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Regesto

Regresso dell'assicuratore contro una persona che risponde per atto illecito.
Art. 51 CO. Una norma cantonale sul regresso non può modificare il diritto di regresso fondato sull'art. 51 CO nè a favore di istituti cantonali di assicurazione nè a favore dell'autore del danno (consid. 1).
Art. 55 cpv. 2 CC. Responsabilità di una società anonima per l'atto illecito di uno dei suoi organi (consid. 3).
Estensione del diritto di regresso dell'assicuratore.
Colpa commessa da un organo della società anonima contro la quale si esercita il regresso (consid. 3a).
La pretesa vantata con l'esercizio del diritto di regresso non potrebbe essere ridotta per il motivo che:
- il danno si sarebbe potuto ciononostante produrre sulla base di un pericolo astratto (consid. 3b);
- l'istituto d'assicurazione che esercita il regresso riceve una prestazione (premio) per assumere il rischio (consid. 3c);
- la società contro cui si esercita il regresso dovrà ancora rispondere del danno alle cose mobili (consid. 3d);
- la società contro cui si esercita il regresso ha benevolmente fatto al comune danneggiato, un pagamento per la prevenzione di danni futuri (consid. 3e).

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referenza

Articolo: Art. 51 CO, Art. 55 cpv. 2 CC