1A.148/2004 21.06.2004
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.148/2004 /bom 
 
Sentenza del 21 giugno 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb, Féraud, Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, attualmente in detenzione estradizionale, 
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Bernardo Lardi, 
Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
liberazione dal carcere in vista d'estradizione (art. 47 AIMP), 
 
ricorso contro la sentenza dell'8 giugno 2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Fatti: 
 
A. 
L'8 aprile 2004 Interpol Roma ha chiesto alle autorità svizzere l'arresto ai fini estradizionali di A.________, cittadino italiano, condannato con sentenza del 9 ottobre 2001 della Corte di appello di Napoli, divenuta esecutiva il 29 maggio 2002, a una pena detentiva di otto anni e sei mesi di reclusione, da scontare per intero, per il reato di concorso in detenzione e vendita continuate di sostanze stupefacenti. 
 
Con nota del 28 aprile 2004 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato una domanda formale di estradizione. Il 6 maggio 2004 l'interessato è stato arrestato sulla base di un ordine di arresto in vista d'estradizione emesso dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 maggio precedente. 
 
B. 
Il 13 maggio 2004 l'arrestato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini estradizionali e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari sostitutive, postulando altresì la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Con decreto del 14 maggio 2004 il Presidente della Corte dei reclami penali ha negato l'effetto sospensivo all'impugnativa: contro questa decisione l'arrestato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale (causa 1A.126/2004). 
 
C. 
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, statuendo l'8 giugno 2004, ha accolto il reclamo del detenuto e ha annullato l'ordine di arresto in vista di estradizione. Essa, considerati i legami familiari del reclamante, che da poco più di un anno risiede in Svizzera con la moglie e tre figlie e il suo inserimento professionale e sociale nel nostro Paese, ha ritenuto che la carcerazione apparirebbe eccessiva, potendo essere sostituita con misure meno coercitive, segnatamente il deposito di una cauzione di fr. 15'000.--, la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di sottoporsi a regolari controlli. 
 
D. 
Avverso questa sentenza l'UFG presenta, l'11 giugno 2004, un ricorso al Tribunale federale chiedendo, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo al gravame e quindi di mantenere in detenzione estradizionale A.________ e, nel merito, di annullare la decisione impugnata. L'UFG rileva inoltre d'aver concesso, con decisione dell'11 giugno 2004, l'estradizione dell'interessato all'Italia. 
Con decreto superprovvisionale del 14 giugno 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha accolto la domanda provvisionale. 
 
E. 
La Corte dei reclami penali rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'opponente propone di respingere il ricorso, di annullare il decreto presidenziale superprovvisionale e di respingere l'istanza di effetto sospensivo. 
 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1). 
 
1.2 Nell'indicazione sui rimedi giuridici dell'impugnata sentenza è stato indicato che, secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge sul Tribunale penale federale, del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale sulla procedura penale, del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0), applicabili per analogia. 
1.2.1 Dall'entrata in vigore completa, il 1° aprile 2004 (RU 2003 2131), della legge sul Tribunale penale federale, i reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione e le altre decisioni pronunciate in virtù dell'art. 47 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), che fino ad allora erano impugnabili dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale (art. 48 cpv. 2 vAIMP), sono giudicati dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF, art. 48 cpv. 2 AIMP). 
1.2.2 Il carcere in vista d'estradizione rappresenta una grave ingerenza nella libertà personale e costituisce una misura coercitiva (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001 3764, n. 2.2.3 pag. 3793). Dal chiaro testo della disposizione transitoria dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF, che non necessita pertanto d'interpretazione (DTF 130 II 49 consid. 3.2.1, 126 II 71 consid. 6d pag. 81) e la cui portata non è contestata dalle parti, risulta che, perlomeno fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG (verosimilmente nel 2007), le decisioni del Tribunale penale federale concernenti misure coercitive, e pertanto anche gli ordini di arresto in vista d'estradizione, sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. Il giudizio su questi ricorsi compete alla I Corte di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 cifra 4 del regolamento del Tribunale federale, secondo la modifica del 23 marzo 2004, RU 2004 2343). Per il resto, il ricorso è tempestivo e all'UFG, quale parte (cfr. l'art. 214 cpv. 2 PP), dev'essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere, facoltà peraltro non contestata né dall'opponente né dal TPF. 
 
2. 
2.1 Secondo l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'UFG può prescindere dall'emanare un ordine di arresto in vista d'estradizione, rispettivamente tale ordine può essere annullato e ordinata la liberazione, se la persona perseguita non si sottrarrà verosimilmente all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale, se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP), oppure ancora se quest'ultima appare essere manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). Questa elencazione non è esaustiva (DTF 117 IV 359 consid. 2a, 111 IV 108 consid. 2). 
 
2.2 Conformemente alla costante e invalsa giurisprudenza, richiamata dalla Corte dei reclami penali, durante la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola, eventuali deroghe essendo ammissibili soltanto ove siano date le condizioni enunciate dall'art. 47 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 AIMP (DTF 117 IV 359 consid. 2a pag. 362, 111 IV 108 consid. 2, 109 IV 159, 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 195 e 197; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi, Zurigo 2002, pag. 57). La questione di sapere se i presupposti per annullare un ordine di arresto e ordinare la scarcerazione siano adempiuti dev'essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno convenzionale assunto dalla Svizzera di consegnare, ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato, le persone perseguite allo Stato richiedente (art. 1 della Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957; RS 0.353.1). Infine, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 111 IV 108 consid. 2 e 3, 109 Ib 223 consid. 2c). 
 
2.3 La Corte dei reclami penali ha dapprima stabilito che, come in precedenza la Camera di accusa del Tribunale federale, adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, essa non è competente per pronunciarsi in merito all'estradizione in quanto tale (DTF 117 IV 359 consid. 1a e b), ma solo sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione. Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda d'estradizione, alla sua infondatezza o alla relativa procedura dovendo pertanto essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria, per la quale è competente, in prima istanza, l'UFG e, poi, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 111 IV 108 consid. 3a). La Corte dei reclami penali ha pertanto dichiarato irricevibili le censure sottopostegli in tale ambito dal reclamante. 
2.3.1 Richiamata la menzionata giurisprudenza relativa alla carcerazione estradizionale, essa ha esaminato se l'arrestato potesse sottrarsi all'estradizione, fermo restando che l'altra condizione cumulativa dell'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, ossia il rischio di compromettere l'istruzione penale, non è manifestamente adempiuta in concreto. 
2.3.2 La Corte dei reclami penali ha rilevato che la pesante condanna pronunciata in Italia, la cui espiazione si è fatta più concreta in seguito all'arresto litigioso, appare di per sé atta a sostanziare un pericolo di fuga. Essa ha ritenuto, tuttavia, che le particolarità della fattispecie e il principio della proporzionalità giustificavano eccezionalmente, nel caso di specie, di concedere una deroga al principio della carcerazione durante lo svolgimento della procedura di estradizione. Essa ha rilevato che l'interessato, al beneficio di un permesso di soggiorno (di breve durata), risiede con la moglie e le tre figlie minorenni da circa un anno in Svizzera, ove ha tenuto un comportamento corretto; anche altri suoi parenti stretti risiedono in Svizzera. L'importanza dei legami familiari dell'interessato in Svizzera, la necessità del sostentamento della sua famiglia, considerato che in seguito all'arresto egli non percepisce più alcun salario, e la sua buona integrazione professionale, hanno fatto concludere alla precedente istanza che il mantenimento della carcerazione apparisse, in concreto, eccessivo. 
 
2.4 Come rettamente rilevato dall'UFG, nella prassi, le circostanze che giustificano, eccezionalmente, di derogare alla regola della detenzione estradizionale sono raramente ammesse. Così, ad esempio, è stato il caso per una persona di 65 anni: in quella causa era stata tuttavia offerta, oltre al deposito dei documenti e l'obbligo di sottoporsi a regolari controlli, una cauzione di un milione di franchi, importo corrispondente alle entrate lorde di un anno dell'estradando, e per far fronte alla quale egli doveva verosimilmente far ricorso a terzi (causa 8G.66/2000, sentenza del 5 dicembre 2000, consid. 9c): ciò nondimeno, l'interessato è fuggito dalla Svizzera (causa1A.106/2001, sentenza del 21 agosto 2001). Una deroga è stata concessa, sempre con l'adozione di adeguate misure sostitutive, nel caso di un cittadino italiano, arrivato in Svizzera nel 1970, ove ha soggiornato per anni, era titolare di una prospera impresa e viveva con una compagna, dalla quale aveva un figlio: la domanda d'estradizione concerneva tuttavia l'esecuzione di una pena privativa di libertà di due anni e nove mesi, pronunciata per ricettazione di autoradio rubate, di cui rimanevano 473 giorni da scontare (causa G.69/1996, sentenza dell'8 agosto 1996, consid. 1 e 8). È stata altresì ammessa un'istanza di scarcerazione di un cittadino olandese sposato con una cittadina svizzera, che esercitava da anni la propria attività professionale nel Cantone Ticino, del quale era stata chiesta l'estradizione per l'esecuzione di una pena detentiva di due anni, di cui tuttavia otto mesi già subiti; anche se un pericolo di fuga non poteva essere del tutto escluso, la durata della pena ancora da scontare non appariva tale da indurlo alla latitanza (causa 1A.41/1995, sentenza del 20 febbraio 1995). La scarcerazione è stata concessa a una persona di 68 anni, domiciliata da sei anni a Lugano, perseguita dalle autorità italiane e il cui stato di salute, pur non impedendo la sua detenzione, non appariva brillante. In quella causa è stato ritenuto che una fuga verso un paese terzo, accompagnata dal relativo stress, non appariva molto verosimile (causa G.55/1993, sentenza del 22 ottobre 1993). 
 
2.5 Nella DTF 117 IV 359 è stato per contro ritenuto che il rischio di fuga di una persona condannata a 18 mesi di detenzione, invero senza più legami con la Svizzera, era manifesto (consid. 2b). In un altro caso è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (causa 8G.49/2002, sentenza del 24 maggio 2002, consid. 3b). Anche nel caso di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da 18 anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata è stata ritenuta sufficiente per negare la scarcerazione. Neppure le difficoltà finanziarie, in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli, permettevano di considerare che il rischio che egli fuggisse verso un paese ove l'estradizione non era possibile, fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (causa 8G.45/2001, sentenza del 15 agosto 2001, consid. 3a). 
 
2.6 Discende dalla prassi appena menzionata, che in concreto non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Ciò, a maggior ragione, considerato che la domanda estera non concerne il perseguimento penale dell'estradando, procedura che potrebbe concludersi se del caso con una sentenza assolutoria, ma una richiesta di esecuzione di una pena. Inoltre, l'opponente risiede in Svizzera soltanto da poco più di un anno e, tranne il breve soggiorno in Germania, prima abitava verosimilmente in Italia, dove, come risulta dall'ordine di esecuzione dell'11 ottobre 2002, in seguito alla sentenza di condanna era soggetto a un divieto di espatrio della durata di due anni. Del resto, accennando alla difficoltà di trovare l'importo di fr. 15'000.-- per la cauzione, l'opponente disattende che solo una somma sufficiente ed elevata è tale da dissuadere dalla fuga, anche se la sua famiglia soggiorna, nella fattispecie peraltro da poco tempo, in Svizzera. Infine, accennando a un suo stato d'animo depressivo causato dalla carcerazione, egli non rende verosimile di non essere in condizione d'essere incarcerato (art. 47 cpv. 2 AIMP). 
 
3. 
3.1 L'opponente, rilevando che sarebbe stato condannato per il possesso, nel 1994 e in concorso con altre quattro persone, di 2,072 grammi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, di cui non sarebbe nemmeno stato accertato il grado di purezza, sostiene che si sarebbe in presenza di un caso irrilevante ai sensi dell'art. 4 AIMP: ne deduce che la domanda italiana dovrebbe essere respinta e che, pertanto, l'estradizione sarebbe manifestamente inammissibile secondo l'art. 51 cpv. 1 AIMP
 
3.2 La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione alla regola secondo cui le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda o della relativa procedura devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione (DTF 111 IV 108 consid. 3a). Le ulteriori, siffatte critiche addotte dall'opponente esulano pertanto dall'oggetto del litigio e non devono essere esaminate oltre. 
 
La censura è manifestamente infondata. L'opponente disattende, infatti, che non è stato condannato poiché trovato in possesso di due grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Questo quantitativo è quello sequestrato, mentre in precedenza, come stabilito nella sentenza estera, l'opponente e altri due complici avevano ricevuto da una terza persona un involucro contenente piccole buste, che vennero distribuite prima d'essere consegnate ad altri; il quantitativo sequestrato costituiva una piccola parte rispetto a quello distribuito dai condannati, per cui si era in presenza di un "consistente quantitativo di sostanza stupefacente", che escludeva la concessione dell'attenuante richiesta dai perseguiti. Infatti, come risulta chiaramente dalla sentenza di appello, l'opponente è stato condannato per avere, in concorso con altri, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto a più persone e offerto in vendita a chiunque ne facesse richiesta o comunque detenuto a fini di spaccio questa sostanza stupefacente. La circostanza che il quantitativo sequestrato è di due grammi non è pertanto decisivo, l'opponente essendo stato condannato per lo spaccio di ben altre quantità, ciò che risulta con ogni evidenza anche dalla severità della pena pronunciata nei suoi confronti, non commisurata manifestamente sulla base del quantitativo sequestrato. Contrariamente all'assunto dell'opponente, non si può ritenere pertanto, di primo acchito, che si sarebbe di fronte a un caso bagattella (cfr. DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Nemmeno le circostanze che i fatti sui quali si fonda la sentenza di condanna siano avvenuti nel 1994 e che, in seguito alla carcerazione estradizionale, la vita familiare e professionale dell'opponente subisca determinati pregiudizi che, notoriamente, sono connessi a ogni procedimento penale, fa apparire l'estradizione come manifestamente inammissibile (DTF 120 Ib 120 consid. 3d pag. 127 seg.), né la carcerazione lesiva del principio di proporzionalità; del resto, contrariamente all'assunto dell'opponente, la CEDU, di massima non è peraltro applicabile a una procedura amministrativa qual'è l'estradizione, ed essa non conferisce un diritto a non essere incarcerato ed eventualmente estradato (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185, 117 Ib 210 consid. 3b/cc). 
 
3.3 L'opponente, richiamando gli art. 2 lett. a e 37 cpv. 2 AIMP, fa valere che l'estradizione sarebbe inammissibile, poiché il procedimento estero, segnatamente il giudizio contumaciale di prima istanza, non sarebbe stato conforme ai principi imposti dalla CEDU. Ora, egli rileva d'aver partecipato personalmente solo al processo in appello, dov'era patrocinato da un difensore, come risulta pure dalla sentenza. Anche nell'ipotesi in cui non fosse stato rappresentato da un difensore di fiducia all'udienza di giudizio, egli non contesta tuttavia di non aver potuto far uso dei rimedi di diritto contro la sentenza contumaciale (DTF 129 II 56 consid. 6.3 e 6.4): l'asserita lesione dei diritti minimi della difesa non è pertanto, d'acchito, affatto manifesta. 
 
4. 
Ne segue che la sentenza impugnata dev'essere annullata. 
Le spese seguono la soccombenza, l'art. 219 cpv. 3 PP, secondo cui la procedura di reclamo era gratuita a meno che il gravame fosse stato temerario, essendo stato abrogato dalla legge federale sul programma di sgravio 2003, del 19 dicembre 2003 (RU 2004 1633 1638; FF 2003 4857, n. 2.1.11.2 pag. 4984 seg. e 5002). Non si assegnano ripetibili all'autorità vincente (cfr. art. 159 cpv. 2 OG). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo dell'UFG. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 
 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'opponente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
Losanna, 21 giugno 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: