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Regesto

1. Art. 96 num. 1 cpv. 1 e num. 2 LCStr. E punibile in virtù di entrambe le norme colui che conduce un veicolo a motore immatricolatoprovvisoriamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza concernente la responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione stradale del 20 novembre 1959, dopo la scadenza della durata di validità indicata nella licenza di circolazione (consid. 1).
2. Art. 100 num. 1 cpv. 2 LCStr. Questa disposizione non deve servire a rendere illusorie nè ad affievolire le sanzioni penali previste dalla legge (consid. 2).