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Regesto

Art. 273 CP. Spionaggio economico.
1. Nozione di segreto di fabbricazione o di affari (consid. 1a).
2. Lo spionaggio economico per conto d'un destinatario straniero a detrimento di un'impresa avente sede in Svizzera costituisce indirettamente lesione o messa in pericolo degli interessi generali del paese (consid. 1 b).
3. Lo spionaggio economico è delitto di astratta messa in pericolo (consid. 1c).

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referenza

Articolo: Art. 273 CP