Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_481/2023
Decreto del 15 dicembre 2023
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. John dell'Oro,
ricorrenti,
contro
C.________ SA,
patrocinata dall'avv. Olivier Corda,
opponente.
Oggetto
contratto d'appalto; mercede,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2023.45).
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha, con giudizio 23 febbraio 2023, respinto la petizione presentata dalla C.________ SA per ottenere sia la condanna di A.________ e B.________ a versarle fr. 509'240.30 sia il rigetto delle opposizioni interposte ai relativi precetti esecutivi;
che con sentenza 22 agosto 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento dell'appello presentato dall'attrice e in riforma del giudizio di primo grado, accolto la petizione;
che con ricorso in materia civile del 27 settembre 2023 A.________ e B.________ postulano, in riforma della sentenza di appello, la reiezione della petizione;
che contestualmente al ricorso i ricorrenti hanno chiesto una prima sospensione della procedura fino al 30 novembre 2023, concessa con decreto presidenziale dell'11 ottobre 2023, dopo aver raccolto il consenso dell'opponente;
che su nuova richiesta la Presidente della Corte adita ha, con decreto del 6 dicembre 2023, prorogato la sospensione della procedura fino al 15 dicembre 2023;
che con lettera 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno comunicato il ritiro del ricorso e hanno chiesto di stralciare la causa in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, di compensare le ripetibili e di contenere al minimo le spese;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, non essendo stato effettuato uno scambio di scritti;
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 dicembre 2023
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti