1A.95/2003 04.07.2003
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.95/2003 /viz 
 
Sentenza del 4 luglio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
L.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Claudio Simonetti, via Nassa 21, casella postale 2374, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 26 marzo 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 14 dicembre 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato, completandola il 15 gennaio 2001, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Avendo avviato un procedimento penale per associazione a delinquere, truffa e appropriazione indebita contro F.________, L.________ e altre sei persone, essa chiedeva di acquisire la documentazione di eventuali conti bancari facenti capo ai prevenuti e di sequestrarne gli averi, tra l'altro presso il banco G.________. 
B. 
Con decisione del 18 dicembre 2000, integrata l'11 gennaio 2001, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ammesso la domanda di assistenza limitatamente ai reati di truffa e appropriazione indebita e disposto l'esecuzione delle misure richieste. Mediante decisioni di chiusura del 23 gennaio e del 7 febbraio 2001 egli ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente di documenti prodotti dal banco G.________. Questa decisione è stata confermata, il 31 ottobre 2001, dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) e, con sentenza del 14 marzo 2002, dal Tribunale federale (cause 1A.200, 201 e 202/2001). 
C. 
Il 29 gennaio 2003 il PP, accogliendo una domanda complementare del 15 novembre 2002, ha ordinato tra l'altro la trasmissione di documenti inviatigli a sua domanda dalla banca X.________ e relativi a due conti intestati a L.________. Quest'ultimo è insorto alla CRP, la quale, con giudizio del 26 marzo 2003, ha parzialmente accolto il ricorso nel senso dei considerandi, ordinando di trasmettere solo i documenti di un conto stipendio ma non quelli del conto d'appoggio della garanzia di un contratto di locazione. 
D. 
L.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di modificare la decisione impugnata nel senso che anche la documentazione del conto stipendio non venga trasmessa. Si sarebbe altrimenti in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, acquisite d'altra parte dopo la scadenza del termine biennale per la durata massima delle indagini preliminari. 
Il Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia propongono di respingere il ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 In primo luogo il ricorrente fa valere che il provvedimento preso dal PP e confermato dalla CRP costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cd. "fishing expedition"; al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). Egli rileva che nel complemento del 15 novembre 2002 l'Autorità italiana non ha chiesto alcuna indagine suppletiva contro di lui e che non sono stati chiesti accertamenti su suoi conti presso la banca X.________, per cui il PP non poteva estendere le verifiche all'esistenza di eventuali conti degli indagati presso quella banca: non sono stati in effetti addotti indizi sull'esistenza di queste relazioni e d'altra parte, nell'ambito della truffa in materia fiscale, le esigenze devono essere esaminate con maggior rigore. 
1.2 Quest'ultimo assunto è ininfluente visto che il PP, dal profilo della doppia punibilità, ha ritenuto trattarsi in concreto di truffa secondo l'art. 146 CP, e non di una truffa in materia fiscale, ciò che il ricorrente non contesta. Nell'ambito dell'esecuzione del complemento, il PP ha accertato l'esistenza di una relazione presso la banca X.________ di uno dei prevenuti, per cui ha esteso la ricerca anche a ulteriori eventuali conti facenti capo agli altri indagati, tra i quali figura il ricorrente, ciò che ha permesso di identificare i suoi due conti. Già la domanda iniziale indicava del resto il ruolo svolto dal ricorrente e dalla A.________, di cui egli afferma essere il direttore, sottolineando la necessità di poter ricostruire l'esatta dinamica dei flussi finanziari intercorsi tra gli inquisiti e accertare la destinazione dei fondi proventi del reato, il PP poteva quindi estendere le richerche anche a eventuali conti del ricorrente, senza violare il diritto federale (art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP). 
1.3 Come noto al patrocinatore del ricorrente (v. cause 1A.200, 201 e 202/2001, sentenze del 14 marzo 2002 concernenti la rogatoria del 14 dicembre 2000), il Tribunale federale si è già pronunciato sulla questione. Esso ha rilevato che l'Autorità estera aveva espressamente chiesto di identificare le relazioni facenti capo agli indagati e di acquisire tutta la relativa documentazione, ciò che giustificava la trasmissione integrale dei documenti concernenti i loro conti (DTF 121 II 241 consid. 3b). Le sentenze invocate dal ricorrente, in particolare quella dell'8 maggio 2000 (causa 1A.57/2000), ove la decisione impugnata è stata annullata perché non erano state sufficientemente esaminate le obiezioni ricorsuali, concernono fattispecie e censure diverse. 
1.4 A torto il ricorrente afferma che le Autorità cantonali avrebbero agito "ultra petita", visto che sul suo conto non sarebbero avvenute operazioni legate a conti di altri indagati. Il principio richiamato dal ricorrente, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c; causa 1A.182/2001, sentenza del 26 marzo 2002, consid. 7). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato, come nella fattispecie, che tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.). 
2. 
2.1 Il ricorrente, sostiene d'essere stato all'oscuro delle manovre messe in atto dagli altri indagati attivi in Italia e aggiunge che tanto lui quanto la A.________ sarebbero piuttosto loro vittime. Rimprovera alla CRP di avere ritenuto a torto la citata società implicata nei fatti oggetto della rogatoria e ne deduce, implicitamente, la sua estraneità al procedimento estero e, pertanto, l'inutilità della documentazione litigiosa ai fini del procedimento stesso. 
 
Premesso che il ricorrente non è legittimato a far valere diritti di terzi, e che in tale misura il ricorso è inammissibile (DTF 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362), l'assunto è infondato, visto che nella richiesta del 14 dicembre 2000 l'Autorità estera indicava il ruolo svolto dalla società. Il ricorrente nega quindi a torto la sussistenza di una relazione diretta e oggettiva tra il suo conto e la procedura penale estera. Inoltre, adducendo, implicitamente, la sua asserita qualità di persona non implicata nel procedimento estero secondo l'abrogato art. 10 AIMP, egli disattende che vi è coinvolto quale indagato. Non spetta inoltre al Giudice svizzero dell' estradizione, o, in genere, dell'assistenza, ma al Giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Nell'ambito della procedura di assistenza non dev'essere d'altra parte provata la commissione del prospettato reato: in concreto essa è comunque resa verosimile e spetterà all'Autorità italiana, se del caso, completare e verificare le circostanze (cfr. DTF 116 IV 218 consid. 3a in fine e 3b in fine). 
 
2.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5d pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. La trasmissione della documentazione di un conto facente capo a un indagato è giustificata e idonea a far progredire le indagini, se del caso anche allo scopo di permettere all'Autorità estera di poter verificare l'asserita estraneità del ricorrente ai reati; l'utilità potenziale di queste informazioni è data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c). 
 
3. 
3.1 Il ricorrente, adducendo una violazione del principio della proporzionalità, sostiene infine che la trasmissione dei documenti all'Italia sarebbe inammissibile, perché essi non potrebbero essere utilizzati, ostandovi l'art. 407 comma 2 lett. d e comma 3 CPP italiano: la loro acquisizione sarebbe in effetti avvenuta dopo la scadenza del termine biennale per la durata massima delle indagini preliminari, fissato dall' invocata norma; la violazione di tale disposizione lederebbe altresì le esigenze di celerità del procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU
 
3.2 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda d'assistenza è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c). 
 
3.3 Il Tribunale federale, applicando l'art. 2 lett. b CEAG riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito che esso può essere opposto per violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano, relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5). 
3.4 Il Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 407 comma 3 CPP italiano non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e) e ch'esso si riferisce all'inutilizzabilità degli "atti d'indagine" e non a quella delle prove illegittimamente acquisite secondo l'art. 191 CPP italiano: l'inutilizzabilità delle stesse non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI ad art. 407). 
Al riguardo il ricorrente si limita ad addurre che l'Autorità svizzera dovrebbe nondimeno, in applicazione del principio di proporzionalità, esaminare l'idoneità dei mezzi di prova. Ora, come si è visto, e come è stato ritenuto dalla CRP, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse. 
3.5 Del resto la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle Autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Inoltre, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, o quando il processo all' estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciò che non si verifica in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). 
Il ricorrente sostiene che l'inchiesta preliminare italiana sarebbe iniziata al più tardi il 24 maggio 2000, per cui il termine biennale dell'art. 407 CPP italiano sarebbe scaduto da tempo. La domanda complementare, del 15 novembre 2002, è stata presentata tuttavia dopo la scadenza di tale termine: ora, non v'è motivo di ritenere che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiaramente a conoscenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, non solo mantenga la domanda ma la completi, qualora la stessa sia priva di interesse. 
4. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Lespese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino come pure all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 124 365). 
Losanna, 4 luglio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: