1A.53/2000 21.09.2000
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1A.53/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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21 settembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte, Féraud e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
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Visto il ricorso di diritto amministrativo dell'8 febbraio 2000 presentato da A.________, patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, Bellinzona, contro l'atto del 28 gennaio 2000 con cui il Ministero pubblico della Confederazione ha respinto una richiesta di riesame proposta dal ricorrente nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su richiesta della Repubblica italiana; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- In data 15 giugno 1999 l'Ufficio federale di polizia ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata il 3 giugno 1999 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. 
L'Autorità estera procede a indagini contro A.________, B.________, C.________ e altre persone per concorso in reato di corruzione legato ad atti contrari ai doveri d'ufficio e di perito giudiziario. 
 
In tale ambito il MPC ha ordinato il sequestro del conto X.________ presso la K.________ SA, Gruppo Banca del Gottardo, conto di cui A.________ è titolare. Con ordinanza del 26 novembre 1999 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale alle Autorità estere della documentazione sequestrata. 
 
B.- Avverso questa decisione il titolare del conto X.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo. Con decisione del 18 gennaio 2000 il Tribunale federale, respinta una domanda di restituzione per inosservanza di un termine, ha dichiarato inammissibile il gravame per mancato versamento dell'anticipo spese (causa 1A.356/1999). 
 
C.- Il titolare del conto X.________, il 17 gennaio 2000, ha presentato al MPC una domanda di riesame dell' ordinanza di trasmissione, producendo una decisione del 20 dicembre 1999 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia (GIP) dalla quale risulterebbe che, riguardo a un capo d'imputazione, l'azione penale nei confronti del coinquisito B.________ sarebbe estinta per intervenuta prescrizione; secondo l'istante, trattandosi della stessa fattispecie, egli non avrebbe beneficiato dell'intervenuta prescrizione solo a causa di una manifesta svista del GIP. 
 
Il MPC, rilevato che l'Autorità estera aveva ribadito con lettera del 21 gennaio 2000 l'interesse alla documentazione richiesta, non ha accolto, mediante atto del 28 gennaio 2000, la domanda di riesame. 
 
D.- A.________ si aggrava quindi dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo. 
Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, in via principale, di annullare l'atto impugnato e di ritornare l'incarto al MPC per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e, in via subordinata, di annullare l'atto impugnato e la decisione di trasmissione del 26 novembre 1999 e di respingere la richiesta di assistenza. 
 
Il MPC e l'Ufficio federale di polizia concludono per la reiezione del ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 125 II 293 consid. 1a). 
 
 
Il ricorrente sostiene che l'atto 28 gennaio 2000 del MPC costituirebbe una decisione impugnabile secondo l'art. 80g AIMP poiché si fonderebbe su due fatti nuovi: la decisione del 20 dicembre 1999 del GIP e la lettera del 21 gennaio 2000 con cui l'Autorità richiedente ha precisato la portata di quella decisione e ribadito l'interesse alla rogatoria. 
 
Ritenuto che le modifiche dell'AIMP introdotte nel 1996 avevano lo scopo di semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria mediante la limitazione delle vie di ricorso (FF 1995 III 2, 11), il quesito di sapere se sussista, nell'ambito della AIMP, la possibilità di far riesaminare un'ordinanza di trasmissione oggetto di ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria (cfr. DTF 121 II 93) e di impugnare con ricorso di diritto amministrativo la decisione che rifiuta tale domanda, e il quesito di sapere se in tal caso il rimedio abbia effetto sospensivo per legge, non devono essere esaminati oltre. In effetti, il ricorso, cui sono inerenti finalità dilatorie, è manifestamente infondato. 
 
2.- a) Il ricorrente sostiene che l'invocata decisione del GIP e la lettera del 21 gennaio 2000 costituirebbero fatti nuovi e che il MPC, non concedendogli la possibilità di esprimersi sulla lettera del 21 gennaio 2000 e sulla documentazione del conto Lancio, cui si fa riferimento, avrebbe leso il suo diritto di essere sentito. A torto. 
Nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione di trasmissione in data 14 gennaio 2000 egli ha inoltrato al Tribunale federale un'istanza di restituzione del termine volta ad acquisire agli atti la pronunzia del GIP: il Tribunale federale non si è espresso al riguardo poiché con decisione del 18 gennaio 2000 ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pronunciandosi invece l'11 settembre 2000 su altri ricorsi inoltrati dal coimputato B.________, esso ha ritenuto che tale fatto, come pure la lettera del 21 gennaio 2000, non ostano alla concessione dell'assistenza (consid. 5; cause 1A.67 e 68/2000, note al patrocinatore del ricorrente). 
Qualora il ricorso dovesse essere ammissibile, nel quadro della presente procedura potrebbero essere invocati comunque solo argomenti concernenti la trasmissione propriamente detta delle informazioni o fatti avvenuti o risultati durante la procedura di istruzione (DTF 122 II 367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b, 118 Ib 266 consid. 2 inedito). 
 
Ora, se avesse pagato l'anticipo richiesto, nell'ambito del precedente ricorso di diritto amministrativo il ricorrente avrebbe potuto pronunciarsi, come ha fatto il coindagato B.________, anche sulle circostanze verificatesi dopo l'emanazione dell'impugnata decisione di trasmissione e chiedere di assumere agli atti anche la lettera 21 gennaio 2000 della Procura di Perugia. Tali censure non possono quindi più essere fatte valere nel presente ricorso (cfr. 
DTF 117 Ib 330 consid. 4), ove il ricorrente ha nondimeno potuto esprimersi sugli invocati scritti: un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe quindi stata sanata (DTF 124 II 132 consid. 2b e d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 273). 
Ne segue che, in gran misura, non si è in presenza di fatti nuovi e che le censure ricorsuali sono pertanto inammissibili. 
 
Le stesse sono comunque manifestamente infondate. 
 
b) Il ricorrente afferma che la rogatoria sarebbe irricevibile per estinzione dell'azione penale, visto che la decisione del GIP avrebbe messo fine al procedimento penale aperto nei suoi confronti limitatamente ai capi d'imputazione "F", "G" e "M". I primi due concernerebbero infatti i reati esposti alle lettere "a" e "b" (cosiddetta causa H.________) e il terzo a quelli della lettera "c" della rogatoria. Secondo quest'ultima fattispecie, il notaio F.________ e l'avv. C.________ sono accusati di avere effettuato un versamento di 100 milioni di lire italiane ai periti giudiziali A.________ e B.________ al fine di consentire la stesura di una perizia contabile precedentemente concordata dallo stesso C.________ con il Giudice istruttore G.________, perizia favorevole a F.________ (questione E.________ - F.________). Il ricorrente sostiene che, a causa di una svista, il GIP avrebbe tuttavia fatto beneficiare solo l'inquisito B.________ dell'avvenuta prescrizione di questo procedimento penale e non anche lui stesso, imputato del medesimo reato. 
 
Ora, non spetta allo Stato richiesto pronunciarsi sulla portata della decisione del GIP, ritenuto che con la lettera del 21 gennaio 2000 la Procura di Perugia, esprimendosi al riguardo, ha precisato che nei confronti del ricorrente il GIP ha emanato una sentenza di non luogo a procedere e il rinvio a giudizio per il reato indicato alla lettera c) della rogatoria: essa ha poi ribadito la necessità di poter acquisire la documentazione bancaria richiesta. 
Non v'è quindi ragione di rifiutare l'assistenza, visto altresì che il ricorrente nemmeno sostiene d'essere intervenuto presso il GIP, o l'autorità competente al riguardo, affinché questi, rettificando l'asserita svista, abbandoni il procedimento penale anche nei suoi confronti. 
 
Inoltre, neppure l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza poiché questa dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Ora, nella lettera del 21 gennaio 2000 la Procura di Perugia sottolinea la necessità di ottenere la documentazione richiesta anche allo scopo di accertare eventuali rapporti tra l'avv. C.________ e il ricorrente. Il quesito della colpevolezza del ricorrente, su cui è incentrato il ricorso, è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). Per di più, il ricorrente non sostiene e non dimostra che sarebbe intervenuta la prescrizione assoluta dei prospettati reati, questione che, di massima, non dev'essere comunque esaminata nel quadro dell' assistenza retta dalla CEAG (DTF 117 Ib 53 consid. 3, 118 Ib 266; Zimmermann, op. cit. , n. 435/436). 
 
 
c) Il ricorrente adduce poi la manifesta inutilità della documentazione in esame per il procedimento estero. 
La critica, oggetto del ricorso di diritto amministrativo contro la decisione di trasmissione, è inammissibile. La stessa sarebbe comunque infondata visto che il ricorrente misconosce che la questione di sapere se le informazioni richieste siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. La trasmissione dei documenti richiesti all'Autorità estera è giustificata poiché essa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può pertanto valutare compiutamente, tenendo conto anche della documentazione relativa ai conti bancari intestati a B.________, la posizione del ricorrente. 
 
 
 
d) L'assunto ricorsuale secondo cui dalla comunicazione del 21 gennaio 2000 risulterebbe che la Procura di Perugia avrebbe letto - riguardo alla data di apertura del conto X.________ - in modo completamente erroneo una lettera 15 novembre 1999 della K.________ SA prodotta dalla difesa, non è decisivo: trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). 
 
e) Il ricorrente fa valere che il procedimento estero sarebbe divenuto privo d'oggetto. A torto. 
 
Secondo la costante giurisprudenza, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, di massima solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. Al riguardo il ricorrente fa valere che la Procura di Perugia, dopo il rinvio a giudizio degli inquisiti davanti al GIP, non sarebbe più competente per pronunciarsi su un eventuale ritiro della domanda, mentre il Tribunale penale di Perugia non avrebbe presumibilmente ancora preso visione dell'incarto (cfr. anche, sullo stesso argomento, la critica alla citata giurisprudenza mossa da Paolo Bernasconi, La trasmissione di mezzi di prova dalla Svizzera all'estero per il perseguimento di reati - tendenze recenti, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, edito dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1999, pag. 75 seg.). Questa generica critica non conduce a modificare l'esposta ed invalsa prassi. 
 
f) Per di più, trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo; l'autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso, segnatamente, in concreto, riguardo al rinvio a giudizio del ricorrente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit. , n. 168). La citata condizione non è manifestamente adempiuta in concreto. Non v'è inoltre ragione di ritenere che l'Autorità richiedente mantenga una richiesta di assistenza qualora la stessa fosse divenuta priva di oggetto. Né il ricorrente fa valere d'aver tentato di ottenere, intervenendo presso l'Autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta. 
 
 
3.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia. 
Losanna, 21 settembre 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,