1A.76/2006 15.05.2006
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.76/2006 /biz 
 
Sentenza del 15 maggio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, attualmente detenuto presso 
il penitenziario cantonale "La Stampa" 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Riccardo Rondi, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
estradizione all'Ungheria, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 10 marzo 2006 dall'Ufficio federale di giustizia. 
 
Fatti: 
A. 
Il 30 novembre 2005 l'Interpol Budapest ha chiesto alle autorità svizzere di arrestare il cittadino germanico A.________. Questi è stato arrestato il 7 gennaio 2006 sulla base di un ordine di arresto provvisorio ai fini estradizionali spiccato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 6 gennaio precedente. Ritenuto che nella citata richiesta erano indicati alcuni fatti penalmente rilevanti commessi a Zurigo, il 9 gennaio e il 21 febbraio 2006 l'UFG ha domandato alle competenti autorità zurighesi se nei confronti dell'interessato, che si è opposto all'estradizione in via semplificata, vi erano procedure penali in corso. Il 10 gennaio 2006 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini estradizionali, misura non impugnata dall'interessato. Il 23 gennaio 2006 il legale di quest'ultimo ha formalmente chiesto la scarcerazione dell'estradando: in seguito egli ha tuttavia rinunciato a chiedere una decisione formale dell'UFG. 
B. 
Mediante nota diplomatica del 25 gennaio 2006, il Ministero della giustizia della Repubblica di Ungheria ha formalmente chiesto l'estradizione dell'arrestato. La domanda si fonda sul mandato di cattura internazionale emesso il 16 gennaio 2006 dal Tribunale Centrale dei Rioni di Buda, concernente fatti, qualificabili nel diritto svizzero come appropriazione indebita o truffa, commessi in Ungheria tra il 1995 e il 1997 e a Zurigo nel 2003. L'interessato si è opposto all'estradizione e, il 13 febbraio 2006, ha chiesto la sua immediata scarcerazione, comunicando poi nuovamente di rinunciare a una decisione formale. Su richiesta dell'UFG lo Stato richiedente, il 21 febbraio 2006, ha fornito precisazioni circa la prescrizione dell'azione penale per i reati imputati all'opponente: l'interessato ha potuto esprimersi in merito. 
C. 
Il 23 febbraio 2006 l'arrestato ha inoltrato un'autodenuncia alla Procura generale del Canton Zurigo per i fatti svoltisi a Zurigo. Il 27 febbraio 2006 le autorità cantonali hanno comunicato all'UFG che al proposito intendevano inoltrare una domanda di delega del procedimento penale all'Ungheria. Le autorità ticinesi da parte loro hanno comunicato che né l'arrestato né la sua compagna e suo figlio dispongono di un domicilio o di un permesso di soggiorno in Svizzera. Il 7 marzo 2006 l'estradando ha nuovamente chiesto la sua immediata scarcerazione. 
 
Con decisione del 10 marzo 2006 l'UFG ha concesso l'estradizione e ha respinto la domanda di scarcerazione. 
D. 
Contro questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di negare l'estradizione. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
L'UFG propone di respingere il ricorso. Con osservazioni del 2 maggio 2006 il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni e conclusioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 L'estradizione fra l'Ungheria e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 e dal Secondo Protocollo addizionale, concluso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.). 
1.2 L'atto impugnato è una decisione secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 130 II 337 consid. 1.2). 
1.3 Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). 
1.4 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP). Il ricorso, tempestivo, ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 AIMP). 
2. 
2.1 Il ricorrente sostiene che la domanda di estradizione sarebbe incompleta, poiché formulata in lingua inglese e non corredata da una traduzione ufficiale, come richiesto dall'art. XXIV del Trattato d'estradizione tra la Svizzera e l'Austria-Ungheria, concluso il 10 marzo 1986 (RS 0.353.941.8) e dagli art. 23 CEEstr e 28 cpv. 5 AIMP. Egli ne conclude che, in applicazione dell'art. 28 cpv. 6 AIMP, occorrerebbe esigere un complemento della domanda, rispettivamente ch'essa sarebbe tardiva e quindi inammissibile 
2.2 La tesi non regge. Come rettamente rilevato dall'UFG nella risposta, la richiesta di estradizione è composta di 19 pagine. Soltanto la prima, che costituisce la domanda di estradizione vera e propria, alla quale sono allegati, quali atti a suo sostegno ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CEEstr, il mandato di cattura del Tribunale Centrale dei Rioni di Buda del 16 gennaio 2006, in lingua ungherese, e la relativa traduzione in lingua italiana, ufficialmente certificata conforme, è redatta in lingua inglese. Questa, costituita da poche righe, si limita a richiamare l'art. 1 CEEstr, a indicare le generalità del ricorrente e a chiederne l'estradizione, riferendosi ai reati indicati nel mandato di cattura. 
2.3 L'UFG sottolinea che il ricorrente non ha mai segnalato di non averne capito il contenuto, poiché altrimenti esso avrebbe provveduto senza indugio a far tradurre queste poche righe. Nelle osservazioni il ricorrente si limita a rilevare che l'esigenza di una traduzione dev'essere ossequiata d'ufficio e che nelle sue osservazioni aveva accennato al fatto che la domanda era redatta in inglese: non ne ha tuttavia richiesto la traduzione. 
2.4 L'esigenza di una traduzione ufficiale tende non solo a permettere allo Stato richiesto di pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda, ma anche a proteggere i diritti della persona sottoposta a una misura d'assistenza o di estradizione, affinché possa capire esattamente tutti i particolari e la portata della richiesta. Questa dev'essere presentata per iscritto e, come i suoi allegati, nella sua versione originale: se lo Stato richiesto lo esige, dovrà essere accompagnata da una traduzione (art. 12 e 23 CEEstr). La Svizzera ha fatto uso di questa facoltà esprimendo una riserva all'art. 23 CEEstr, secondo la quale le domande trasmesse alle sue autorità e i loro allegati devono essere corredati di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue. Analoga soluzione è prevista dall'art. 28 cpv. 5 prima frase AIMP. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi (art. 28 cpv. 5 seconda frase AIMP). Se la domanda non soddisfa le esigenze formali, se ne può esigere la rettifica o il completamento (art. 28 cpv. 6 AIMP). 
2.5 Nella fattispecie non appare necessario invitare lo Stato richiedente a correggere il criticato vizio - che di per sé, contrariamente all'assunto ricorsuale, non comporta il rifiuto della domanda - fornendo una traduzione in italiano (art. 28 cpv. 6 AIMP e 13 CEEstr; DTF 110 Ib 173 consid. 4a e b). La cooperazione internazionale potrebbe essere rifiutata infatti solo nel caso in cui l'assenza di una traduzione non consenta all'autorità di trattare correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita, circostanza neppure addotta dal ricorrente, o costituisca un comportamento abusivo da parte dell'autorità richiedente (sentenze 1A.56/2000 del 17 aprile 2000, consid. 2b e 1A.116/1989 del 21 dicembre 1990, consid. 2b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 161 pag. 166). Simili estremi non sono manifestamente realizzati in concreto, per cui, ricordato nondimeno che di massima la domanda dev'essere accompagnata da una traduzione in una lingua ufficiale, non si giustifica esigerne il completamento. Del resto né il ricorrente né il suo legale sostengono di non averne compreso il contenuto e nelle osservazioni ammettono di avere capito il testo. 
3. 
3.1 Il ricorrente rileva che nel mandato di cattura l'indicazione concernente la prescrizione è errata, per cui, su questo quesito, lo Stato richiesto non sarebbe legato alla descrizione dei fatti posta a fondamento della domanda e dovrebbe quindi esaminare l'applicazione del diritto straniero. L'assunto non regge, poiché, come si vedrà, l'invocata imprecisione è poi stata rettificata. 
3.2 L'art. 10 CEEstr dispone che l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta. 
Certo, è vero che nel mandato di cattura è stato erroneamente indicato che la prescrizione per i prospettati reati "è di 8 anni, oppure di 12 anni, con riguardo all'eventuale concorso di reati". Nella decisione impugnata l'UFG, ricordata l'ottima collaborazione esistente con lo Stato richiedente, ha rilevato che riguardo a questo problema sollevato dal ricorrente ha chiesto informazioni supplementari. Con lettera del 21 febbraio 2006 il Ministero di giustizia ungherese ha fornito le precisazioni richieste: la prescrizione dell'azione penale per i reati di truffa addebitati al ricorrente secondo il § 318 cpv. 1 e 5 CP ungherese è di cinque anni, per quelli di truffa ai sensi dei cpv. 1 e 6 del § 318 è di otto anni. La stessa Autorità ha poi sottolineato che riguardo ai reati ritenuti compiuti tra il 1995 e il 1997, per i quali la prescrizione è di otto anni, vi sono numerosi atti interruttivi della prescrizione, segnatamente l'apertura dell'inchiesta il 16 settembre 1997, audizioni di testimoni durante il 1997 e il 1998, l'ordine di sospensione dell'inchiesta del 3 febbraio 1998 e il mandato d'arresto nazionale del 18 dicembre 1998. In seguito a nuove informazioni pervenute all'autorità inquirente in relazione ai fatti commessi nel 2003, il 10 febbraio 2005 è stato emesso l'ordine di continuare l'inchiesta, il termine di prescrizione essendo di cinque anni per un reato e di otto per gli altri. Il 21 settembre 2005 è poi stato spiccato l'ordine di arresto europeo, il 16 gennaio 2006 quello internazionale e infine, il 25 gennaio 2006, è stata presentata la domanda di estradizione. Il Ministero di giustizia ha precisato che secondo il diritto ungherese questa domanda ha interrotto il termine di prescrizione, che interverrà quindi, per i reati di truffa secondo il § 318 cpv. 1 e 5 CP, il 25 gennaio 2011 e per quelli previsti dal § 318 cpv. 1 e 6, il 25 gennaio 2014. 
3.3 Il ricorrente sostiene che riguardo ai sette reati commessi in Ungheria tra il 1995 e il 1997 l'azione penale potrebbe essere eventualmente prescritta: a sostegno della sua tesi richiama il § 35 CP ungherese secondo cui "il termine di prescrizione viene interrotto se per il reato in discorso le autorità agenti nelle cause penali effettuano atti penali nei confronti dell'autore. Dal giorno dell'interruzione ricomincia il termine della prescrizione". Egli, secondo una personale interpretazione della norma, sostiene che dalla stessa si potrebbe dedurre che il termine di prescrizione ricomincerebbe a decorrere un'unica volta, ritenuto che del periodo di prescrizione nella seconda frase si parla al singolare, mentre in quella precedente per "atti penali" suscettibili di interrompere la prescrizione è usato il plurale. L'assunto non convince. È infatti manifesto che la prescrizione può essere interrotta da diversi atti, se del caso adottati anche contemporaneamente, come era il caso per il previgente art. 72 cpv. 1 CP, mentre è palese che i nuovi termini di prescrizione si succedono l'uno dopo l'altro. Inoltre, al dire del ricorrente, il Codice penale ungherese non disciplinerebbe la prescrizione assoluta dell'azione penale: una siffatta regolamentazione, a mente sua, non sarebbe necessaria, per esempio, qualora la prescrizione potesse essere interrotta una sola volta. Riportata l'argomentazione al caso di specie, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione l'apertura dell'inchiesta in data 16 settembre 1997, la prescrizione sarebbe intervenuta il 16 settembre 2005. In caso contrario, conclude il ricorrente, si sarebbe in presenza di una violazione degli art. 6 CEDU e 14 cpv. 3 lett. c Patto ONU II, perché un sistema giuridico che permettesse innumerevoli possibilità di interruzione dell'azione penale e di protrarre quindi all'infinito i procedimenti penali, lederebbe i principi di ordine pubblico internazionale di cui alle citate norme. Quest'ultimo accenno, meramente teorico, è ininfluente, ritenuto che nella fattispecie i fatti rimproverati al ricorrente, di cui egli non contesta il requisito della doppia punibilità (art. 138 o 146 CP), sono stati compiuti tra il 1995 e il 1997 e nel 2003. L'eventuale mancanza dell'istituto giuridico della prescrizione assoluta non violerebbe comunque l'ordine pubblico internazionale, ricordato che, di massima, la prescrizione non vi rientra (cfr. sentenza 1A.118/2004 del 3 agosto 2004 consid. 4.7; Zimmermann, op. cit., n. 436 pag. 472 e n. 437; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi, Zurigo 2002, pag. 143 seg.). 
3.4 La criticata imprecisione contenuta nel mandato di cattura riguardo ai termini di prescrizione, sulla quale è imperniato il gravame, non implica l'inesattezza delle puntuali precisazioni fornite in un secondo tempo dallo Stato richiedente: informazioni la cui correttezza non è revocata in dubbio dalle ipotesi e supposizioni addotte dal ricorrente. Le relative critiche, speciose, non giustificano di scostarsi da quanto precisato dalla competente autorità dello Stato richiedente. Del resto, il ricorrente stesso ammette che il termine di prescrizione per i reati commessi in Ungheria è di 8 anni, la questione da risolvere essendo, al suo dire, quella di sapere quali siano gli atti interruttivi della prescrizione, in quali circostanze siano intervenuti e se la stessa possa essere interrotta da ogni atto istruttorio. Al riguardo egli si limita tuttavia ad accennare alla circostanza che il termine "atti penali", che potrebbero interromperla, non sarebbe chiaro. Certo, dinanzi all'UFG il ricorrente aveva prodotto un estratto di una sentenza del Tribunale supremo della Repubblica di Ungheria, redatto in ungherese, decisione di cui in questa sede egli produce una traduzione in italiano, non ufficiale e di difficile lettura, della quale il suo legale, nella qualità di notaio, attesta che la traduttrice ne ha dichiarato la conformità al testo originale. Dalla massima di questa sentenza, risulterebbe che la prescrizione sarebbe sospesa esclusivamente da atti di promozione del procedimento penale (presentazione dell'atto di accusa, fissazione dell'udienza, tenuta dell'udienza, sentenza di merito, ecc.). Ora, l'estratto prodotto dal ricorrente, concernente la prosecuzione di un procedimento penale nei confronti di un imputato con domicilio sconosciuto, non appare decisivo riguardo alle questioni litigiose. 
Per di più, rilevato ch'egli non precisa del tutto perché gli atti indicati dal Ministero di giustizia dello Stato richiedente non costituirebbero atti interruttivi della prescrizione, giova ricordare che, di massima, non spetta all'autorità svizzera determinare la validità di tali atti sotto il profilo del diritto estero (DTF 129 II 56 consid. 3.3.2 inedito). Del resto, anche secondo il previgente art. 72 CP, abrogato nel 2001, la prescrizione era interrotta, tra l'altro, da ogni atto d'istruzione di una autorità incaricata del procedimento (cfr. DTF 115 IV 97; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 2 all'art. 72 vCP). Né il ricorrente, rettamente, fa valere che in Svizzera l'azione penale sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta (art. 10 CEEstr, art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; art. 70 cpv. 1 lett. b CP). Contrariamente all'assunto ricorsuale non si giustifica quindi scostarsi, a dipendenza dell'imprecisione, poi corretta, contenuta nel mandato di cattura, da quanto stabilito dall'autorità richiedente nello scritto del 21 febbraio 2006. 
4. 
4.1 Riguardo ai prospettati reati compiuti in Svizzera nel 2003, non contestati, il ricorrente si limita ad addurre che l'UFG avrebbe ritenuto in maniera arbitraria che, contrariamente al contenuto del mandato di cattura, le vittime indicate come imprenditori ungheresi si troverebbero in Ungheria. L'assunto è ininfluente, decisiva essendo la corretta conclusione dell'UFG secondo cui il foro svizzero avrebbe soltanto una competenza parziale, mentre l'Ungheria è competente per giudicare tutti i reati imputati al ricorrente. 
4.2 Neppure l'autodenuncia presentata dal ricorrente alla Procura zurighese muta l'esito del gravame. Con lettera del 27 febbraio 2006 questa autorità ha infatti comunicato all'UFG che intende inoltrare, ovviamente per il tramite dell'UFG (art. 30 cpv. 2 AIMP), una domanda di assunzione del perseguimento penale (al riguardo v. anche gli art. 88 seg. AIMP). Il ricorrente disattende inoltre di non avere alcun diritto di richiedere che i reati imputatigli, commessi in Ungheria, in Germania e in Svizzera, siano istruiti e giudicati esclusivamente e in maniera globale dai tribunali elvetici, tanto più ch'egli neppure dimora in Svizzera (sentenza 1A.166/2005 del 14 luglio 2005, consid. 3.3). Inoltre, la circostanza che parte di questi sarebbero stati commessi in Svizzera, non costituisce un motivo per rifiutare l'estradizione. Infatti, secondo l'art. 7 cpv. 1 CEEstr, il rifiuto dell'estradizione costituisce in tale evenienza una mera facoltà della parte richiesta e neppure l'art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP, invocato dal ricorrente, vi si oppone, ricordato che la possibilità di un miglior reinserimento sociale può comunque giustificare l'estradizione (art. 36 cpv. 1 AIMP; DTF 112 Ib 225 consid. 5b). Nella fattispecie gran parte dei fatti si sono svolti in Ungheria, le vittime sono per lo più cittadini o società di quello Stato, dove risiedono anche i testimoni, e il ricorrente non ha alcun legame con la Svizzera. 
 
In effetti, come accertato nella decisione impugnata e non contestato dal ricorrente, questi è un ex cittadino ungherese, che ha perso questa cittadinanza nel 1978 con l'acquisizione di quella germanica, poiché all'epoca, non essendo ammessa la doppia cittadinanza, per acquisirne una nuova occorreva rinunciare a quella originaria. La sua compagna, dalla quale ha avuto un figlio nel 2002, da lui riconosciuto e che ha assunto la nazionalità germanica, è cittadina ungherese. Soltanto dal 22 novembre 2005 essi si erano trasferiti in Ticino, ma non disponevano di un permesso di dimora né ne hanno fatto richiesta. Per contro, in passato, egli ha vissuto e lavorato in Ungheria, ne conosce la lingua e la cultura, mentre non parla l'italiano. Come rileva l'UFG nelle osservazioni, nel frattempo la compagna e il figlio hanno lasciato la Svizzera per la Germania. L'inesistenza di legami con la Svizzera è quindi manifesta, per cui, anche sotto questo punto di vista, non si giustifica di rifiutare l'estradizione. Del resto, l'art. 37 AIMP, implicitamente invocato dal ricorrente, non è applicabile nei confronti di uno Stato che, come l'Ungheria, è parte contraente della CEEstr, né gli art. 3 e 8 CEDU conferiscono il diritto di essere giudicato nello Stato che offre condizioni di detenzione più favorevoli e migliori possibilità di reinserimento sociale (DTF 129 II 100 consid. 3.1 e 3.5, 122 II 485). 
4.3 D'altra parte, l'art. 8 CEEstr, secondo cui la parte richiesta potrà rifiutare d'estradare un individuo reclamato se egli è perseguito dalla stessa per i fatti motivanti la domanda di estradizione, è una norma di natura potestativa: con la decisione impugnata l'UFG non ha affatto abusato dell'ampio potere di apprezzamento che gli compete, visto che in concreto lo Stato richiedente dispone dei mezzi di prova decisivi (Heimgartner, op. cit., pag. 156 seg.). 
4.4 Neppure l'inoltro, motivato dalle condizioni di detenzione nello Stato richiesto, di un'autodenuncia in Germania, dove nei confronti del ricorrente è stato spiccato un mandato di arresto nazionale, muta l'esito del gravame. In effetti, come risulta dalla decisione 2 maggio 2006 della Procura generale di Karlsruhe, prodotta dal ricorrente, le autorità germaniche hanno ribadito che non intendono presentare una domanda di estradizione alle autorità svizzere. 
5. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 0110882). 
Losanna, 15 maggio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: