Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_605/2021
Sentenza del 23 novembre 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
Oggetto
accesso agli atti di un procedimento disciplinare,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(inc. n. 52.2019.101).
Considerando:
che il 24 ottobre 2017 B.________ e A.________ hanno chiesto alla Commissione di disciplina degli avvocati l'accesso agli atti del procedimento disciplinare aperto nei confronti di un legale in seguito a una loro segnalazione, istanza fondata sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), accesso poi negato;
che con decisione del 23 gennaio 2019 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha respinto un ricorso presentato dagli istanti;
che, adito dagli istanti, con giudizio del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B.________ a causa della mancata ratifica da parte del curatore, mentre nel merito ha ritenuto che la Commissione di disciplina non rientra nel campo di applicazione della LIT;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 22 novembre 2021;
che con scritto del 19 novembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 23 novembre 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri