La censura è infondata. 
3.4 Aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG, e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al Giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e 4b/cc, 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591; Zimmermann, op. cit., n. 348 pag. 271). Non è pertanto necessario che i fatti incriminati rivestano, nelle due legislazioni interessate, la medesima qualificazione giuridica, che siano soggetti alle stesse condizioni di punibilità o passibili di pene equivalenti, essendo sufficiente ch'essi siano repressi in entrambi gli Stati come reati giustificanti, di regola, la cooperazione internazionale (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc, 117 Ib 337 consid. 4a, 112 Ib 225 consid. 3c). In effetti, contrariamente all'estradizione (DTF 125 II 569 consid. 6), nell'ambito dell'assistenza retta dalla CEAG non è necessario che il requisito della doppia punibilità sia adempiuto per ogni capo d'imputazione mosso agli inquisiti nello Stato richiedente. 
3.5 La CRP ha ritenuto che i fatti esposti nella richiesta estera denotavano fattispecie punibili secondo il diritto svizzero, segnatamente come riciclaggio e falsità in documenti e ha rilevato, correttamente (DTF 115 Ib 68 consid. 3a/aa, 125 II 250 consid. 2 e 3 e rinvii), che la decurtazione di tributi fiscali mediante l'uso di documenti falsi non costituisce una semplice evasione fiscale ma una truffa in materia fiscale. E' quindi manifesto che i fatti descritti nella rogatoria costituiscono una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero, segnatamente come falsità in documenti: l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii, 110 Ib 173 consid. 5b in fine). 
 
Inoltre, contrariamente all'assunto ricorsuale, la questione di sapere se una fattispecie debba essere qualificata come truffa in materia fiscale dev'essere esaminata unicamente sulla base del diritto svizzero, essendo ininfluente se il comportamento litigioso sia perseguito, secondo il diritto dello Stato richiedente, come truffa in materia fiscale o come sottrazione fiscale (DTF 125 II 250 consid. 3b in fine e rinvio). Non spetta d'altra parte al Tribunale federale esaminare e decidere la natura dei reati secondo il diritto e la giurisprudenza italiani e valutare i quesiti del regime transitorio cui accennano le ricorrenti. Spetterà al Giudice estero del merito esaminare se l'Accusa potrà fondarsi, se del caso, anche sulle nuove norme richiamate dalla ricorrente, visto che, "prima facie" la punibilità parrebbe essere data anche nello Stato richiedente (cfr. DTF 118 Ib 547 consid. 4). In effetti, limitandosi a contestare i presupposti del reato di riciclaggio, le ricorrenti disattendono che la richiesta si fonda anche sul delitto di falsità in scrittura secondo l'art. 485 CPI. Non v'è peraltro motivo di ritenere che lo Stato estero, a conoscenza della nuova normativa, mantenga la domanda, se priva d'interesse. 
3.6 Il motivo di rifiuto della richiesta fondato sull'asserita prescrizione - quesito che peraltro nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG non dev'essere, di massima, esaminato (DTF 117 Ib 53) - può essere invocato soltanto dalla persona perseguita, e non da terzi, come le ricorrenti, non tutelate da questa norma (Zimmermann, op. cit., n. 435 e seg.). Per di più, esse nemmeno sostengono che, secondo il diritto svizzero, l'azione penale sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; DTF 126 II 462 consid. 4c). 
3.7 Le ricorrenti insistono infine sulla loro asserita qualità di società non implicate nel procedimento estero, riferendosi, implicitamente, all'abrogato art. 10 AIMP. L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica per i conti litigiosi, sui quali sarebbero stati effettuati pagamenti sospetti, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione della parte ricorrente nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). L'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono d'altra parte manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag. 370). La trasmissione della documentazione di conti, espressamente indicati dall'Autorità estera, è infatti giustificata e idonea a far progredire le indagini (DTF 126 II 258 consid. 9c). 
4. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico delle ricorrenti. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia (B 128 261). 
Losanna, 25 marzo 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: